L.R. FVG 4/2019
Modifiche alla legge regionale 19/2013 , concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015 , concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018 , concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996 , concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia 8 marzo 2019, n. 4 aggiorna norme su elezioni comunali, mandati dei sindaci nei piccoli comuni, calcolo dei seggi, indennità degli amministratori, proroghe e regole per finanziamenti in materia di sicurezza urbana e polizia locale, investimenti locali, controlli sulle UTI e servizi per persone con disabilità. Molte disposizioni hanno natura transitoria e sono legate agli anni 2019-2021 o al solo 2019.
Modifiche a disciplina elettorale, indennità degli amministratori locali, sicurezza urbana/polizia locale, investimenti degli enti locali, controlli sulle UTI e servizi per disabili in Friuli Venezia Giulia
Modifiche puntuali a discipline regionali su elezioni, enti locali, sicurezza, investimenti e disabilità
La legge regionale Friuli Venezia Giulia 8 marzo 2019, n. 4 interviene in modo eterogeneo su più testi regionali, aggiornando la disciplina delle elezioni comunali, delle indennità degli amministratori locali, della sicurezza urbana e della polizia locale, degli interventi di investimento degli enti locali e dei servizi per le persone con disabilità. Introduce inoltre una disciplina speciale sul controllo degli organi delle Unioni territoriali intercomunali.
Elezioni comunali
La legge modifica la disciplina delle elezioni comunali contenuta nella legge regionale n. 19/2013.
- Nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti il consiglio è composto da 10 membri.
- Nei comuni con popolazione da 1.001 abitanti si applica la diversa composizione prevista dalla norma modificata.
- Per il calcolo dei seggi da assegnare al consiglio, se il numero contiene una cifra decimale superiore a 50 centesimi, si procede all’arrotondamento all’unità superiore.
Per le elezioni comunali del 2019, nel caso di contemporaneo svolgimento con le elezioni europee fissate al 26 maggio, è prevista una deroga ai termini di deposito delle candidature:
- le dichiarazioni di presentazione delle candidature si depositano dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 41° giorno precedente la data delle elezioni e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 40° giorno precedente;
- di conseguenza, i termini successivi per gli adempimenti collegati sono anticipati al 37° e al 36° giorno precedente la data delle elezioni.
Mandati dei sindaci nei comuni minori
Nei comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti il sindaco può svolgere tre mandati consecutivi; è consentito un quarto mandato consecutivo nell’ipotesi già prevista dalla legge regionale n. 19/2013 richiamata dalla norma modificata.
Indennità degli amministratori locali
La misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori locali non è più fissata in modo statico, ma è determinata con cadenza biennale dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente e sentita la Commissione consiliare competente. In prima applicazione, la deliberazione della Giunta deve essere adottata entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Proroghe e modifiche in materia di sicurezza urbana e polizia locale
La legge proroga vari termini relativi a finanziamenti e spese degli enti locali per la polizia locale e la sicurezza urbana:
- il termine del 31 marzo 2019 è spostato al 31 marzo 2020;
- per gli interventi finanziati sui programmi regionali 2016-2017, il termine per spese e rendicontazione è prorogato al 30 settembre 2020;
- per gli interventi finanziati per l’anno 2018, il termine per spese e rendicontazione è prorogato al 31 marzo 2021;
- ulteriori termini previsti dalla legge regionale n. 20/2018 sono spostati dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020.
Inoltre, ai fini dei contributi per la sicurezza urbana:
- è ammesso che i contributi riguardino anche spese già sostenute nell’anno di riferimento;
- viene soppressa la parola “residenziali” in riferimento ai condomini, con ampliamento dell’ambito applicativo.
La disciplina sulla polizia locale è anche integrata prevedendo che, in caso di incarico dirigenziale, il comando del Corpo possa essere affidato anche a personale appartenente ad altri Corpi di polizia, fermo restando il requisito dell’esperienza maturata.
Controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali
La legge introduce una procedura speciale per la vacanza della carica di Presidente delle UTI.
- L’Assessore regionale competente diffida l’Assemblea a eleggere un nuovo Presidente entro un termine non inferiore a 15 giorni.
- Se manca anche il Vicepresidente, l’Assemblea è convocata dal sindaco più anziano di età.
- Se l’Assemblea non elegge il nuovo Presidente, l’Assessore dichiara lo scioglimento dell’Assemblea e nomina un Commissario straordinario. Il Commissario esercita i poteri del Presidente, dell’Assemblea e dell’Ufficio di Presidenza, avvalendosi degli uffici dell’Unione, e regge l’ente fino alla costituzione e all’avvio degli enti di area vasta sostitutivi delle Province e Comunità montane soppresse, comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Al Commissario spetta un’indennità pari a quella dell’organo monocratico del Comune dell’Unione con più abitanti, oltre al relativo regime di rimborso spese.
Interventi di investimento degli enti locali
Sono aggiornate alcune descrizioni di interventi inseriti nella Tabella R relativa alla concertazione degli investimenti di sviluppo per UTI e comuni non in UTI per il triennio 2019-2021, tra cui interventi nei Comuni di Fanna, Martignacco e Spilimbergo. Vengono inoltre ridefinite, per alcuni specifici interventi, le missioni, i programmi, i titoli e le direzioni centrali competenti. La copertura finanziaria complessiva prevista per le finalità della Tabella R è pari a 11.080.000 euro, distribuita su esercizi 2019-2021 con corrispondenti storni da altre missioni e programmi di bilancio.
Disposizioni finanziarie ulteriori
La legge autorizza inoltre:
- 150.000 euro per il 2019 per le finalità dell’articolo 8, comma 60 quater, della legge regionale n. 45/2017;
- 500.000 euro per il 2019 per le finalità del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura. Per entrambe le finalità sono individuati specifici storni di bilancio a copertura. È allegato il prospetto di variazione di bilancio richiesto dalla contabilità armonizzata.
Servizi per le persone con disabilità
La legge riformula la previsione regionale sulle sperimentazioni innovative nei servizi per le persone con disabilità. L’Amministrazione regionale è chiamata a promuovere sperimentazioni innovative, in coerenza con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e con i livelli essenziali di assistenza, anche per riconfigurare e riqualificare i servizi esistenti e valorizzare percorsi personalizzati. Con atto di indirizzo della Giunta sono definiti obiettivi, aree di intervento e caratteristiche dell’innovazione; con regolamento di attuazione sono disciplinate ammissione, presentazione, valutazione, monitoraggio, durata e stabilizzazione dei progetti. Sono ammesse alla sperimentazione, per la riconfigurazione dei servizi, le strutture di riabilitazione funzionale per disabilità fisiche e sensoriali accreditate con riserva al 31 dicembre 2018 che ne facciano richiesta. Le strutture già coinvolte o interessate ai percorsi sperimentali, se non ancora accreditate a pieno titolo al momento dell’entrata in vigore della legge o successivamente nel 2019 per mancato adeguamento, mantengono eccezionalmente l’accreditamento con riserva e possono continuare a operare in base alle convenzioni esistenti fino all’ammissione al percorso di sperimentazione.
Entrata in vigore e limiti temporali
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, quindi dal 14 marzo 2019. Diverse disposizioni hanno natura transitoria e sono riferite specificamente al 2019, al triennio 2019-2021 o a scadenze come il 31 marzo 2020, il 30 settembre 2020, il 31 dicembre 2020 e il 31 marzo 2021.
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