Circolare numero 85 del 9-4-2001
Chiarimenti e precisazioni Ministeriali in materia di CFL conseguenti alla decisione della Commissione dell’U.E. del 11 maggio 1999. Modalità operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come applicare, su tutto il territorio nazionale, le agevolazioni contributive per i contratti di formazione e lavoro (CFL) alla luce della decisione UE dell’11 maggio 1999 e dei successivi chiarimenti ministeriali. Vengono distinti i casi di piena agevolazione, riduzione generalizzata del 25%, applicazione della regola "de minimis" e recupero delle differenze contributive dopo l’eventuale trasformazione a tempo indeterminato. La circolare indica inoltre gli adempimenti documentali e le modalità di compilazione del modello DM10/2, con decorrenza dalla denuncia relativa a giugno 2001.
Contratti di formazione e lavoro: adeguamento agli orientamenti UE su agevolazioni contributive e modalità DM10/2
Contratti di formazione e lavoro: regime contributivo dopo la decisione UE del 11 maggio 1999
La circolare esamina l’impatto della decisione della Commissione europea dell’11 maggio 1999 sulle agevolazioni contributive connesse ai contratti di formazione e lavoro (CFL), individuando i casi in cui gli sgravi restano legittimi, quelli in cui operano solo nei limiti della riduzione generalizzata del 25% e quelli in cui si applica il regime "de minimis". Vengono inoltre fornite istruzioni operative per i datori di lavoro e per la compilazione delle denunce contributive DM10/2.
Quadro normativo e rilievo della decisione comunitaria
La Commissione UE ha esaminato il regime italiano degli aiuti per interventi a favore dell’occupazione, con riferimento agli sgravi contributivi previsti dalle leggi n. 863/1984, n. 407/1990, n. 169/1991, n. 451/1994 e n. 196/1997. L’orientamento comunitario consente gli aiuti più ampi solo in presenza di specifiche condizioni riferite al lavoratore assunto con CFL:
- età fino a 25 anni, elevabile a 29 anni per i laureati;
- stato di disoccupazione di lunga durata, cioè almeno un anno.
In assenza di tali requisiti, le agevolazioni sono compatibili soltanto se finalizzate a produrre un incremento netto dell’occupazione.
Il Governo italiano ha impugnato la decisione della Commissione, ma il ricorso non sospende l’efficacia dell’atto. Il Ministero del Lavoro è quindi intervenuto con la circolare n. 25389 del 15 febbraio 2000 e con la circolare n. 26989 del 22 giugno 2000, cui la presente disciplina si conforma.
Validità dei contratti di formazione e lavoro secondo il Ministero
Il Ministero precisa che i CFL stipulati nel rispetto della sola normativa nazionale restano pienamente validi come contratti a tempo determinato e a causa mista, anche se non possono fruire integralmente delle agevolazioni contributive. La mancata concessione dell’intera agevolazione non incide dunque sulla natura giuridica dell’istituto.
La circolare ribadisce inoltre che la decisione comunitaria non elimina la disciplina nazionale di riferimento, ma ne limita la fruibilità degli sgravi nei casi non coerenti con i criteri UE.
Riduzione generalizzata del 25% e casi di piena agevolazione
Secondo gli orientamenti ministeriali, la riduzione contributiva del 25% continua a essere sempre legittima per i soggetti e nei territori/settori cui la normativa nazionale già la riconosce, indipendentemente da requisiti soggettivi del lavoratore o da condizioni oggettive di disoccupazione. Ciò vale in particolare per:
- imprese artigiane ovunque ubicate;
- datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno;
- imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti.
In questi casi, il beneficio minimo del 25% resta comunque fruibile.
Sono invece considerati pienamente agevolati, secondo i limiti e le misure previste dalla normativa nazionale, i CFL stipulati con:
- giovani di età inferiore a 25 anni (fino a 24 anni e 364 giorni);
- laureati di età inferiore a 30 anni (fino a 29 anni e 364 giorni);
- disoccupati di lunga durata, ossia da almeno un anno, fino a 32 anni non compiuti;
- soggetti, fino a 32 anni non compiuti, nei casi in cui la successiva trasformazione a tempo indeterminato del contratto realizzi un incremento netto di occupazione.
Trasformazione del CFL e beneficio ex art. 15 della legge n. 196/1997
Per i CFL trasformati in rapporto a tempo pieno e indeterminato, il beneficio contributivo pieno è subordinato a una duplice condizione:
- trasformazione del contratto di formazione e lavoro originariamente stipulato;
- realizzazione, a seguito della trasformazione, di un incremento netto di occupazione.
Ai fini della verifica dell’incremento del numero dei dipendenti, occorre fare riferimento alla media degli occupati nei sei mesi precedenti la trasformazione. Per il calcolo della forza aziendale la circolare rinvia ai criteri già indicati nella circolare n. 122 del 27 giugno 2000.
La circolare richiama inoltre l’ulteriore beneficio contributivo annuo previsto dall’art. 15 della legge n. 196/1997: esso è legittimo se la trasformazione del CFL contribuisce a creare occupazione netta nell’impresa, a prescindere dalle condizioni soggettive o oggettive del lavoratore.
Regime "de minimis" per i contratti fuori dalle condizioni UE
Quando i CFL sono stipulati al di fuori delle condizioni richieste dalla decisione comunitaria, i benefici contributivi sono riconosciuti entro il limite massimo di 100.000 euro nel triennio per ciascuna impresa, secondo la regola "de minimis".
Il beneficio in tale regime è riferito esclusivamente ai CFL che avrebbero diritto a una riduzione superiore al 25%.
Adempimenti dei datori di lavoro in caso di trasformazione
Per la valutazione dell’incremento occupazionale nelle ipotesi di trasformazione del CFL, il datore di lavoro deve trasmettere alla competente Agenzia dell’Istituto:
- copia della comunicazione inviata agli Uffici del lavoro attestante la trasformazione;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge n. 15/1968, che certifichi la realizzazione di un incremento netto di occupazione rispetto alla media dei sei mesi precedenti.
Durante lo svolgimento del CFL il datore di lavoro versa i contributi applicando la riduzione generalizzata del 25%. Dopo la trasformazione, per recuperare la differenza tra tale riduzione e quella spettante secondo la normativa nazionale, si seguono le istruzioni indicate dalla circolare per la compilazione del DM10/2.
Per chi ha titolo all’ulteriore beneficio annuo dell’art. 15 della legge n. 196/1997, va richiesto l’attribuzione del codice di autorizzazione "4Y" con effetto dal mese della trasformazione.
Modalità operative e decorrenza
La circolare stabilisce che le aziende devono adeguarsi alle nuove disposizioni a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese di giugno 2001, da presentare entro il 16 luglio 2001, fatta salva ogni azione di recupero connessa all’esecuzione della decisione della Commissione europea.
Istruzioni per il modello DM10/2
Per i datori di lavoro in genere ubicati nel centro-nord, che hanno diritto solo alla riduzione del 25%, continua a essere usato il codice tipo contribuzione "56".
Per i datori di lavoro che beneficiano comunque della riduzione generalizzata del 25%, il DM10/2 va compilato così:
- nei quadri B-C si espongono i contributi dovuti con il codice tipo contribuzione "65";
- nel quadro D si indica il beneficio del 25% con il codice "L525" e la dicitura "RID. GEN. 25% CFL".
CFL pienamente agevolati
Per i CFL pienamente agevolati, la circolare distingue varie ipotesi.
Per le imprese artigiane ovunque ubicate e per le imprese operanti nel Mezzogiorno che versano la contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti, continuano a essere usati i codici tipo contribuzione "53" e i codici "S140" e "S150".
Per i datori di lavoro non strutturati in forma di impresa operanti nel Mezzogiorno, che hanno diritto alla riduzione del 50%, si usa il codice "54".
Per le imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti, non operanti nel Mezzogiorno, che hanno diritto alla riduzione del 40%, si usa il codice "57".
Recupero delle differenze dopo la trasformazione
Dopo la trasformazione del CFL in contratto a tempo indeterminato, il lavoratore va indicato secondo le consuete modalità del DM10/2, distinguendo il personale operaio e impiegatizio. Il recupero delle agevolazioni contributive avviene esponendo:
- nel quadro D l’importo della differenza con il codice "L990";
- nei quadri B-C il numero dei dipendenti interessati con il codice "CT00", indicando anche l’ammontare delle retribuzioni imponibili oggetto di conguaglio.
La circolare specifica che, per finalità statistiche, non devono essere compilate le caselle "numero giornate" e "somme a debito". Il conguaglio deve riferirsi alle retribuzioni corrisposte per l’intero periodo di CFL.
Per i datori di lavoro che versano la contribuzione in misura fissa prevista per gli apprendisti, il recupero riguarda la riduzione spettante per i mesi pregressi, al netto della quota di contribuzione a loro carico.
Ulteriore beneficio per i CFL trasformati nei territori dell’obiettivo 1
I datori di lavoro operanti nei territori dell’obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93, che trasformano un CFL di durata non inferiore a 24 mesi in rapporto a tempo indeterminato e realizzano anche il previsto incremento occupazionale, hanno titolo all’ulteriore beneficio ex art. 15 della legge n. 196/1997.
Per tale beneficio si rinvia alle modalità già stabilite dalla circolare n. 174 del 31 luglio 1997, con i codici di autorizzazione e di esposizione già previsti.
Applicazione ai contratti di formazione e lavoro di tipologia b)
Gli orientamenti ministeriali si applicano anche ai CFL di tipologia b) introdotti dall’art. 3 del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 32, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
Per i CFL di tipologia b) pienamente agevolati, relativi a lavoratori che soddisfano le condizioni UE, i datori di lavoro continuano a utilizzare i codici tipo contribuzione "15", "38" e "40".
Per i datori di lavoro cui spetta comunque la riduzione generalizzata del 25%, si utilizza il codice tipo contribuzione "39".
Note finali e precisazioni interpretative
Gli allegati ministeriali ribadiscono che:
- la decisione UE è immediatamente efficace e non richiede recepimento normativo;
- i CFL non conformi ai criteri comunitari non perdono la loro natura giuridica, ma possono risultare agevolati solo entro i limiti consentiti;
- il regime "de minimis" non si applica ai settori disciplinati dal Trattato CECA, alla costruzione navale, ai trasporti, né agli aiuti per agricoltura e pesca;
- il limite dei 32 anni è stato ripristinato su tutto il territorio nazionale dopo la scadenza, il 31 dicembre 1997, delle deliberazioni regionali che avevano previsto estensioni del tetto di età oltre tale soglia.
Punti principali
Quadro comunitario e legittimità delle agevolazioni
La Commissione UE ha ritenuto compatibili con gli orientamenti sugli aiuti di Stato le agevolazioni CFL solo in presenza di specifiche condizioni soggettive del lavoratore (giovani fino a 25 anni, elevabili a 29 se laureati, o disoccupati da almeno un anno) oppure, in assenza di tali requisiti, quando il beneficio sia finalizzato a un incremento netto dell’occupazione. Il Governo italiano ha impugnato la decisione, ma il ricorso non ne sospende l’efficacia.
Orientamento ministeriale sulla validità dei CFL
Il Ministero precisa che i CFL stipulati secondo la sola normativa nazionale restano validi come contratti a tempo determinato a causa mista, anche se non beneficiano integralmente delle agevolazioni. La disciplina legislativa nazionale non viene meno, ma l’agevolazione contributiva deve essere ricondotta ai limiti fissati dalla decisione comunitaria e ai successivi chiarimenti.
Regola del 25% e casi di piena agevolazione
Lo sgravio contributivo del 25% è sempre riconosciuto per i soggetti e nei territori/settori per i quali la normativa nazionale lo prevede, indipendentemente da età, titolo di studio o stato di disoccupazione. Sono invece pienamente agevolati, con benefici più ampi, i CFL stipulati con giovani sotto i 25 anni, laureati sotto i 30 anni, disoccupati di lunga durata fino a 32 anni non compiuti, nonché i contratti trasformati a tempo indeterminato che determinino un incremento netto di occupazione.
Trasformazione del CFL e incremento occupazionale
L’ulteriore beneficio ex art. 15 della legge n. 196/1997 è riconosciuto se la trasformazione del CFL in rapporto a tempo indeterminato contribuisce a creare occupazione netta. In tale ipotesi il datore di lavoro deve dimostrare l’incremento rispetto alla media degli occupati nei sei mesi precedenti la trasformazione.
Regime "de minimis"
Se il CFL non rientra nelle condizioni di piena agevolazione o nelle ipotesi di incremento occupazionale, i benefici contributivi sono riconosciuti entro il limite di 100.000 euro in tre anni per impresa, secondo la regola "de minimis". La circolare precisa che il beneficio riguarda solo le assunzioni con CFL aventi titolo a una riduzione superiore al 25%.
Adempimenti e modalità operative
I datori di lavoro devono comunicare all’Agenzia competente la trasformazione del contratto e presentare dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge n. 15/1968. Le nuove istruzioni operative si applicano dalla denuncia contributiva di giugno 2001, da presentare entro il 16 luglio 2001, con indicazione dei codici contributivi e dei codici di recupero nel modello DM10/2.
Codici contributivi e recuperi
La circolare indica i codici da utilizzare per i diversi regimi: tipo contribuzione 56 per la riduzione del 25% nel centro-nord; 65 per il 25% generalizzato; 53, 54, 57 per i CFL pienamente agevolati secondo il regime nazionale; 69 per i CFL ammessi al regime "de minimis"; 15, 38, 40 e 39 per i CFL di tipologia b). Per i recuperi post-trasformazione sono previsti i codici L990 e CT00, mentre per l’ulteriore beneficio ex art. 15 della legge n. 196/1997 si richiamano i codici già disciplinati dalla circolare n. 174/1997.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 10 apr 2001Circolare numero 86 del 10-4-2001
- Circolare · 10 apr 2001Circolare numero 39 del 10/04/2001
- Circolare · 11 apr 2001Circolare numero 90 del 11-4-2001
- Circolare · 11 apr 2001Circolare numero 89 del 11-4-2001
- Circolare · 11 apr 2001Circolare numero 88 del 11-4-2001
- Circolare · 11 apr 2001Circolare numero 87 del 11-4-2001
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →