Cassazione Penale, Sentenza n. 18097/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva confermato l'assoluzione degli imputati dal reato di invasione di edificio (art. 633 c.p., anche richiamando 639bis) relativamente all'occupazione dell'immobile comunale ex Casello Doganale di Via A. Volta 22. Il Comune deduceva errata applicazione dell'art. 633 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale si era basata sull'assenza di un fine di profitto personale pur non avendo valutato che la finalità di occupare l'immobile è di per sé (in via alternativa) idonea a integrare il dolo specifico previsto dall'art. 633, e che l'occupazione perdurava con danni patrimoniali e non patrimoniali al Comune.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che i giudici di merito avevano effettivamente constatato l'invasione e l'occupazione dell'immobile destinato a Museo della Resistenza, ma avevano erroneamente escluso il dolo sulla base dell'assenza di un fine di profitto personale. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui l'art. 633 c.p. prevede in forma disgiuntiva il 'fine di occupazione' e il 'trarne altrimenti profitto', e che il profitto può avere natura non patrimoniale o morale. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha rinviato al giudice civile competente in grado d'appello per la valutazione degli effetti civili e la regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
La disposizione è interpretata in senso disgiuntivo: basta la presenza del fine di occupare l'altrui immobile o il fine di trarne altrimenti profitto. Il 'profitto' può consistere anche in utilità non strettamente patrimoniali (es. scopi dimostrativi, morali o sociali) e l'elemento materiale è l'invasione arbitraria del fondo/edificio.
art. 639bis cod. pen.
Richiamato in ricorso; nel testo di merito era contestata la fattispecie comprensiva di altri reati collegati all'occupazione, ma la Cassazione si è concentrata sull'art. 633 e sugli effetti civili.
art. 611 cod. proc. pen.
novellato dal D. Lgs. n. 150/2022
Consente la trattazione con contraddittorio cartolare in sede di Cassazione per i procedimenti indicati dalla riforma; richiamato per il procedimento di trattazione del ricorso.
D. Lgs. n. 150/2022
Novella procedurale che ha inciso sulle modalità di trattazione in Cassazione (contraddittorio cartolare) e richiamata nel procedimento.
art. 622 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla competenza civile in grado d'appello: la Cassazione ha annullato limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello.
D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali)
L'immobile occupato è soggetto a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e destinato a Museo della Resistenza: elemento fattuale che incide sulla valutazione del danno e della rilevanza pubblica dell'immobile.
Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023
Principio applicato dalla Cassazione per motivare l'annullamento limitato agli effetti civili e il rinvio al giudice civile per la liquidazione e la disciplina degli effetti civili.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 633 c.p. è sufficiente il 'fine di occupazione' senza che sia necessario dimostrare un profitto patrimoniale: il profitto può essere anche morale, sociale o strumentale.
- L'elemento materiale è l'invasione arbitraria dell'immobile; la permanenza non deve essere necessariamente prolungata nel tempo purché sia diretta all'occupazione o al conseguimento di utilità.
- Esclusioni del reato possono sussistere se manca la consapevolezza dell'altruità del bene o se l'ingresso è giustificato da opere necessarie di interesse generale o per tutelare il proprio fondo; l'onere probatorio grava sul soggetto che asserisce l'assenza del dolo.
- Quando la condotta riguarda beni pubblici o soggetti a vincolo culturale, questo fatto incide sulla valutazione complessiva e sui potenziali effetti civili (risarcimento, danni), anche se non modifica la struttura del reato penale.
- Se il giudice penale assolve limitatamente alla responsabilità penale ma emergono questioni di danno civile, la Cassazione può annullare la decisione limitatamente agli effetti civili e rinviare al giudice civile competente.
- In situazioni di occupazione collettiva (es. sedi di associazioni o sindacati) l'argomentazione che l'uso sia a fini 'non personali' non esclude automaticamente il dolo: è necessario valutare la volontà di stabilire una sede e l'uso strumentale del bene.
- Dal punto di vista probatorio, per escludere il reato l'imputato deve dimostrare specifiche circostanze che escludano la volontà di occupare o la consapevolezza della altruità del bene; la mera dichiarazione di scopi sociali non è sufficiente.
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