Sentenza del 16/06/2015 n. 2701 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE - Debiti attività professione/impresa - Estraneità bisogni famigliari - Non sussiste - Fondo patrimoniale - Non rileva - Legittimità iscrizione ipotecaria - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima l'iscrizione ipotecaria, poiché i debiti contratti nello svolgimento di un'attività d'impresa o professionale non sono, in via generale, estranei ai bisogni della famiglia. La mera esistenza di un fondo patrimoniale non impedisce quindi l'iscrizione dell'ipoteca, quando il debito sia riferibile all'attività economica del debitore e non risulti estraneo alle esigenze familiari.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la possibilità di iscrivere ipoteca su un immobile inserito in un fondo patrimoniale, sostenendo che i debiti tributari derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale o libero-professionale fossero estranei ai bisogni della famiglia e che, pertanto, i beni fossero protetti dal vincolo del fondo. Il Concessionario sosteneva invece che tali debiti non potessero considerarsi estranei ai bisogni familiari.
Norme richiamate
Articoli 167 e seguenti del codice civile, disciplina del fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale tutela i beni conferiti rispetto ai debiti estranei ai bisogni della famiglia, ma non opera per i debiti che presentano un collegamento, anche indiretto, con il mantenimento e lo sviluppo delle esigenze familiari.
Articolo 170 del codice civile
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di esso non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La protezione del fondo patrimoniale richiede sia che il debito sia estraneo ai bisogni familiari sia, normalmente, che tale estraneità fosse conosciuta dal creditore. I debiti fiscali derivanti da attività imprenditoriale o professionale non sono automaticamente considerati estranei.
Massime di principio
- La costituzione di un fondo patrimoniale non rende automaticamente impignorabili o non ipotecabili i beni conferiti.
- Per invocare la protezione del fondo occorre dimostrare concretamente che il debito sia stato contratto per finalità estranee ai bisogni della famiglia.
- I debiti tributari collegati all'esercizio di un'impresa o di una professione sono generalmente considerati compatibili con i bisogni familiari, perché l'attività economica può concorrere al sostentamento della famiglia.
- In presenza di debiti fiscali derivanti dall'attività professionale o imprenditoriale, l'iscrizione ipotecaria può quindi essere legittima nonostante il fondo patrimoniale, salvo prova di circostanze specifiche che dimostrino l'effettiva estraneità del debito alle esigenze familiari.
- La valutazione deve essere concreta e riferita alla natura del debito, alla sua origine e alla consapevolezza del creditore, non alla sola esistenza formale del fondo.
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