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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35437/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello del Comune relativo ad un avviso di accertamento ICI per l'anno 2008. La ricorrente deduceva: (i) nullità della notifica dell'avviso eseguita a mezzo servizio postale (rilievo sull'assenza della raccomandata informativa e ritiro del plico da parte di soggetto incaricato, non dal destinatario); (ii) che tale nullità non poteva essere sanata dalla mera presentazione del ricorso; (iii) insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento circa il disconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 7 d.lgs. n.504/1992; (iv) che la convenzione tra le parti attestava la gratuità dell'uso dell'immobile e quindi il diritto all'esenzione ICI.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: la nullità della notifica a mezzo servizio postale era sanata dal tempestivo esercizio dell'azione (art. 156 c.p.c.) e che la notificazione postale si perfeziona con il ritiro del piego da parte del destinatario o di suo incaricato anche se il ritiro avviene nell'ufficio postale; l'avviso di accertamento conteneva una motivazione sufficiente per consentire al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria; l'onere della prova dell'esenzione incombe sulla ricorrente e i fatti prodotti non dimostravano la non economicità dell'impiego dell'immobile. Per questi motivi è stato confermato il rigetto dell'impugnazione originaria. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (compensi professionali ed esborsi indicati) e, ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c., ad un'ulteriore somma di € 1.500,00 per comportamento processualmente abusivo; è stato inoltre rilevato l'eventuale obbligo al versamento del contributo unificato aggiuntivo se dovuto (d.p.r. n. 115/2002, art. 13, c.1-quater).

Norme richiamate

  • art. 156 cod. proc. civ.

    La nullità della notifica dell'atto può considerarsi sanata per il raggiungimento dello scopo della notifica quando il contribuente impugna tempestivamente l'atto; la proposizione del ricorso integra tale sanatoria.

  • Legge n. 890/1982, art. 8 (e art. 7 richiamato)

    La notificazione a mezzo servizio postale si perfeziona con il ritiro del piego da parte del destinatario o di un suo incaricato; non rileva che il ritiro sia avvenuto in ufficio postale anziché nell'indirizzo indicato, né è richiesto che l'incaricato abbia particolari qualità previste dall'art. 7.

  • d.lgs. n. 504/1992, art. 7, c.1, lett. i)

    L'esenzione ICI per attività (es. didattico-assistenziali) presuppone che l'utilizzo sia non commerciale: occorre prova che l'attività sia svolta gratuitamente o dietro corrispettivo simbolico; l'onere probatorio grava sul soggetto che reclama l'esenzione.

  • art. 360 cod. proc. civ. (n. 3 e n. 5 richiamati)

    I motivi di cassazione devono essere inquadrati nei parametri di legittimità: la Corte esamina questioni di diritto; la riproposizione di argomentazioni probatorie o di fatto, senza indicarne il carattere decisivo ai sensi dell'art. 360, c.1, n.5, è inammissibile.

  • art. 140 e ss. cod. proc. civ.

    Norme richiamate nel contesto del procedimento notificatorio: la loro applicazione richiede l'accertamento degli elementi costitutivi della notificazione, ma l'effetto del ritiro del piego è decisivo per il perfezionamento.

  • Legge n. 212/2000, art. 7, c.1 e Legge n. 241/1990, art. 3

    Richiamate in relazione all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi: la motivazione è sufficiente se consente al destinatario di comprendere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarla efficacemente; non è necessario che l'Ufficio preveda e confuti tutte le possibili esenzioni.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione al sindacato di legittimità su questioni probatorie: la Corte non sostituisce il proprio giudizio a quello di merito rievaluando le prove non dedotte correttamente in cassazione.

  • art. 96 cod. proc. civ., comma 3

    Prevede la sanzione per le parti soccombenti che abbiano agito o resistito in modo manifestamente infondato o abusivo; la sanzione è applicabile d'ufficio e la misura è determinata con criterio di proporzionalità e ragionevolezza rispetto alle tariffe forensi.

  • d.p.r. n. 115/2002, art. 13, c. 1-quater

    Richiamato per segnalare l'eventuale obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, qualora dovuto.

  • d.l. n. 137/2020, art. 23, c. 8-bis e d.l. n. 228/2021, art. 16, c.1 (conv. nella l. n. 15/2022)

    Norme emergenziali che consentono, in determinate condizioni, la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale in udienza pubblica; applicate per la trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • La nullità della notifica di un atto impositivo a mezzo servizio postale può essere sanata se il contribuente ottiene piena conoscenza dell'atto nell'ambito dei termini decadenziali, dimostrata dalla tempestiva proposizione del ricorso (art. 156 c.p.c.).
  • La notificazione postale si perfeziona con il ritiro del plico da parte del destinatario o di un incaricato: il ritiro nell'ufficio postale è efficace e non richiede qualità particolari dell'incaricato ai sensi dell'art. 8 L. 890/1982.
  • L'obbligo motivazionale dell'atto impositivo è soddisfatto se l'atto permette al destinatario di conoscere gli elementi essenziali (an e quantum) della pretesa e di difendersi; non richiede l'esauriente confutazione di tutte le esenzioni possibili.
  • Chi invoca un'esenzione fiscale (es. art. 7 d.lgs. 504/1992) deve fornire la prova dei presupposti richiesti (uso non commerciale, gratuità o corrispettivo simbolico); la mera produzione di una convenzione non risolve automaticamente la questione se non dimostra la non economicità dell'attività.
  • In cassazione non è consentito trasformare il motivo di diritto in una nuova riedizione degli argomenti probatori o dei fatti di merito: le questioni di fatto decisive devono essere adeguatamente contestate e documentate nei gradi precedenti.
  • La Corte può applicare d'ufficio le sanzioni ex art. 96 c.p.c. per ricorsi manifestamente infondati e condannare la parte soccombente a pagare una somma aggiuntiva in funzione di equità e proporzionalità.

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