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Sentenza

Sentenza n. 1286/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento: - del progetto di vita personalizzato del -OMISSIS- predisposto dall'A.S.L. di Avellino in favore della minore ricorrente, contenente l'indicazione di 16,50 ore di trattamento ABA, comprensivo di 4 ore mensili di parent training e 2 ore mensili di supervisione, per la durata di un anno, negando così l'erogazione di 25 ore settimanali di terapia ABA oltre 3 ore mensili di supervisione con continuità terapeutica delle medesime figure professionali che hanno seguito la minore dall'età di 3 anni; - della delibera dell’A.S.L. di Avellino n. -OMISSIS- e successive modifiche ed integrazioni, di cui non si conoscono gli estremi, in quanto atto presupposto, nella parte in cui limita il monte ore di terapia ABA domiciliare e nei contesti di vita in base alle fasce di età; - della delibera dell’A.S.L. di Avellino n. -OMISSIS- in quanto atto presupposto ed in quanto lesivo degli interessi della minore; - del PDTA approvato con DGRC n. 131/2021: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; - di ogni altro atto, anche di natura regolamentare e programmatoria, e di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso; nonché per l'accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'A.S.L. di Avellino il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, oltre a n. 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora ogni 15 giorni di parent training fino al compimento del diciottesimo anno d'età, con continuità terapeutica delle medesime figure professionali; e per la condanna della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta, mediante il rimborso delle fatture di spesa, del trattamento riabilitativo ABA nella misura e con le modalità sopra indicate.

Giustizia amministrativa202501771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Progetto di vita personalizzato che aveva ridotto a 16,50 ore settimanali il trattamento ABA, includendovi parent training e supervisione, nonché gli atti presupposti regionali e aziendali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori di minore assistita)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità della riduzione del trattamento ABA precedentemente erogato nella misura di 25 ore settimanali, oltre supervisione e parent training. Hanno contestato, in particolare, la mancata personalizzazione del progetto di vita, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’applicazione automatica di parametri collegati alla fascia d’età, la violazione della continuità terapeutica, l’inclusione nel monte ore sanitario di attività di supervisione e parent training, la contraddittorietà rispetto alla diagnosi e alla documentazione clinica, nonché l’impossibilità di computare come trattamento ABA le attività svolte da insegnanti di sostegno o assistenti privi di formazione ABA validata. È stato inoltre chiesto l’accertamento del diritto a ricevere il trattamento a carico del Servizio sanitario nazionale fino alla maggiore età. L’A.S.L. ha sostenuto la correttezza della valutazione tecnico-discrezionale, l’avvenuto superamento della disciplina aziendale precedente e la possibilità di ricomprendere nel monte ore anche interventi scolastici, sociali e familiari. La Regione ha difeso il PDTA regionale, sostenendo la conformità alle linee guida e la necessità di considerare l’evoluzione del trattamento in relazione all’età.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha respinto le censure rivolte direttamente alla DGRC n. 131/2021 e al relativo PDTA, rilevando che la modifica introdotta dalla DGRC n. 42/2024 aveva eliminato il carattere vincolante del monte ore per fascia d’età, rendendo i parametri orientativi e derogabili, con obbligo di valutazione clinica caso-specifica e adeguata motivazione. Ha respinto anche le doglianze riferite alla precedente delibera aziendale, ormai superata. Ha invece annullato il progetto di vita personalizzato perché privo di una motivazione concreta sulle ragioni della fissazione di 16,50 ore settimanali e carente di istruttoria rispetto alla storia clinica della minore, alle 25 ore precedentemente praticate, agli obiettivi raggiunti e alla necessità di mantenere, ridurre o aumentare il trattamento. La CTU ha confermato la diagnosi di disturbo dello spettro autistico di livello 3, l’inadeguatezza delle 16,50 ore comprensive di supervisione e parent training e la necessità di almeno 25 ore settimanali di intervento diretto, oltre a 2 ore mensili di parent training e 2 ore mensili di supervisione. Il giudice ha ritenuto che la CTU non sostituisse la valutazione amministrativa, ma costituisse strumento di controllo dell’eventuale travisamento, carenza istruttoria, illogicità o inattendibilità della valutazione tecnica. Ha escluso inoltre che le ore dell’insegnante di sostegno potessero compensare il trattamento ABA, non risultando una formazione ABA validata. L’A.S.L. è stata condannata a garantire il trattamento nella misura indicata, con continuità terapeutica delle figure professionali ove possibile. La durata è stata fissata in 36 mesi dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con possibilità di rivalutazione già dopo il primo semestre e, comunque, al termine del periodo, sulla base di visita specialistica, test valutativi, resoconti di supervisione, risultati raggiunti e obiettivi ancora da conseguire. È stata esclusa la predeterminazione del trattamento fino alla maggiore età. Le spese sono state poste a carico dell’A.S.L.; sono state compensate nei rapporti con la Regione; gli oneri della CTU sono stati posti a carico dell’A.S.L.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Il trattamento ABA rientra nei livelli essenziali di assistenza, secondo il quadro richiamato dal giudice e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

  • artt. 25, 26, 27 e 32 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Le prestazioni di assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo e alle persone con disabilità sono ricomprese nei LEA.

  • art. 3 l. 18 agosto 2015, n. 134

    La selezione dei trattamenti terapeutici deve essere riferita alle più avanzate evidenze scientifiche, anche mediante il richiamo alle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità.

  • art. 700 c.p.c.

    L’ordinanza cautelare del giudice civile aveva precedentemente riconosciuto alla minore il trattamento ABA nella misura di 25 ore settimanali, oltre supervisione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce base normativa per l’oscuramento dei dati identificativi del minore e dei genitori.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nei progetti di vita personalizzati relativi a minori con disturbo dello spettro autistico, i parametri regionali riferiti alle fasce d’età non possono essere applicati in modo automatico: il numero, le caratteristiche e i luoghi degli interventi devono essere determinati mediante valutazione clinica caso-specifica e adeguatamente motivata.
  • Quando l’amministrazione riduce l’intensità di un trattamento sanitario già erogato, deve motivare specificamente la scelta alla luce della situazione clinica individuale, delle ore precedentemente praticate, degli obiettivi raggiunti e della concreta efficacia, necessità e appropriatezza della prosecuzione, riduzione o intensificazione della terapia.
  • La discrezionalità tecnica dell’azienda sanitaria nella definizione del trattamento non esclude il sindacato giurisdizionale: la consulenza tecnica può essere utilizzata per verificare l’eventuale travisamento dei fatti, carenza istruttoria, illogicità o inattendibilità delle valutazioni amministrative, senza sostituire il giudice all’amministrazione.
  • Le attività di insegnanti di sostegno, assistenti alla comunicazione o altri operatori non possono essere computate come trattamento ABA sanitario se non risulta una formazione ABA validata idonea ad assicurare continuità e coerenza alle strategie terapeutiche.
  • L’erogazione del trattamento ABA deve intendersi rebus sic stantibus e deve essere sottoposta a rivalutazione periodica in relazione alla risposta del paziente e all’evoluzione della condizione clinica; non è legittimo predeterminare giudizialmente il piano terapeutico fino alla maggiore età senza successive verifiche.
  • La continuità terapeutica con le medesime figure professionali deve essere garantita ove possibile quando il cambio di équipe possa compromettere la prosecuzione efficace del trattamento e il benessere del minore.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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