Circolare numero 234 del 10-10-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le prime istruzioni applicative del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, con particolare attenzione alle pensioni di anzianità, alla sospensione della perequazione automatica, ai pensionamenti in regime internazionale e alle nuove aliquote IRPEF per il 1992. Vengono chiariti i casi in cui non può essere riconosciuto il diritto a pensioni o prepensionamenti con decorrenza dal 1° ottobre 1992, le regole per la liquidazione delle pensioni in cumulo internazionale e le modalità di aggiornamento delle procedure informatiche e dei pagamenti. Sono inoltre richiamate le nuove norme processuali in materia di contenzioso pensionistico.
Prime istruzioni sul decreto-legge n. 384/1992: pensioni, perequazione, trattamento minimo in regime internazionale e IRPEF
Decreto-legge n. 384/1992: prime istruzioni applicative su pensioni, perequazione, regime internazionale e IRPEF
La circolare fornisce le prime indicazioni operative per l’applicazione del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il documento si concentra sulle misure in materia pensionistica e fiscale, rinviando ad ulteriori istruzioni per gli aspetti non ancora definiti in attesa della conversione in legge.
Pensioni di anzianità e trattamenti anticipati
L’art. 1 del decreto sospende, dal 19 settembre 1992 al 31 dicembre 1993, l’applicazione delle disposizioni che riconoscono il diritto a pensioni di anzianità o a trattamenti comunque anticipati rispetto all’età pensionabile. La circolare interpreta la norma nel senso che la sospensione opera, con effetto dal 1° ottobre 1992, per tutte le decorrenze ricadenti in tale periodo.
Non deve pertanto essere riconosciuto il diritto alla pensione di anzianità a carico:
- dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- delle gestioni dei lavoratori autonomi;
- della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
- della gestione speciale per i dipendenti degli enti creditizi pubblici già iscritti a forme di previdenza esclusive o esonerative dell’AGO;
- delle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO;
- delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato.
Restano altresì esclusi i pensionamenti anticipati di vecchiaia previsti dall’art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge n. 863/1984, e dall’art. 19 della legge n. 223/1991.
Fondi speciali di previdenza e ulteriori preclusioni
Per i fondi speciali sostitutivi dell’AGO, dal 1° ottobre 1992 non possono essere riconosciuti, oltre alle prestazioni pensionistiche subordinate esclusivamente a requisiti contributivi, anche alcuni specifici trattamenti anticipati. La circolare elenca in modo puntuale i casi interessati, tra cui:
- pensione anticipata di vecchiaia per gli iscritti al Fondo ENEL e aziende elettriche private;
- liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
- collocamento anticipato in quiescenza per il personale dei pubblici servizi di trasporto;
- pensionamento anticipato per gli iscritti volontari al Fondo trasporti;
- pensione di anzianità per il personale addetto alle gestioni delle abolite imposte di consumo;
- pensione di anzianità per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, nei limiti e con i requisiti indicati.
Casi non considerati anticipati
La circolare precisa che alcune età pensionabili non sono considerate "anticipate" ai fini del decreto, perché rappresentano la normale età di pensionamento per le categorie interessate. Sono richiamati in particolare:
- i lavoratori ciechi iscritti all’AGO, con età pensionabile di 55 anni per gli uomini e 50 per le donne;
- i lavoratori iscritti alla gestione speciale minatori addetti per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo in miniera;
- i lavoratori ENEL e delle aziende elettriche private addetti per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo in miniera;
- i lavoratori marittimi iscritti all’AGO addetti per almeno 10 anni a servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
Prepensionamenti esclusi e domande da non respingere
L’art. 1, comma 2, esclude dall’ambito della sospensione i trattamenti pensionistici previsti dall’art. 37 della legge n. 416/1981 per i lavoratori dell’editoria e dal decreto-legge n. 364/1992 per i lavoratori delle imprese industriali. Per contro, restano preclusi altri prepensionamenti previsti da specifiche disposizioni non espressamente escluse, tra cui quelli riguardanti:
- dipendenti di aziende editrici e/o stampatrici di soli giornali periodici;
- personale del Fondo trasporti dichiarato inidoneo;
- personale marittimo e amministrativo di società sovvenzionate FINMARE;
- lavoratori portuali;
- lavoratori esposti all’amianto impegnati in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva.
In via prudenziale, in attesa della conversione in legge, le sedi devono astenersi dall’adottare provvedimenti di reiezione delle domande di pensione di anzianità o anticipate con decorrenza dal 1° ottobre 1992.
Perequazione automatica delle pensioni
L’art. 2 sospende, fino al 31 dicembre 1993, ogni aumento a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi degli enti del settore pubblico allargato, nonché le rivalutazioni delle rendite INAIL. Poiché la sospensione produce effetti dal 19 settembre 1992, non spettano gli aumenti previsti dal decreto ministeriale 26 novembre 1991 a decorrere dal 1° novembre 1992.
La circolare informa che sono già in corso le operazioni di ricalcolo delle pensioni e di sostituzione dei relativi mandati di pagamento:
- dalla rata novembre/dicembre, per le pensioni in pagamento nei mesi dispari;
- dalla rata dicembre/gennaio, per le pensioni in pagamento nei mesi pari.
Nello stesso contesto viene data applicazione anche alle nuove disposizioni IRPEF dell’art. 9, con riserva di ulteriori comunicazioni.
Nuove aliquote IRPEF
L’art. 9 del decreto introduce per il 1992 una nuova curva di aliquote IRPEF per gli scaglioni di reddito annuo superiori a 30 milioni. La circolare precisa che i sostituti d’imposta devono applicare le nuove aliquote a partire dal secondo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire da novembre 1992.
Il recupero dell’imposta dovuta dal 1° gennaio 1992 deve essere effettuato in sede di conguaglio di fine anno. In allegato sono riportate le tabelle delle aliquote mensili e annuali vigenti dal 1° gennaio 1992, con le istruzioni per il calcolo dell’imposta lorda.
Pensioni in regime internazionale e integrazione al minimo
L’art. 3 sostituisce la disciplina del trattamento minimo per i titolari di pensione liquidata in base al cumulo di periodi assicurativi e contributivi maturati in più Stati in forza di accordi o convenzioni internazionali. La nuova regola prevede che l’integrazione al minimo spetti solo se l’assicurato può far valere nella gestione pensionistica competente almeno cinque anni di anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia.
La disposizione si applica alle pensioni con decorrenza dal 1° ottobre 1992 in poi e riguarda sia i residenti in Italia sia i residenti all’estero. Per le pensioni liquidate con cumulo di periodi italiani ed esteri, in assenza del requisito dei cinque anni, il trattamento minimo non è integrabile.
La circolare richiama tuttavia le deroghe derivanti dall’art. 50 del regolamento CEE n. 1408/71 e da alcune convenzioni internazionali: per i residenti in Italia resta comunque garantito il trattamento minimo, in presenza degli altri requisiti, quando la pensione sia liquidata con periodi assicurativi maturati in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Argentina, Brasile, Capoverde, Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino, Stati Uniti d’America, Tunisia e Uruguay.
Indicazioni procedurali per le pensioni internazionali
Per l’applicazione operativa della nuova disciplina, la circolare distingue tra diverse procedure:
- per le pensioni in regime internazionale da liquidare nel ruolo "S" si rinvia a istruzioni già impartite;
- per le anticipazioni provvisorie gestite con la procedura di calcolo passante PGM 3445, il numero dei contributi in costanza di lavoro in Italia deve essere indicato nel campo "N. OBG" del pannello AV1;
- per i residenti in Italia con cumulo di periodi contributivi maturati negli Stati elencati al punto 3, nel campo "N. OBG" deve essere comunque indicato un numero non inferiore a 260, anche se i cinque anni italiani non sono raggiunti;
- per le anticipazioni provvisorie da liquidare con procedura LP1, i dati vanno segnalati inserendo il codice "Y" nel campo 03 del pannello LP1 e richiamando il fascicolo in correzione.
La circolare ricorda inoltre che le anticipazioni provvisorie, per le quali è sempre necessario acquisire il campo "N. OBG", possono essere liquidate con procedura LP1 solo in via definitiva.
Norme processuali e contenzioso pensionistico
L’art. 4 interviene sulla disciplina delle controversie in materia di trattamenti pensionistici. Il nuovo termine per proporre l’azione giudiziaria è di tre anni, a pena di decadenza, decorrenti:
- dalla comunicazione della decisione del ricorso amministrativo;
- dalla scadenza del termine per la pronuncia di tale decisione;
- dalla scadenza dei termini previsti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, calcolati dalla data della richiesta di prestazione.
La norma abroga inoltre le disposizioni che esoneravano il lavoratore soccombente dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi previdenziali, salvo il caso di domanda manifestamente infondata e temeraria. Le nuove regole non si applicano ai procedimenti già instaurati prima dell’entrata in vigore del decreto e ancora pendenti.
Ulteriori rinvii e aggiornamenti
La circolare segnala che, per alcuni profili applicativi, sono attese ulteriori istruzioni, in particolare per i criteri di applicazione delle norme processuali dell’art. 4. È inoltre richiamato un allegato con messaggio INPS n. 09054 del 28 settembre 1992, relativo all’art. 3 del decreto e alle pensioni in regime internazionale, che conferma l’applicazione della nuova disciplina alle sole pensioni con decorrenza dal 1° ottobre 1992 e annuncia l’adeguamento delle procedure di calcolo.
Punti principali
Sospensione delle pensioni di anzianità
Dal 19 settembre 1992 al 31 dicembre 1993 è sospesa l’applicazione delle norme che consentono l’accesso a trattamenti pensionistici di anzianità o comunque anticipati rispetto all’età pensionabile. In concreto, per le decorrenze dal 1° ottobre 1992 in poi non va riconosciuto il diritto alla pensione di anzianità nell’AGO, nelle gestioni autonome e in varie forme sostitutive o esclusive, né ai pensionamenti anticipati di vecchiaia previsti da specifiche norme richiamate dalla circolare.
Esclusione di alcuni trattamenti anticipati nei fondi speciali
Per i fondi speciali sostitutivi dell’AGO, dal 1° ottobre 1992 non possono essere riconosciuti diversi trattamenti anticipati elencati in modo analitico: pensione anticipata di vecchiaia per gli iscritti ENEL e aziende elettriche private, liquidazione anticipata della pensione per il personale delle pubbliche servizi di telefonia, collocamento anticipato in quiescenza per il personale dei trasporti, pensionamento anticipato per gli iscritti volontari al Fondo trasporti, pensione di anzianità per il personale delle abolite imposte di consumo e pensione di anzianità per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
Casi esclusi dalla sospensione
La circolare precisa che alcune posizioni non rientrano nel divieto di trattamenti anticipati perché l’età prevista costituisce la normale età pensionabile. Sono indicati i lavoratori ciechi iscritti all’AGO, i minatori addetti al sotterraneo per almeno 15 anni, i lavoratori ENEL addetti al sotterraneo e i marittimi addetti a macchina o stazione radiotelegrafica di bordo per almeno 10 anni.
Prepensionamenti e trattamenti non esclusi espressamente
La sospensione dell’art. 1 non si applica ai trattamenti pensionistici dell’editoria di cui all’art. 37 della legge n. 416/1981 e al decreto-legge n. 364/1992 per i lavoratori delle imprese industriali. Restano invece preclusi, con decorrenza dal 1° ottobre 1992, altri prepensionamenti previsti da norme specifiche, tra cui quelli per dipendenti di aziende editrici e/o stampatrici di soli giornali periodici, per il personale dei trasporti dichiarato inidoneo, per personale marittimo e amministrativo delle società sovvenzionate FINMARE, per lavoratori portuali e per lavoratori esposti all’amianto in processi di ristrutturazione o riconversione.
Sospensione della perequazione automatica delle pensioni
L’art. 2 sospende fino al 31 dicembre 1993 gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali, pubbliche e private, nonché gli aumenti delle rendite INAIL. Di conseguenza non spettano gli adeguamenti previsti dal decreto ministeriale 26 novembre 1991 a decorrere dal 1° novembre 1992. Le strutture stanno procedendo al ricalcolo delle pensioni e alla sostituzione dei mandati di pagamento, con effetti sulle rate novembre/dicembre o dicembre/gennaio a seconda della periodicità del pagamento.
Nuove aliquote IRPEF per il 1992
L’art. 9 introduce una nuova curva delle aliquote IRPEF per gli scaglioni di reddito annuo superiori a 30 milioni. Le nuove aliquote devono essere applicate dai sostituti d’imposta dal secondo periodo di paga successivo a quello in corso al 19 settembre 1992, quindi da novembre 1992, mentre il recupero dell’imposta dovuta dal 1° gennaio 1992 avverrà in sede di conguaglio di fine anno. In allegato sono riportate le aliquote mensili e annuali vigenti dal 1° gennaio 1992.
Pensioni in regime internazionale e trattamento minimo
L’art. 3 modifica la disciplina dell’integrazione al minimo per le pensioni liquidate in regime internazionale mediante cumulo di periodi assicurativi e contributivi. Il trattamento minimo è riconosciuto solo se l’assicurato può far valere nella gestione italiana competente almeno cinque anni di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia. La regola vale per le pensioni con decorrenza dal 1° ottobre 1992, sia per residenti in Italia sia per residenti all’estero, salvo le eccezioni derivanti dal regolamento CEE n. 1408/71 e da alcune convenzioni internazionali.
Gestione operativa delle pratiche internazionali
Per le pensioni in regime internazionale da liquidare nel ruolo S si rinvia a istruzioni precedenti. Per le anticipazioni provvisorie gestite con PGM 3445 occorre indicare il numero dei contributi in costanza di lavoro in Italia nel campo N. OBG del pannello AV1; per i residenti in Italia con cumulo di periodi maturati negli Stati elencati, nel campo N. OBG deve essere comunque indicato un numero non inferiore a 260. Per la procedura LP1 la segnalazione avviene inserendo il codice Y nel campo 03 e richiamando il fascicolo in correzione.
Norme processuali e contenzioso pensionistico
L’art. 4 sostituisce la disciplina dei termini per l’azione giudiziaria in materia pensionistica: il ricorso al giudice va proposto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla comunicazione della decisione del ricorso amministrativo, dalla scadenza del termine per la decisione o dalla scadenza dei termini per l’esaurimento del procedimento amministrativo. Inoltre sono abrogate le norme che esoneravano il lavoratore soccombente dal pagamento di spese, competenze e onorari, salvo il caso di domanda manifestamente infondata e temeraria. Le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti già instaurati prima dell’entrata in vigore del decreto e ancora pendenti.
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