Circolare numero 235 del 10-10-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando il contributo aggiuntivo di malattia dello 0,77%, previsto per il comparto dei pubblici esercizi, è dovuto o escluso con riferimento a ristoranti, caffè e bar annessi ad aziende alberghiere, nonché alle piccole pensioni. Il criterio centrale è la collocazione nell’ambito organizzativo alberghiero o nei pubblici esercizi, con rilievo alla gestione integrata o distinta, all’autonomia della licenza, alla prevalenza dell’attività e alla struttura ricettiva o di ristorazione dell’esercizio.
Chiarimenti sul contributo aggiuntivo di malattia dello 0,77% per esercizi annessi agli alberghi e piccole pensioni
Contributo aggiuntivo di malattia dello 0,77%: chiarimenti su alberghi e piccole pensioni
La circolare fornisce precisazioni operative sull’applicazione del contributo aggiuntivo di malattia dello 0,77%, istituito per il comparto dei pubblici esercizi, con particolare riferimento ai servizi di ristorazione annessi alle aziende alberghiere e alle piccole pensioni. Il chiarimento si fonda sull’accordo collettivo FAIAT-FIPE e sulla delimitazione della rispettiva sfera di attribuzione tra comparto alberghiero e pubblici esercizi.
Riferimento all’accordo collettivo FAIAT-FIPE
La disciplina richiamata discende dall’accordo del 18/2/1957, pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 178 del 16/7/1962, il cui contenuto è stato sostanzialmente confermato nei successivi contratti collettivi nazionali del settore turismo. La circolare richiama tale impianto per definire quando i servizi accessori di ristorazione vadano ricondotti all’azienda alberghiera e quando, invece, debbano essere trattati come pubblici esercizi soggetti al contributo.
Ristoranti, caffè e bar annessi all’albergo
I ristoranti, caffè e bar annessi all’azienda alberghiera non sono soggetti al contributo dello 0,77% quando costituiscono parte integrante dell’albergo e sono gestiti direttamente dall’albergatore. Tale esclusione opera anche se l’esercizio dispone di una separata licenza, poiché ciò che rileva è l’inserimento nella struttura organizzativa alberghiera.
Ipotesi in cui il contributo è dovuto
Il contributo aggiuntivo di malattia è invece dovuto, purché sia stata rilasciata autonoma licenza, nei seguenti casi:
- l’esercizio è gestito direttamente dall’albergatore, ma con organizzazione distinta e indipendente da quella dell’albergo e con personale esclusivamente ad esso adibito;
- l’esercizio costituisce una gestione autonoma dell’albergatore e presenta una rilevanza del tutto preponderante rispetto all’attività alberghiera complementare;
- l’esercizio è affidato dall’albergatore in gestione a terzi.
Piccole pensioni e contributo dello 0,77%
Per le piccole pensioni, la circolare precisa che rientrano nel comparto dei pubblici esercizi, e quindi sono soggette al contributo aggiuntivo dello 0,77%, quelle che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
- non più di 9 camere;
- strutturazione per servizi di ristorazione;
- accesso diretto sulla pubblica via;
- attività di alloggio del tutto accessoria rispetto a quella di ristorazione.
Esclusione delle piccole pensioni a carattere ricettivo
Se, a prescindere dal numero delle camere anche inferiore a 9, le piccole pensioni sono organizzate come aziende a carattere ricettivo, esse rientrano invece nel comparto alberghiero e sono escluse dal versamento del contributo dello 0,77%. Il criterio decisivo è dunque la natura prevalente dell’attività e la collocazione nell’ambito organizzativo del comparto alberghiero o dei pubblici esercizi.
Punti principali
Chiarimento sull’ambito del contributo dello 0,77%
La circolare interviene per risolvere incertezze applicative sorte in seguito al contenzioso promosso da numerose aziende alberghiere in merito all’addebito del contributo aggiuntivo di malattia dello 0,77%, istituito per il comparto dei pubblici esercizi.
Ristoranti, caffè e bar annessi agli alberghi: esclusione dal contributo
Quando ristoranti, caffè o bar annessi all’azienda alberghiera costituiscono parte integrante dell’albergo e sono gestiti direttamente dall’albergatore, anche se con separata licenza, essi rientrano nell’ambito del comparto alberghiero e non sono soggetti al versamento del contributo dello 0,77%.
Casi in cui il contributo è dovuto per gli esercizi annessi
Il contributo è invece dovuto, sempre che sia stata rilasciata autonoma licenza, se l’esercizio è gestito con organizzazione distinta e indipendente dall’albergo e con personale esclusivamente ad esso adibito; se costituisce una gestione separata dell’albergatore con rilevanza preponderante rispetto all’attività alberghiera complementare; oppure se è concesso in gestione a terzi.
Piccole pensioni: criteri di appartenenza al comparto pubblici esercizi
Sono considerate "piccole pensioni" facenti parte del comparto dei pubblici esercizi quelle con non più di 9 camere, strutturate per i servizi di ristorazione con accesso diretto sulla pubblica via e nelle quali l’attività di alloggio sia del tutto accessoria rispetto a quella di ristorazione. In tali casi il contributo aggiuntivo dello 0,77% è dovuto.
Piccole pensioni ricettive: esclusione dal contributo
Se, indipendentemente dal numero delle stanze per alloggio, le piccole pensioni sono strutturate come aziende a carattere ricettivo, esse rientrano nel comparto alberghiero e restano escluse dal versamento del contributo dello 0,77%.
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