Circolare numero 47 del 11-03-2011
Inopponibilità all’INPS dei provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all’albo delle imprese artigiane.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le delibere e gli atti adottati in materia di iscrizione, variazione o cancellazione dall’albo delle imprese artigiane diventano inopponibili all’Istituto se comunicati oltre tre anni dal verificarsi dei presupposti, in applicazione dell’articolo 43 della legge n. 183/2010. L’INPS precisa tuttavia che, per tutelare la posizione assicurativa dei lavoratori, continuerà a dare seguito nei limiti della prescrizione quinquennale ai provvedimenti con effetti retroattivi e valuterà eventuali ulteriori prove documentali. La disciplina sarà richiamata anche nelle comunicazioni di iscrizione alla gestione speciale artigiani.
Inopponibilità all’INPS, dopo tre anni, degli atti di modifica dello stato degli iscritti all’albo artigiani
Inopponibilità degli atti di modifica dell’iscrizione all’albo artigiani
La circolare illustra l’effetto, nei confronti dell’Istituto, degli atti e dei provvedimenti adottati in relazione alla modifica della posizione degli iscritti all’albo delle imprese artigiane. Il chiarimento si fonda sull’articolo 43 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che disciplina il termine oltre il quale tali atti non possono più essere fatti valere nei confronti dell’INPS.
Ambito di applicazione della disciplina
La previsione riguarda gli atti e i provvedimenti che incidono su uno stato di fatto o di diritto dei soggetti iscritti all’albo artigiani. In particolare, la circolare richiama:
- le delibere delle Commissioni provinciali per l’artigianato;
- gli atti degli altri soggetti competenti, secondo la legislazione regionale, alla tenuta dell’albo.
La norma opera, secondo il testo richiamato, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Termine per la comunicazione e conseguenze dell’inopponibilità
Le modifiche possono essere opposte all’Istituto solo se la relativa delibera viene comunicata entro tre anni dal verificarsi dei presupposti. Se questo termine decorre inutilmente, le determinazioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato non hanno più valore vincolante per l’INPS con riguardo alla sussistenza dell’obbligo contributivo alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.
In tale ipotesi, l’Istituto comunica all’ente che ha adottato l’atto le ragioni dell’inopponibilità riscontrata.
Effetti pratici e tutela della posizione assicurativa
Pur in presenza di atti qualificati dalla legge come meramente inopponibili, l’Istituto afferma di voler comunque dare seguito, entro i limiti della prescrizione quinquennale, ai provvedimenti di iscrizione o di variazione che producano retroattività della data di iscrizione alla gestione speciale. La scelta è motivata dalla necessità di salvaguardare il diritto alla posizione assicurativa dei lavoratori.
Valutazione di ulteriori prove documentali
La circolare precisa inoltre che l’INPS esaminerà eventuali ulteriori evidenze documentali che dimostrino la situazione di fatto o di diritto. In caso di esito positivo di tale verifica, la delibera sarà comunque applicata. Vengono indicati, a titolo esemplificativo, casi quali:
- cancellazione retroattiva per decesso del titolare;
- svolgimento di altra attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza.
Informazione ai contribuenti
Per garantire corretta informazione ai contribuenti, la disciplina sull’inopponibilità sarà richiamata anche nella comunicazione di iscrizione alla gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani.
Punti principali
Ambito della norma e atti interessati
L’articolo 43 della legge 4 novembre 2010, n. 183 stabilisce che, dal 1° gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alla modifica di uno stato di fatto o di diritto dei soggetti iscritti all’albo delle imprese artigiane diventano inopponibili all’Istituto decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti. La disposizione riguarda, in particolare, le delibere delle Commissioni provinciali per l’artigianato e degli altri soggetti, previsti dalla normativa regionale, competenti alla tenuta dell’albo.
Termine di tre anni per l’opponibilità all’Istituto
Le modifiche dello stato di fatto o di diritto potranno essere fatte valere nei confronti dell’Istituto solo se la delibera è comunicata entro tre anni dal verificarsi dei presupposti. Decorso tale termine, le determinazioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato non hanno valore vincolante per l’Istituto ai fini della verifica dell’obbligo contributivo alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.
Comunicazione dell’inopponibilità all’ente emanante
Quando un atto risulti inopponibile ai sensi della norma, l’Istituto provvede a comunicare all’organo che lo ha adottato le ragioni dell’inopponibilità riscontrata. In questo modo viene formalizzato il mancato riconoscimento dell’efficacia vincolante dell’atto nei confronti dell’Istituto.
Salvaguardia della posizione assicurativa e prescrizione quinquennale
Pur qualificando tali provvedimenti come inopponibili e non nulli, l’Istituto afferma che continuerà a dare seguito, nei limiti della prescrizione quinquennale, ai provvedimenti di iscrizione o variazione che comportino retroattività della data di iscrizione alla Gestione speciale, al fine di tutelare il diritto alla posizione assicurativa dei lavoratori. Rimane quindi possibile riconoscere effetti retroattivi entro il limite temporale della prescrizione.
Valutazione di ulteriori evidenze documentali
L’Istituto precisa che valuterà comunque eventuali ulteriori elementi documentali idonei a dimostrare la situazione di fatto o di diritto. Se la valutazione è positiva, la delibera verrà comunque applicata. Sono richiamati, a titolo esemplificativo, casi quali la cancellazione retroattiva a seguito del decesso del titolare o lo svolgimento di altra attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza.
Informazione ai contribuenti
Per finalità di corretta informazione, nelle comunicazioni di iscrizione alla gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani sarà inserito un riferimento alla disciplina illustrata dalla circolare.
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