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Circolare

Circolare numero 46 del 10-03-2011

Premessa Codice Identificativo denuncia Aziendale (CIDA) Indicazione del CIDA nel modello DMAG e controllo sulla trasmissione telematica delle denunce.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la revisione del sistema DMAG per le aziende agricole e l’introduzione del CIDA come codice identificativo univoco e obbligatorio anche nelle denunce trimestrali. Dal primo trimestre 2011 il codice deve essere indicato in tutte le denunce, con controlli inizialmente solo formali e, dall’esercizio II/2011, anche sostanziali e bloccanti se il CIDA non è associato al codice fiscale aziendale. Viene inoltre spiegato l’impatto della novità sulla gestione telematica, sulla semplificazione degli adempimenti e sulle modalità di segnalazione delle anomalie.

Obbligatorietà del CIDA nel modello DMAG e controlli telematici sulle denunce agricole

Obbligatorietà del CIDA nel DMAG e revisione del sistema per le aziende agricole

La circolare descrive l’evoluzione del sistema di gestione delle denunce DMAG alla luce delle innovazioni introdotte dalla normativa in materia di aziende agricole. L’obiettivo dichiarato è quello di razionalizzare gli adempimenti contributivi, migliorare la qualità dei dati sulla manodopera dipendente e consentire una gestione telematica più efficiente delle denunce, incluse quelle di variazione e quelle con effetti passivi.

Contesto normativo e finalità della riorganizzazione

La premessa richiama la legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, che ha introdotto numerose novità per il settore agricolo, agroindustriale e della pesca, anche in materia di fiscalità d’impresa. In tale contesto, la circolare n. 88 dell’11 luglio 2006 aveva già introdotto il CIDA, quale codice identificativo della Denuncia Aziendale approvata telematicamente.

L’Istituto ha quindi avviato una revisione complessiva del sistema che gestisce:

  • le dichiarazioni di manodopera occupata dalle aziende agricole;
  • la tariffazione e il versamento dei contributi;
  • l’estratto conto aziendale.

La riorganizzazione è finalizzata anche a consentire la gestione degli importi contributivi a credito dell’azienda dopo il calcolo della contribuzione effettuato dall’Istituto e ad adeguare il sistema alle novità normative intervenute negli anni successivi.

Ruolo del CIDA come identificativo univoco

Il CIDA è un codice numerico attribuito automaticamente dalla procedura dopo l’approvazione della Denuncia Aziendale di cui all’articolo 5 del Decreto legislativo n. 375/93. Con la revisione del DMAG, il CIDA assume il ruolo di identificativo univoco obbligatorio dell’azienda anche nelle denunce trimestrali.

Il codice consente di recuperare in modo automatizzato dall’archivio delle aziende agricole, alimentato dalle strutture territoriali con le denunce approvate, una serie di informazioni già presenti nel modello DMAG Unico e necessarie al calcolo della contribuzione. La circolare evidenzia che il CIDA ha una doppia funzione:

  • formale, perché individua con precisione l’azienda;
  • sostanziale, perché consente di associare correttamente caratteristiche aziendali come il codice aziendale, i fondi e il tipo ditta.

Decorrenza dell’obbligo nel modello DMAG

L’indicazione del CIDA nel modello DMAG diventa obbligatoria a partire dal periodo di trasmissione telematica delle dichiarazioni trimestrali relative al primo trimestre 2011, comprese quelle riferite a periodi pregressi.

La circolare chiarisce che tutte le denunce DMAG inviate nel termine previsto per il primo trimestre 2011, cioè nel mese di aprile 2011, saranno sottoposte ai controlli ordinari e, in via preliminare, alla validazione del CIDA sul piano della corretta formalità.

Controlli sulle denunce del primo trimestre 2011

Per le denunce trasmesse nell’esercizio I/2011 sono previsti due livelli di controllo sul CIDA:

  • assenza o non numerico: la denuncia viene scartata;
  • validità/congruità: il sistema verifica che il CIDA risulti collegato al codice fiscale dell’azienda nell’archivio delle aziende agricole.

Se il CIDA è numerico ma non risulta associato correttamente al codice fiscale dell’azienda, la denuncia non viene scartata: viene comunque registrata ed elaborata con gli esiti ordinari. L’anomalia è però segnalata:

  • nella ricevuta provvisoria in formato PDF, con apposita dicitura;
  • nella colonna "Stato" della denuncia, mediante un simbolo specifico;
  • nell’ambito file, con visualizzazione del simbolo quando almeno una delle denunce contenute nel file non supera il controllo semantico.

La denuncia interessata può essere individuata dalla lista delle denunce tramite il link "Visualizza l’esito del file" presente nella colonna "ESITO".

Rafforzamento del controllo dall’esercizio II/2011

Per le denunce trasmesse dall’esercizio II/2011 il controllo di validità del CIDA diventa bloccante. In questo caso, se il codice non risulta associato, nell’archivio delle aziende agricole, al codice fiscale dell’azienda, la denuncia viene scartata, con la stessa conseguenza prevista per il CIDA assente o non numerico.

La circolare anticipa inoltre che saranno impartite le istruzioni necessarie alla trasmissione telematica delle denunce DMAG attraverso la pubblicazione, a breve, della nuova versione delle specifiche tecniche.

Punti principali

Premessa e finalità della revisione DMAG

La circolare si inserisce nel percorso di modernizzazione degli adempimenti delle aziende agricole già avviato con la legge 11 marzo 2006, n. 81 e con la circolare n. 88 del 2006. La revisione del sistema DMAG mira a migliorare la qualità dei dati della manodopera dipendente, aggiornare correttamente il conto assicurativo e consentire una gestione più efficiente e telematica delle dichiarazioni, delle variazioni e dei controlli.

Funzione del CIDA come identificativo univoco

Il CIDA, introdotto dalla circolare n. 88 dell’11 luglio 2006, è un codice numerico attribuito automaticamente dopo l’approvazione della Denuncia Aziendale ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 375/93. Con la revisione del sistema diventa il codice obbligatorio e univoco dell’azienda anche nelle denunce trimestrali, permettendo il reperimento automatico di molte informazioni già presenti nell’archivio delle aziende agricole e utili al calcolo della contribuzione.

Obbligo di indicazione del CIDA nel modello DMAG

L’indicazione del CIDA nel modello DMAG diventa obbligatoria a decorrere dalle denunce telematiche relative al primo trimestre 2011, comprese quelle riferite a periodi pregressi. La novità serve a collegare correttamente la denuncia all’archivio delle aziende agricole e a semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, consentendo una migliore gestione dei dati necessari al calcolo contributivo.

Controlli sulle denunce inviate nell’esercizio I/2011

Per le denunce inviate nel termine del primo trimestre 2011, il sistema effettua una verifica preliminare della sola correttezza formale del CIDA. Se il codice è assente o non numerico, la denuncia è scartata. Se invece il CIDA è numerico ma non risulta associato al codice fiscale dell’azienda nell’archivio, la denuncia viene comunque registrata ed elaborata, ma l’anomalia è evidenziata nella ricevuta provvisoria in PDF e con un apposito simbolo nella colonna "Stato" e nell’ambito file, accessibile anche tramite il link "Visualizza l’esito del file".

Controlli sulle denunce dall’esercizio II/2011

Dall’esercizio II/2011 il controllo di validità del CIDA diventa bloccante. Se il codice non è associato al codice fiscale aziendale nell’archivio delle aziende agricole, la denuncia viene scartata, con la stessa conseguenza prevista per il caso di CIDA assente o non numerico. La circolare anticipa inoltre la pubblicazione della nuova versione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle denunce DMAG.

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