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Circolare

Circolare numero 51 del 15-03-2011

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011, i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 sono applicabili dagli Stati membri dell’Unione, ad eccezione del Regno Unito e della Danimarca, ai cittadini dei paesi terzi, ai loro familiari e superstiti, alle condizioni evidenziate dalla presente circolare. Premessa Tutela dei cittadini extracomunitari residenti legalmente in uno degli Stati membri dell’Unione europea Ambito di applicazione soggettivo: articolo 1 del regolamento (UE) n. 1231/2010 e articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 Effetti del regolamento (UE) n. 1231/2010 Esportabilità delle prestazioni per disoccupazione Accordi internazionali di sicurezza sociale Disposizioni concernenti i rapporti con la Danimarca Disposizioni concernenti i rapporti con il Regno Unito Abrogazione del regolamento (CE) n. 859/2003 Disposizioni transitorie

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’estensione ai cittadini di paesi terzi, ai loro familiari e superstiti, dei regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2011, per effetto del regolamento UE n. 1231/2010. Vengono chiariti ambito soggettivo, effetti temporali, regole sull’esportabilità delle prestazioni di disoccupazione, rapporti con gli accordi internazionali e i limiti nei rapporti con Danimarca e Regno Unito. Si precisa inoltre l’abrogazione del regolamento n. 859/2003 tra gli Stati vincolati dal nuovo regolamento e la necessità di applicare le circolari e i messaggi già emanati nei limiti indicati.

Applicazione ai cittadini extracomunitari del regolamento UE n. 1231/2010 sui coordinamento della sicurezza sociale

Applicazione del regolamento UE n. 1231/2010 ai cittadini di paesi terzi

La circolare illustra l’effetto del regolamento UE n. 1231/2010, che estende ai cittadini di paesi terzi, ai loro familiari e superstiti, l’applicazione dei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 nei rapporti di sicurezza sociale, a partire dal 1° gennaio 2011. L’intervento si inserisce nel processo avviato con il regolamento CE n. 859/2003, ora sostituito, e chiarisce i limiti soggettivi e territoriali dell’estensione, nonché le conseguenze operative per le sedi dell’Istituto.

Finalità della nuova disciplina

Il regolamento n. 1231/2010 è stato adottato con l’obiettivo di favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi già legalmente residenti negli Stati membri, garantendo loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell’Unione europea, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. La nuova disciplina non modifica il regolamento n. 883/2004, ma ne amplia l’ambito soggettivo di applicazione.

Ambito soggettivo e condizioni di applicazione

Dal 1° gennaio 2011 i regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 si applicano anche ai cittadini dei paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili solo per ragioni di nazionalità, nonché ai loro familiari e superstiti, a condizione che:

  • risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro;
  • si trovino in una situazione che non sia confinata, in tutti i suoi aspetti, all’interno di un solo Stato membro.

La circolare evidenzia che, per l’attività dell’Istituto, tali soggetti rientrano nel novero dei destinatari delle disposizioni generali e speciali dei regolamenti di coordinamento, comprese quelle in materia di collaborazione amministrativa, legislazione applicabile, distacchi, prestazioni pensionistiche e non pensionistiche, e recuperi.

Limiti della disciplina: nessun diritto di ingresso o soggiorno

Il regolamento n. 1231/2010 non attribuisce ai cittadini extracomunitari un diritto all’ingresso, al soggiorno o alla residenza in uno Stato membro, né un diritto automatico all’accesso al mercato del lavoro. Resta quindi ferma la competenza di ciascuno Stato membro a concedere, negare, ritirare o non rinnovare i titoli di ingresso, soggiorno, residenza o lavoro.

Effetti temporali e totalizzazione dei periodi assicurativi

La circolare precisa che il regolamento non produce diritti od obblighi per periodi anteriori al 1° gennaio 2011. Tuttavia, ai fini del riconoscimento delle prestazioni, possono essere totalizzati anche periodi assicurativi anteriori a tale data, con la conseguenza che la decorrenza delle prestazioni, ove spettanti, non può essere anteriore al 1° gennaio 2011, salvo data successiva.

Viene inoltre ribadito che il regolamento n. 1231/2010 non è modificativo del regolamento n. 883/2004, ma ne estende soltanto l’ambito soggettivo, analogamente a quanto previsto in precedenza dal regolamento n. 859/2003 rispetto ai regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72.

Prestazioni di disoccupazione e esportabilità

Con riferimento all’articolo 64 del regolamento n. 883/2004, la circolare richiama il principio per cui la persona che si rechi in un altro Stato membro in cerca di lavoro conserva il diritto alle prestazioni di disoccupazione, purché si iscriva come richiedente occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato in cui si è recata.

Per il cittadino extracomunitario tale disciplina si applica solo se egli ha diritto, tenuto conto se necessario del titolo di soggiorno o dello status di soggiornante di lunga durata, a:

  • iscriversi come richiedente lavoro nello Stato membro di destinazione;
  • svolgervi legalmente un’attività lavorativa.

Le sedi dell’Istituto, una volta accertato il diritto alla prestazione, devono continuare a corrisponderla anche al cittadino extracomunitario che si trasferisca in un altro Stato membro in cerca di lavoro, verificando con particolare attenzione l’iscrizione presso l’ufficio del lavoro estero. A questo fine, l’istituzione dello Stato membro interessato deve trasmettere immediatamente all’istituzione competente il PAPER SED U009 con la data di iscrizione, a seguito della presentazione del documento portatile U2.

Rapporti con gli accordi internazionali

La nuova disciplina non incide sui diritti e sugli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia di sicurezza sociale conclusi con Stati terzi e con partecipazione della Comunità europea.

Resta inoltre fermo quanto previsto per i rapporti con:

  • Svizzera, sulla base dell’Accordo tra la Comunità europea, gli Stati membri e la Confederazione svizzera;
  • Islanda, Liechtenstein e Norvegia, sulla base dell’Accordo SEE.

Tali accordi, per espressa precisazione della circolare, non si applicano ai cittadini extracomunitari.

Rapporti con la Danimarca

La Danimarca non è vincolata dal regolamento n. 1231/2010 e non applica la nuova disciplina. Ne consegue che, nei rapporti Italia-Danimarca, non può esservi applicazione unilaterale della normativa comunitaria nei confronti del cittadino extracomunitario.

La circolare indica alcune conseguenze operative rilevanti:

  • non si applicano le regole comunitarie sulla legislazione applicabile nei casi di distacco tra Italia e Danimarca;
  • non si applicano le medesime regole ai lavoratori autonomi temporaneamente trasferiti;
  • non si applicano le norme sui lavoratori che svolgono abitualmente attività tra Italia e Danimarca;
  • non si applicano i regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 per il diritto a pensione basato su periodi assicurativi italiani e danesi;
  • non vanno totalizzati i periodi assicurativi italiani e danesi, né considerati i periodi danesi inferiori all’anno ai fini del diritto e della misura della pensione.

In materia di prestazioni non contributive ex articolo 70 del regolamento n. 883/2004 e allegato X del regolamento n. 988/2009, la circolare ribadisce l’inesportabilità delle prestazioni, che quindi non possono essere corrisposte a cittadini comunitari o extracomunitari residenti in uno Stato membro diverso dall’Italia.

Per le pensioni, se il cittadino extracomunitario ha diritto a pensione autonoma italiana o a pro rata derivante dalla totalizzazione con periodi di altri Stati membri o di Stati convenzionati con l’Italia, gli importi spettanti secondo la legislazione danese e gli altri redditi percepiti in Danimarca o in altro Stato non devono essere considerati come pro-rata. Ciò rileva anche ai fini dell’integrazione al trattamento minimo, con conseguente inapplicabilità dell’articolo 58 del regolamento n. 883/2004.

Anche le prestazioni familiari non seguono, nei rapporti Italia-Danimarca, le regole dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009. Tuttavia, ai fini dell’accertamento del diritto, devono essere sempre considerati tutti i componenti del nucleo familiare residenti in Italia e all’estero, inclusi quelli residenti in Danimarca. Le sedi devono quindi determinare diritto e misura sulla base della sola legislazione italiana, senza applicare le regole di priorità in caso di cumulo con prestazioni danesi.

Per gli altri capitoli del regolamento, compresi disoccupazione, malattia, maternità e paternità assimilata alla maternità, tra Italia e Danimarca restano applicabili ai cittadini extracomunitari soltanto le disposizioni della legislazione nazionale.

Rapporti con il Regno Unito

Il Regno Unito non ha partecipato all’adozione del regolamento n. 1231/2010 e non è vincolato alla sua applicazione. Tuttavia, avendo partecipato al regolamento n. 859/2003, continua ad applicare ai cittadini extracomunitari il precedente regime fondato sui regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72.

La circolare ricorda che ciò comporta, in particolare, la permanenza delle disposizioni sull’accertamento del diritto e sulla misura delle prestazioni orfanili nei confronti dell’orfano cittadino extracomunitario superstite di dante causa extracomunitario, secondo quanto previsto dal regolamento n. 1408/71 e dal regolamento n. 859/2003.

Abrogazione del regolamento n. 859/2003 e disciplina transitoria

Il regolamento CE n. 859/2003 è abrogato, tra gli Stati membri vincolati dal regolamento n. 1231/2010, dal 1° gennaio 2011. Dopo il 31 dicembre 2010 esso resta in vigore soltanto nei rapporti con il Regno Unito.

La circolare conclude precisando che il regolamento n. 1231/2010 non contiene disposizioni transitorie proprie; pertanto, nei casi necessari, devono essere applicate le disposizioni transitorie contenute nei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009, nonché le circolari e i messaggi applicativi richiamati nell’allegato n. 1.

Punti principali

Estensione del coordinamento UE ai cittadini di paesi terzi

Il regolamento UE n. 1231/2010 sostituisce il regolamento CE n. 859/2003 e consente l’applicazione dei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 anche ai cittadini di paesi terzi, ai loro familiari e superstiti, purché legalmente residenti in uno Stato membro e in una situazione non interamente interna a un solo Stato membro. L’estensione opera dal 1° gennaio 2011 e non attribuisce diritti di ingresso, soggiorno, residenza o accesso al lavoro, né limita il potere degli Stati membri di rilasciare, negare o revocare i relativi titoli.

Ambito soggettivo e effetti temporali

I principi e le disposizioni dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 si applicano, dal 1° gennaio 2011, non solo ai cittadini UE, apolidi e rifugiati residenti in uno Stato membro, ma anche ai cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni previste. Non possono sorgere diritti od obblighi per periodi anteriori al 1° gennaio 2011, ma ai fini del diritto alle prestazioni sono totalizzabili anche periodi assicurativi precedenti tale data; eventuali prestazioni decorrono comunque dal 1° gennaio 2011 o da data successiva.

Prestazioni di disoccupazione in caso di ricerca lavoro in altro Stato membro

La circolare chiarisce che il cittadino extracomunitario può beneficiare dell’esportabilità delle prestazioni di disoccupazione ex articolo 64 del regolamento n. 883/2004 solo se ha titolo per iscriversi come richiedente lavoro nello Stato membro in cui si reca e se può legalmente lavorarvi, tenuto conto del suo titolo di soggiorno o dello status di soggiornante di lunga durata. Le sedi INPS devono continuare a corrispondere la prestazione, verificando in particolare l’avvenuta iscrizione presso l’ufficio del lavoro estero, attestata mediante documento portatile U2 e comunicazione immediata tramite PAPER SED U009.

Rapporti con accordi internazionali e Stati membri particolari

L’applicazione del regolamento n. 1231/2010 non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da accordi internazionali di sicurezza sociale conclusi con Stati terzi e in cui sia parte la Comunità europea. Restano inoltre invariati i rapporti con Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia, regolati dagli accordi specifici: tali accordi non si applicano ai cittadini extracomunitari.

Danimarca: esclusione dall’applicazione del regolamento

Il regolamento n. 1231/2010 non vincola la Danimarca, che non lo applica. Nei rapporti con tale Stato non è quindi possibile applicare unilateralmente la normativa comunitaria ai cittadini extracomunitari. Ne derivano esclusioni rilevanti in materia di distacco, legislazione applicabile, pensioni, prestazioni non contributive e prestazioni familiari, che devono essere trattate secondo la sola legislazione nazionale italiana nei rapporti bilaterali Italia-Danimarca.

Regno Unito: permanenza del regolamento n. 859/2003

Il Regno Unito non ha aderito al regolamento n. 1231/2010 e continua ad applicare il regolamento n. 859/2003, con conseguente applicazione dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 ai cittadini extracomunitari, alle condizioni previste da tali norme. La circolare richiama, in particolare, la persistente applicabilità delle regole sulle prestazioni orfanili nei confronti dell’orfano cittadino extracomunitario superstite di dante causa extracomunitario.

Abrogazione del regolamento n. 859/2003 e disposizioni transitorie

Tra gli Stati membri vincolati dal regolamento n. 1231/2010, il regolamento CE n. 859/2003 è abrogato dal 1° gennaio 2011 e resta in vigore dopo il 31 dicembre 2010 soltanto nei rapporti con il Regno Unito. La circolare precisa infine che il regolamento n. 1231/2010 non contiene disposizioni transitorie proprie, per cui occorre fare riferimento a quelle previste dai regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 e alle circolari applicative richiamate nell’allegato n. 1.

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