Sentenza n. 15092/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Piemonte, ha omesso di valutare il titolo di Laurea di cui al punto A.1.1. della Tabella di cui al D.M. n. 205/2023, posseduto e dichiarato dal ricorrente; - del D.D.G. prot. n. 13108 del 07.08.2024 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha decretato l’approvazione della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso “AA24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di istruzione di II grado (Francese)”, per la regione Piemonte, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo del ricorrente; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente e per il riconoscimento del diritto del medesimo ad essere inserito nell’elenco dei candidati vincitori del concorso bandito con Decreto del Direttore generale M.I.M. per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023 con il punteggio complessivo pari a 222,00 per la Regione Piemonte, classe di concorso “AA24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di istruzione di II grado (Francese)”. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Alex Pepino il 17 dicembre 2024: - dichiarare inammissibile o comunque respingere integralmente il ricorso proposto dal Sig. Mercurio, con vittoria di spese e onorari del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito dei vincitori del concorso per la classe AA24, nella parte in cui non ha attribuito al candidato il punteggio relativo al diploma di laurea e non lo ha inserito tra i vincitori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante al concorso per la classe di concorso AA24 in Piemonte, aveva conseguito 96/100 alla prova scritta, 95/100 alla prova orale e 18,50 punti per i titoli, per un totale di 209,50 punti. Ha sostenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto attribuirgli ulteriori 12,50 punti per il diploma di laurea conseguito con lode, da lui dichiarato quale titolo di accesso insieme all'abilitazione all'insegnamento, raggiungendo così 222 punti e risultando vincitore. Ha dedotto la violazione del decreto direttoriale n. 2575 del 2023 e del d.m. n. 205 del 2023, nonché eccesso di potere, legittimo affidamento e divieto di discriminazione. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale chiedendo il rigetto del ricorso principale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo superfluo esaminare l'eccezione di inammissibilità per carenza di procura speciale. Il ricorrente non contestava che il diploma di laurea fosse stato valutato diversamente per altri candidati in situazione identica, ma chiedeva l'attribuzione autonoma del relativo punteggio nonostante la disciplina concorsuale escludesse tale possibilità quando il candidato accede mediante abilitazione, la quale presuppone il possesso della laurea. Il giudice ha rilevato che il ricorrente non aveva formulato una specifica censura contro la regola del d.m. n. 205 del 2023 e del bando, sicché tale determinazione era divenuta inoppugnabile; la generica affermazione di violazione del decreto ministeriale non equivaleva all'impugnazione della tabella B. In ogni caso, anche esaminando d'ufficio la ragionevolezza della regola, il TAR l'ha ritenuta legittima: il bando prevedeva distinti e alternativi canali di accesso e la tabella attribuiva il punteggio del titolo di accesso una sola volta, in relazione alla laurea oppure all'abilitazione. Il riconoscimento di entrambi i punteggi avrebbe prodotto una duplicazione ingiustificata e una violazione della par condicio tra candidati. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 3, comma 7, d.m. n. 205/2023
Il ricorrente ha partecipato al concorso indetto dal Ministero dell’Istruzione e del merito in data 6 dicembre 2023, per la classe di concorso AA24 - lingue e culture straniere (francese) negli istituti di istruzione di secondo grado, gestito dall’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte in esecuzione dell’articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale n. 205 del 2023.
La disposizione individua il quadro regolatorio nel quale è stata gestita la procedura concorsuale, ma la decisione si fonda soprattutto sulla disciplina dei titoli di accesso e sulla relativa tabella di valutazione.
art. 4 d.d. n. 2575/2023
Come ha correttamente evidenziato l’Amministrazione resistente, qualora il titolo di ammissione al concorso sia l’abilitazione, è ragionevole che non si valuti il diploma di laurea, poiché il conseguimento dell’abilitazione ‘ingloba e assorbe’ il diploma di laurea, che ne costituisce il necessario presupposto.
Quando l'abilitazione costituisce il titolo di accesso e presuppone la laurea, la laurea non può ricevere un ulteriore punteggio autonomo, perché è già assorbita nella valutazione dell'abilitazione.
voce A.1.1 della tabella B allegata al d.m. n. 205/2023
Il punteggio relativo al titolo di accesso può essere così attribuito in due modi tra essi alternativi, con riferimento sia alla laurea (integrata dai 24 CFU ovvero dallo svolgimento di un triennio di servizio) che alla abilitazione (qualora il voto sia superiore a 75) sulla base della relativa formula, sicché il punteggio del titolo di accesso può essere calcolato una sola volta, o per il titolo di laurea oppure per il titolo di abilitazione.
La valutazione del titolo di accesso è alternativa: il punteggio può essere calcolato una sola volta per la laurea oppure per l'abilitazione, secondo il canale di accesso utilizzato.
principio di par condicio nelle procedure concorsuali
In altri termini, l’accoglimento della domanda del ricorrente comporterebbe una disparità di trattamento e la violazione del principio della par condicio, poiché - a fronte della medesima possibilità di accedere ad una procedura selettiva - il possessore di un titolo di abilitazione otterrebbe il doppio conteggio dei punti assegnati al singolo titolo di accesso.
Non è consentito attribuire cumulativamente il punteggio della laurea e quello dell'abilitazione quando entrambi si riferiscono al medesimo titolo di accesso, poiché ciò determinerebbe un ingiustificato vantaggio rispetto agli altri candidati.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, la contestazione dell'erronea applicazione di una regola presuppone l'impugnazione specifica della disposizione del bando o dell'atto normativo che quella regola stabilisce; la generica deduzione di violazione della medesima disciplina non è sufficiente a contestarne la legittimità.
- Quando l'abilitazione professionale costituisce il titolo di accesso a un concorso e presuppone necessariamente il possesso della laurea, la disciplina concorsuale può legittimamente prevedere che il punteggio del titolo di accesso sia attribuito una sola volta, alternativamente per la laurea o per l'abilitazione.
- Il cumulo del punteggio spettante alla laurea e di quello spettante all'abilitazione, quando la laurea costituisce presupposto necessario dell'abilitazione, produce una duplicazione del punteggio e viola la par condicio tra i candidati.
- La mancata impugnazione specifica della regola concorsuale che esclude la doppia valutazione del titolo di accesso rende tale regola inoppugnabile nel giudizio promosso contro la graduatoria finale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1045/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1046/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1821/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1822/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1824/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1817/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →