Sentenza n. 3092/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, del Decreto del Questore di Napoli del 28 marzo 2026 Cat.A12/2026/Imm/1^Sez/ Dinieghi/vdm/-OMISSIS-, recante revoca del permesso di soggiorno n. I07149879 e diniego di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato, e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Napoli di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e diniego di aggiornamento per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, residente in Italia dal 2003, con moglie e figlio minorenne in Italia, ha impugnato il provvedimento con cui il Questore ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondandosi su due precedenti penali per reati continuati e in materia di stupefacenti, commessi rispettivamente nel 2017 e nel 2018. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 9 d.lgs. 286/1998 e il difetto di istruttoria, dei presupposti e della motivazione. Il ricorrente ha contestato, in particolare, che l'amministrazione avesse fatto discendere automaticamente la pericolosità sociale e il mancato inserimento in Italia dalla sola esistenza delle condanne, senza valutare la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo, né ponderare concretamente gli interessi pubblici e privati coinvolti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato e ha annullato il provvedimento. L'art. 9 d.lgs. 286/1998 consente la revoca quando vengano meno le condizioni per il rilascio, tra cui l'assenza di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, ma impone una valutazione che consideri anche la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Il Questore si è limitato a richiamare le condanne e la loro gravità, traendone automaticamente la mancanza di integrazione e l'adesione a modelli criminosi, senza alcuna valutazione individualizzata della persona e senza motivare la prevalenza dell'interesse pubblico sugli interessi personali e familiari. La motivazione è stata ritenuta stereotipica e astrattamente utilizzabile per qualsiasi caso analogo. Il giudice ha precisato che non è esclusa la discrezionalità amministrativa nella valutazione della pericolosità, né i legami familiari costituiscono una garanzia assoluta contro la revoca; tuttavia, proprio l'esercizio della discrezionalità richiede un'istruttoria concreta e una motivazione puntuale. L'annullamento è disposto con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998
il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; ai fini del diniego il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiede una valutazione concreta della pericolosità sociale, individualizzata e comprensiva della durata del soggiorno e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo; non è sufficiente il mero richiamo a precedenti penali.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La riconducibilità delle condanne alla materia degli stupefacenti può conferire loro carattere ostativo, ma non esonera l'amministrazione dalla necessità di valutare e motivare concretamente la pericolosità sociale ai fini della revoca del permesso di lungo periodo.
art. 380 c.p.p.
Richiamato dall'art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998 quale parametro per la considerazione delle condanne nella valutazione della pericolosità.
art. 381 c.p.p.
Richiamato dall'art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, limitatamente ai delitti non colposi, quale ulteriore parametro per la valutazione della pericolosità.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondata sul venir meno delle condizioni per il rilascio, non può essere motivata dal solo richiamo a precedenti penali, anche se relativi a reati particolarmente gravi e astrattamente ostativi; occorre una valutazione concreta e individualizzata della pericolosità sociale.
- Nella valutazione della pericolosità dello straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'amministrazione deve considerare la durata del soggiorno in Italia e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo, dando conto degli esiti dell'istruttoria.
- I legami familiari in Italia non costituiscono uno scudo assoluto contro la revoca del permesso di soggiorno, ma la loro eventuale prevalenza rispetto all'interesse pubblico deve essere oggetto di una specifica ponderazione e di adeguata motivazione.
- Quanto più ampia è la discrezionalità amministrativa nella valutazione della pericolosità sociale, tanto più puntuale deve essere la motivazione, che deve correlare la decisione alla personalità dell'interessato, ai suoi precedenti e agli elementi concreti emersi dall'istruttoria.
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