Sentenza del 06/02/2017 n. 1123 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - Avviso di accertamento - Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi armonizzati - Obbligatorietà - Iìnosservanza - Conseguenze - Onere del contribuente - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità dell'avviso di accertamento emesso senza previo contraddittorio endoprocedimentale. Il contribuente lamenta la violazione dei diritti di partecipazione e delle garanzie previste durante l'attività di verifica fiscale, sostenendo che l'omessa instaurazione del contraddittorio debba comportare l'invalidità dell'atto.
La decisione
La sentenza distingue tra tributi armonizzati e non armonizzati. Per i tributi armonizzati, l'Amministrazione finanziaria è soggetta a un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale: la sua violazione può determinare l'invalidità dell'accertamento, ma solo se il contribuente indica concretamente quali argomentazioni e prove avrebbe sottoposto all'Amministrazione e dimostra che l'opposizione non è meramente pretestuosa. Per i tributi non armonizzati, invece, non esiste un obbligo generale di contraddittorio, salvo che tale obbligo sia previsto da una specifica disposizione normativa.
Norme richiamate
Principi dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di contraddittorio e diritti di difesa
Per i tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale costituisce una garanzia generale. La sua violazione non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto: il contribuente deve dimostrare concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere e che tali difese avrebbero potuto incidere sull'esito del procedimento.
Legislazione tributaria nazionale in materia di contraddittorio endoprocedimentale
Per i tributi non armonizzati, l'ordinamento nazionale non prevede un obbligo generalizzato di contraddittorio prima dell'emissione dell'accertamento. L'obbligo sussiste soltanto quando una specifica norma lo stabilisce.
Massime di principio
- L'omessa instaurazione del contraddittorio non determina automaticamente l'annullamento dell'avviso di accertamento: occorre verificare il tipo di tributo e l'eventuale previsione normativa applicabile.
- In materia di tributi armonizzati, il contribuente deve indicare in modo specifico le ragioni, i documenti e le contestazioni che avrebbe fatto valere nel contraddittorio; una contestazione generica o pretestuosa non è sufficiente.
- Per i tributi non armonizzati, l'assenza del contraddittorio è rilevante solo se una disposizione specifica impone all'Amministrazione di instaurarlo.
- Chi impugna un accertamento per violazione del contraddittorio deve allegare un concreto pregiudizio difensivo e spiegare come il confronto preventivo avrebbe potuto modificare la decisione dell'Amministrazione.
Testo integrale
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