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Legge

L.R. Molise 39/2005

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» come modificata dalla legge regionale 20 maggio 2004, n. 15

Normativa regionaleL.R. Molise 39/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Molise 19/1993 sulla fauna selvatica e il prelievo venatorio: ridefinisce la quota economica a carico dei cacciatori per ciascun ambito territoriale di caccia, ne stabilisce limiti minimo e massimo e consente riduzioni per i residenti. Sopprime inoltre alcune previsioni dell’art. 22. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale venatoria del Molise

Modifiche alla disciplina venatoria regionale del Molise

La legge regionale del Molise 11 novembre 2005, n. 39 interviene sulla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante la disciplina della protezione della fauna selvatica omeoterma e del prelievo venatorio, come già modificata nel 2004. L’intervento riguarda soprattutto il contributo economico dei cacciatori alla gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e alcune soppressioni testuali nell’articolato vigente.

Quota economica a carico dei cacciatori per gli ATC

Viene riformulata la previsione relativa alla determinazione della quota di partecipazione economica dei cacciatori per ogni ambito territoriale di caccia. Le Province fissano, per ciascun ATC di propria competenza, la quota annuale dovuta dai cacciatori per la gestione faunistico-venatoria del territorio.

La quota è soggetta a un duplice limite:

  • non può essere inferiore all’importo della tassa di concessione governativa, al netto dell’addizionale;
  • non può superare il triplo di tale importo.

È inoltre prevista la possibilità di riduzione della quota per i cacciatori residenti nel territorio regionale, fino a un massimo dell’80% rispetto all’importo determinato.

Abrogazioni e soppressioni puntuali

La legge elimina alcune parti della disciplina previgente contenuta nell’art. 22 della l.r. 19/1993, sopprimendo:

  • il secondo e il terzo periodo del comma 8;
  • il comma 8-bis.

Si tratta di un intervento di coordinamento normativo che incide sul testo vigente senza introdurre ulteriori discipline sostitutive nel contenuto fornito.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Attualità della disciplina

Il contenuto riguarda una modifica puntuale di una legge regionale in materia venatoria, con effetti permanenti sul testo coordinato della legge regionale n. 19/1993. Non contiene misure temporanee o legate a specifici esercizi finanziari o periodi limitati.

Testo integrale

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