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Legge

L.R. Molise 42/2005

Adeguamento e riordino dei Consorzi di bonifica

Normativa regionaleL.R. Molise 42/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina i consorzi di bonifica nella Regione Molise: definisce finalità, programmazione, piani di bonifica e di classifica, contributi consortili, organi, controlli e Consulta regionale. Prevede disciplina transitoria, risanamento finanziario e abrogazioni. Molte scadenze iniziali riguardano la fase di prima applicazione del 2005-2007.

Adeguamento e riordino dei Consorzi di bonifica

Adeguamento e riordino dei Consorzi di bonifica nella Regione Molise

La legge disciplina in modo organico la bonifica integrale nel territorio regionale, attribuendone l’attuazione ai Consorzi di bonifica e coordinandola con la programmazione regionale, la pianificazione di bacino e gli strumenti degli enti locali. Definisce funzioni, organi, finanziamenti, contribuenza e regole transitorie per l’avvio del nuovo assetto.

Finalità, ambito e strumenti di coordinamento

La Regione promuove e programma la bonifica integrale come attività pubblica finalizzata all’assetto e alla sicurezza idraulica del territorio, alla difesa del suolo, alla gestione e tutela delle risorse idriche, allo sviluppo rurale e alla salvaguardia ambientale. L’attività è svolta dai Consorzi di bonifica nei rispettivi comprensori, in base ai principi di sussidiarietà e nel quadro della normativa statale richiamata. È previsto il ricorso ad accordi di programma per azioni coordinate con enti locali e altri soggetti istituzionali.

Programmazione regionale e piani di bonifica

La Regione emana direttive programmatiche che fissano indirizzi generali, contenuti dei piani di bonifica, interventi di preminente interesse regionale, criteri di impiego delle risorse e modalità di coordinamento con la pianificazione regionale e locale. In prima applicazione le direttive dovevano essere adottate entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge; nelle more, gli interventi erano realizzati dai Consorzi e rimborsati dalla Regione sulla base di un piano provvisorio annuale per interventi rilevanti, urgenti e indifferibili.

I Consorzi devono predisporre, entro due anni dalle direttive regionali, un piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale, previa consultazione degli enti locali interessati. Il piano deve coordinarsi con la pianificazione esistente e non può discostarsi dalle direttive regionali. L’approvazione regionale comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste, secondo le forme di legge.

Contenuti e approvazione del piano di bonifica

Il piano individua le opportunità di valorizzazione del comprensorio, le opere pubbliche di bonifica, le priorità e il coordinamento con altre infrastrutture pubbliche, le opere private funzionali alla bonifica e la ripartizione del territorio in zone a diversa utilizzazione agricola. L’adozione avviene con delibera del Consiglio dei delegati su proposta del Comitato esecutivo; seguono deposito, pubblicazione e termine per osservazioni, poi trasmissione alla Giunta regionale per l’approvazione.

Il piano è attuato tramite programmi triennali di attività e manutenzione, aggiornati annualmente. In caso di inerzia del Consorzio, la Giunta diffida a provvedere e, decorso inutilmente il termine, nomina un commissario ad acta. Il piano può essere aggiornato ogni volta che il Consorzio lo ritenga opportuno, seguendo la medesima procedura.

Opere pubbliche di bonifica, concessioni e finanziamenti

Le opere di bonifica e irrigazione finanziate da enti pubblici sono affidate in concessione ai Consorzi proponenti, che ne curano progettazione, realizzazione e gestione. La Regione contribuisce annualmente alle spese di manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti, con riparto dei fondi secondo consistenza delle opere irrigue, idrauliche e di altri impianti.

Per l’esercizio e la manutenzione delle opere consortili è previsto un contributo annuo regionale, definito in Consulta e approvato dalla Giunta entro il 30 novembre di ogni anno, così da consentire l’iscrizione nei bilanci previsionali dei Consorzi, da approvare entro il 31 dicembre. I Consorzi devono istituire specifici capitoli di bilancio per tali contributi. Il contributo è anticipato al 90 per cento e il residuo è erogato a rendiconto.

È inoltre prevista la possibilità di anticipazioni contributive in presenza di urgenze finanziarie documentate. Per gli interventi di somma urgenza la Regione può concorrere fino al 50 per cento della spesa e comunque entro 100.000 euro per esercizio finanziario; sono ammessi solo lavori urgenti di ripristino della funzionalità delle opere e degli impianti, per evitare interruzioni di pubblico servizio o rischi per la pubblica incolumità. Il parere della Consulta è obbligatorio e la Giunta decide entro trenta giorni.

Ai Consorzi beneficiari di contributi regionali o concessionari di opere regionali spetta inoltre un compenso forfetario per spese generali pari al 12 per cento dell’importo del progetto, riconosciuto in corso d’opera e definitivamente determinato in sede di collaudo e rendiconto espropri.

Tipologie di interventi pubblici di bonifica e gestione della manutenzione straordinaria

Sono qualificate come opere pubbliche di bonifica, se previste dal piano, le opere di sistemazione della rete scolante, le captazioni e distribuzioni irrigue, le sistemazioni e regimazioni dei corsi d’acqua e dei canali, gli impianti di sollevamento e derivazione, le opere di riordino fondiario e irriguo, gli interventi di ripristino dopo calamità, le infrastrutture per difesa e polizia idraulica, le opere connesse alla tutela dello spazio rurale e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La manutenzione straordinaria richiede il parere favorevole della Giunta regionale, reso entro trenta giorni dalla comunicazione via PEC del Consorzio; in caso di diniego, l’intervento non può essere eseguito. La Giunta individua, con propri provvedimenti, le opere di preminente interesse regionale.

Emergenza idrica e contratti di fiume

Nei periodi di siccità o scarsità idrica, durante la regolazione delle derivazioni, dopo il consumo umano è assicurata la priorità dell’uso agricolo. Se vengono imposte limitazioni all’uso irriguo, le altre utenze che ne traggono vantaggio devono pagare una maggiorazione dei canoni, determinata dalla Giunta regionale e devoluta ai Consorzi, commisurata ai minori introiti derivanti dalla riduzione della fornitura.

La disciplina prevede anche i contratti di fiume, istituibili da Consorzi e Comuni ricadenti nello stesso bacino idrografico, d’intesa con la Regione, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati. Si tratta di processi volontari di programmazione negoziata finalizzati alla corretta gestione delle risorse idriche, alla riqualificazione ambientale e alla rigenerazione socio-economica dei sistemi fluviali, articolati in fasi di costruzione della rete di attori, definizione delle regole, individuazione degli obiettivi, progettazione delle azioni, valutazione delle risorse, formalizzazione, attuazione, monitoraggio e revisione.

Funzioni dei Consorzi di bonifica

Ai Consorzi competono l’attuazione e la gestione delle opere e degli impianti pubblici di bonifica e delle risorse naturali interessate. Le funzioni esclusive comprendono la redazione del piano di bonifica, la progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche, l’esecuzione di opere private affidate dai proprietari o in sostituzione degli stessi in caso di inadempienza, il riordino fondiario e irriguo, la realizzazione di impianti irrigui e plurimi, la vigilanza sulle acque e sulle opere, il ripristino dei danni da calamità naturali, studi e sperimentazioni.

Possono essere affidate ai Consorzi anche funzioni ulteriori in materia di difesa del suolo, gestione del patrimonio idrico, salvaguardia ambientale, risanamento delle acque, rinaturalizzazione e fitodepurazione. Per tali attività è possibile stipulare convenzioni con imprenditori agricoli. I Consorzi possono rilasciare concessioni e licenze per la vigilanza e la conservazione delle opere affidate e i relativi canoni restano di loro spettanza.

Gli interventi e la manutenzione straordinaria delle opere di competenza o affidate ai Consorzi sono a totale carico della Regione, così come gli oneri di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e interventi qualificati di preminente interesse regionale. Enti locali e altri organismi pubblici possono affidare ai Consorzi interventi e gestione di opere anche fuori comprensorio, con oneri a loro carico, mediante accordi di programma.

Classificazione territoriale e delimitazione dei comprensori

La legge dispone la revisione delle aree di bonifica integrale e la ridelimitazione dei comprensori consortili in coerenza con i bacini idrografici. In prima applicazione sono individuati i comprensori Trigno e Biferno, larinese e piana di Venafro, con specifiche ricomposizioni territoriali, la cessazione di alcune appartenenze al consorzio interregionale del sud bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno e la ridenominazione del Consorzio di bonifica destra Trigno e basso Biferno in “Consorzio di bonifica Trigno e Biferno”.

Le ridelimitazioni di dettaglio sono demandate a decreti del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta e sentiti i Consorzi interessati; per il comprensorio Trigno e Biferno occorre una preventiva intesa con la Regione Abruzzo. Fino alla pubblicazione dei decreti, i Consorzi esistenti continuano ad operare negli attuali comprensori.

Opere private e contributi consortili

Sono a carico dei privati le opere minori necessarie alla bonifica, nonché la loro manutenzione ed esercizio. I proprietari possono affidarne l’esecuzione, manutenzione ed esercizio ai Consorzi; in caso di inadempienza l’intervento è affidato ai Consorzi con decreto del Presidente della Giunta regionale, e le spese sono ripartite tra i proprietari in proporzione ai benefici conseguiti.

I Consorzi hanno il potere di imporre contributi sugli immobili siti nel comprensorio per le spese di esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica non coperte dalla Regione o da altri enti e per il funzionamento del Consorzio. Sono obbligati al pagamento i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli che traggono beneficio dalle opere. Il beneficio può consistere in presidio idrogeologico, beneficio idraulico o disponibilità irrigua.

Il riparto è fondato su un piano di classifica che individua i benefici, stabilisce i parametri di quantificazione e determina l’indice di contributo di ciascun immobile, con allegata cartografia del perimetro di contribuenza. I contributi hanno natura di oneri reali e natura tributaria.

Piano di classifica e catasto consortile

Entro un anno dall’elezione dei nuovi organi, i Consorzi devono predisporre il piano di classifica sulla base di indirizzi e criteri omogenei fissati dalla Giunta regionale. Le deliberazioni di adozione vanno depositate presso la struttura regionale competente e pubblicate nel Bollettino Ufficiale. L’omesso deposito comporta l’esclusione da qualsiasi finanziamento.

Gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione; la Giunta decide acquisendo le controdeduzioni del Consorzio. In attesa dell’approvazione regionale, decorso il termine di 90 giorni dal deposito, i Consorzi possono applicare la deliberazione adottata, salvo conguagli. Se il piano non è adottato, la Giunta nomina un commissario ad acta. La Regione contribuisce fino al 50 per cento delle spese per la redazione del piano.

È obbligatoria l’istituzione del catasto consortile, con iscrizione di tutti gli immobili del comprensorio mediante sistemi informatizzati e aggiornamento annuale, anche tramite dati catastali e registri immobiliari. La Regione contribuisce fino al 50 per cento delle spese per catasto informatizzato e sistema informativo territoriale.

Scarichi nei canali consortili

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge i Consorzi devono censire gli scarichi nei canali consortili. Chi utilizza canali consortili come recapito di scarichi, anche depurati e compatibili con l’uso irriguo, è tenuto a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto. Per gli scarichi di acque provenienti da fognature il contributo è a carico del gestore del servizio idrico integrato o, nelle more, del Comune. I Consorzi devono rivedere o adottare gli atti di concessione per ciascuno scarico, determinando il relativo contributo.

Natura giuridica, organi e organizzazione interna

I Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a struttura associativa e persone giuridiche pubbliche. La classificazione o declassificazione dei territori e la costituzione, fusione o soppressione dei Consorzi sono disposte dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentiti Comuni e Consorzi interessati. Nei bacini interregionali le Regioni possono definire d’intesa la disciplina dei comprensori.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio dei delegati e approvato dalla Giunta regionale; deve essere pubblicato, sottoposto a osservazioni e infine approvato e pubblicato nel Bollettino Ufficiale. È previsto il controllo di gestione interno, diretto a monitorare obiettivi, efficienza delle risorse e costi.

Gli organi sono Assemblea, Consiglio dei delegati, Comitato esecutivo, Presidente e Revisore unico. I Consorzi devono anche istituire il catasto consortile.

Assemblea, voto ed elezione del Consiglio dei delegati

L’Assemblea ha funzioni elettive e comprende i proprietari consorziati iscritti nel catasto e in regola con i contributi, nonché, se lo richiedono, titolari di diritti reali, affittuari e conduttori tenuti al pagamento del contributo. L’elezione del Consiglio dei delegati avviene secondo le modalità previste dalla legge e dallo statuto.

Il diritto di voto spetta ai consorziati in regola con i contributi. Il voto è segreto e può essere esercitato con una sola delega per fascia. In caso di comunione vota il primo intestatario, salvo delega; per minori, società e persone giuridiche votano i rispettivi rappresentanti.

I consorziati sono divisi in tre fasce sulla base della contribuenza e i seggi sono attribuiti in ragione della contribuenza complessiva per fascia. Gli statuti disciplinano il sistema elettorale nel rispetto dei principi di partecipazione, concorrenzialità delle liste, preferenza e libera espressione del voto.

Il Consiglio dei delegati è composto da quindici membri, di cui dodici eletti e tre nominati dal Consiglio regionale. Compete al Consiglio l’elezione del Presidente e del Comitato esecutivo, l’adozione di statuto e regolamenti, i bilanci, i piani di bonifica e di classifica, l’assunzione di mutui, le indennità, gli indirizzi generali di gestione e gli accordi di programma.

Incompatibilità, durata e funzionamento degli organi

Non sono eleggibili, tra gli altri, minori, interdetti, inabilitati, falliti per cinque anni, soggetti interdetti dai pubblici uffici, dipendenti regionali con funzioni di controllo, dipendenti del Consorzio, soggetti con maneggio di denaro consorziale non regolarizzato, litiganti con il Consorzio, esecutori di opere per conto del Consorzio o debitori verso il Consorzio. Le cariche di Presidente, Vicepresidente e componente del Comitato esecutivo sono incompatibili con specifiche cariche politiche e amministrative regionali e locali.

Il Consiglio dura cinque anni; il delegato cessato è sostituito dal primo non eletto della stessa lista. Se cessano contestualmente la maggioranza dei consiglieri, si procede a nuove elezioni. Il Presidente della Giunta indice la prima riunione del Consiglio entro trenta giorni dalla conclusione delle elezioni; il Consiglio può funzionare anche prima delle nomine regionali, con le maggioranze previste.

Il Comitato esecutivo elegge Presidente e Vicepresidente tra i membri eletti; il direttore partecipa con voto consultivo. Il Presidente rappresenta legalmente il Consorzio e convoca gli organi. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e resta in carica cinque anni. La contabilità dei Consorzi deve adeguarsi al d.lgs. 118/2011.

Controlli sugli atti consortili, impugnazioni e scioglimento degli organi

Sono sottoposti ad approvazione regionale statuto, regolamenti, piano di bonifica, piano di organizzazione del personale, piano di classifica, bilancio preventivo e variazioni, conto consuntivo. Gli atti vanno trasmessi entro dieci giorni dall’adozione, pena decadenza; si intendono approvati se la Giunta non si pronuncia nei termini previsti, salvo interruzione per richieste istruttorie.

Le deliberazioni sono pubblicate all’albo consortile e possono essere opposte entro quindici giorni dalla fine della pubblicazione; sulla opposizione decide l’organo che ha adottato l’atto, poi è ammesso ricorso alla Giunta regionale. Gli atti soggetti ad approvazione devono essere trasmessi anche ai Comuni del comprensorio.

In caso di gravi irregolarità amministrative, violazioni di legge o direttive regionali o mancata approvazione del bilancio, il Presidente della Giunta scioglie gli organi consortili previa deliberazione della Giunta e nomina un commissario straordinario, che deve convocare l’Assemblea entro tre mesi per l’elezione del nuovo Consiglio.

Consulta regionale per la bonifica e l’irrigazione

È istituita presso l’assessorato regionale all’agricoltura la Consulta regionale per la bonifica e l’irrigazione, organo consultivo della Regione sui provvedimenti di competenza previsti dalla legge. La Consulta è presieduta dall’Assessore all’agricoltura o suo delegato e comprende un rappresentante per ciascun Consorzio, tre tecnici regionali e tre rappresentanti delle principali organizzazioni professionali agricole.

La Consulta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti e riceve dalla Regione sede, mezzi e personale. Ai componenti non residenti nel capoluogo spetta il trattamento di missione.

Competenze della Consulta

La Consulta esprime pareri e formula proposte sulla programmazione regionale degli interventi, sugli indirizzi per gli statuti, sui criteri per i piani di classifica, sulla classificazione dei territori, sulla costituzione e perimetrazione dei Consorzi, sulle linee guida dei piani di bonifica, sui riparti dei finanziamenti e dei contributi per opere e manutenzione, sull’adozione degli statuti, del piano di organizzazione variabile e del bilancio di previsione, nonché su ogni altro aspetto dell’intervento regionale in materia di bonifica.

Disposizioni transitorie: risanamento finanziario e avvio del nuovo assetto

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale deve accertare la situazione debitoria dei Consorzi tramite società di certificazione accreditata, rilevando passività, debiti per mutui, crediti esigibili, valore degli immobili alienabili e massa passiva netta. Sulla base di tale indagine la Giunta predispone un piano di intervento finanziario per azzerare o ridurre la massa passiva, da approvare con legge regionale che quantifica gli stanziamenti per almeno tre anni. L’attuazione del piano è subordinata a misure di riduzione dei costi, recupero crediti e vendita degli immobili alienabili.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge il Presidente della Giunta indice le elezioni dei consigli dei delegati. In prima applicazione si vota secondo la previgente legge regionale e gli statuti vigenti, salve le cause di ineleggibilità introdotte dalla nuova disciplina. Entro 90 giorni dall’insediamento del Consiglio dei delegati ciascun Consorzio adotta il nuovo statuto; in mancanza, interviene la Giunta in via sostitutiva. I rappresentanti regionali nel Consiglio e i revisori sono nominati nei termini stabiliti. Gli organi precedenti cessano con l’insediamento dei nuovi organi.

La Giunta deve riferire al Consiglio regionale, decorsi 18 mesi, sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, con eventuali proposte di modifica.

Disposizioni finanziarie, rinvii e abrogazioni

Per il 2005 è previsto un incremento di stanziamento di 2.100.000 euro con corrispondente riduzione di altra voce di bilancio; dall’esercizio 2006 devono essere previsti appositi stanziamenti per gli oneri della legge. Eventuali ulteriori stanziamenti sono collegati al piano di risanamento finanziario.

Per quanto non disciplinato si applicano il regio decreto n. 215/1933, la legge n. 183/1942 e il D.P.R. n. 947/1962, oltre alle modifiche successive richiamate. Sono abrogate la legge regionale 3 luglio 1991, n. 10, salvo quanto previsto per la fase iniziale, e la legge regionale 2 aprile 1999, n. 9, nonché ogni disposizione incompatibile.

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