L.R. Molise 43/2005
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Molise la Consulta regionale del consumo e dell’utenza, il registro delle associazioni dei consumatori, il piano annuale degli interventi, gli sportelli per i consumatori e contributi per progetti e attività. Prevede anche una Scuola di diritto del consumo e disciplina i relativi oneri finanziari a partire dal 2006.
Tutela dei consumatori e degli utenti nella Regione Molise
Tutela dei consumatori e degli utenti nella Regione Molise
La legge disciplina gli strumenti regionali per la tutela dei diritti dei cittadini in qualità di consumatori e utenti di beni e servizi. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Molise e valorizza il ruolo delle associazioni rappresentative del settore.
Finalità e obiettivi della tutela regionale
La Regione promuove la tutela dei consumatori e degli utenti e riconosce la funzione sociale delle loro associazioni. L’azione regionale è orientata, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, a:
- proteggere salute e sicurezza dei consumatori e degli utenti;
- prevenire rischi per gli interessi economici;
- favorire informazione, educazione e formazione per scelte consapevoli;
- tutelare gli utenti dei servizi anche nella definizione dell’organizzazione dei servizi stessi;
- promuovere l’associazionismo tra consumatori e utenti.
Consulta regionale del consumo e dell’utenza
È istituita la Consulta regionale del consumo e dell’utenza presso la competente Direzione generale della Giunta regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti delle associazioni iscritte al registro regionale, dell’Unioncamere Molise, delle autonomie locali e da due docenti dell’Università degli Studi del Molise.
Alla Consulta partecipano senza diritto di voto il dirigente della struttura regionale competente e, su invito del presidente, dipendenti regionali ed esperti in relazione agli argomenti trattati. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale di categoria non inferiore alla D.
La Consulta adotta il proprio regolamento entro 60 giorni dalla prima seduta con la maggioranza dei due terzi dei componenti; il regolamento è poi approvato dalla Giunta regionale. La durata in carica è di 5 anni. La partecipazione è onorifica; ai componenti residenti fuori dal capoluogo spetta solo il rimborso spese e l’indennità chilometrica previsti per i funzionari regionali. La Giunta deve inoltre individuare strutture, competenze e risorse per il supporto operativo.
Funzionamento della Consulta
La Consulta si riunisce su convocazione del presidente con cadenza trimestrale. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Compiti della Consulta
La Consulta svolge funzioni di proposta, parere e coordinamento sulle politiche regionali in materia di consumo e utenza. In particolare:
- formula proposte per il piano annuale degli interventi e per la tutela dei consumatori in generale;
- esprime pareri su proposte di legge, schemi di regolamento e sull’organizzazione della Scuola di diritto del consumo, se richiesto;
- propone l’organizzazione degli sportelli dei consumatori, anche in raccordo con lo sportello Unioncamere Molise;
- favorisce coordinamento tra politiche regionali e rappresentanza degli interessi dei consumatori nelle autonomie locali;
- promuove studi, ricerche, conferenze, informazione, controllo qualità e sicurezza di prodotti e servizi;
- propone iniziative per facilitare l’accesso dei consumatori ai mezzi di giustizia per le controversie;
- elabora il progetto per l’istituzione e l’organizzazione dell’Osservatorio dei prezzi e dei consumi, da disciplinare con apposito regolamento;
- cura rapporti informativi con organismi analoghi di altre Regioni e dell’Unione europea;
- trasmette alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
I pareri richiesti devono essere resi entro 30 giorni; decorso tale termine si può procedere anche senza parere. La Regione favorisce inoltre la qualificazione e l’aggiornamento professionale degli operatori delle associazioni.
Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti
Presso la Giunta regionale è istituito il registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti. L’iscrizione avviene su domanda e può riguardare sia le associazioni già presenti nella Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti sia altre associazioni, purché in possesso di requisiti stringenti di struttura e attività.
I requisiti includono, tra l’altro:
- costituzione da almeno tre anni con atto pubblico o scrittura privata autenticata e statuto a base democratica, senza fini di lucro, con scopo esclusivo di tutela di consumatori e utenti;
- elenco degli iscritti aggiornato annualmente con indicazione delle quote;
- numero di soci non inferiore allo 0,4% della popolazione regionale;
- bilancio annuale e regolare contabilità;
- sede operativa almeno in una provincia della Regione;
- svolgimento continuativo di attività di assistenza e consulenza anche con strumenti informatici.
Il dirigente competente aggiorna l’elenco e verifica annualmente il mantenimento dei requisiti. La perdita anche di uno solo dei requisiti, oppure la mancata presentazione della documentazione annuale, comporta la cancellazione dal registro. L’iscrizione è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali.
La domanda di iscrizione è decisa entro 60 giorni; se la Regione non adotta un diniego entro tale termine, la domanda si intende accolta. L’avvenuta iscrizione deve essere comunicata all’associazione entro 10 giorni dalla scadenza del termine. Le associazioni iscritte devono trasmettere entro il 31 ottobre di ogni anno una dichiarazione sugli associati e sulle quote, una relazione sull’attività svolta e una dichiarazione di permanenza dei requisiti. L’elenco è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise entro febbraio di ogni anno.
È vietata alle associazioni ogni attività di promozione o pubblicità commerciale di beni o servizi di terzi, nonché qualsiasi connessione di interessi con imprese di produzione o distribuzione, a pena di cancellazione.
Piano annuale degli interventi per la tutela del consumatore
La Giunta regionale approva ogni anno, su proposta della Consulta, il piano degli interventi per la tutela dei consumatori. Il piano comprende:
- iniziative e progetti per la tutela dei consumatori e degli utenti;
- sportelli di informazione e assistenza gestiti da associazioni iscritte nel registro;
- ogni atto o iniziativa utile.
L’attuazione degli interventi può avvenire anche in collaborazione con enti pubblici e privati ed è affidata alle associazioni iscritte nel registro regionale.
Sportelli dei consumatori e degli utenti
La Regione favorisce la creazione, in forma singola o associata, di uno o più sportelli dei consumatori e degli utenti da parte delle associazioni iscritte nel registro. A questo fine può concedere contributi per la gestione degli sportelli secondo un programma e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
Gli sportelli svolgono funzioni di:
- informazione sui meccanismi economici e sugli strumenti di difesa degli interessi dei consumatori;
- collaborazione con istituzioni e rappresentanti del mondo economico per tutelare e sostenere consumatori e utenti;
- altri interventi a favore di consumatori e utenti.
Contributi regionali
La Giunta regionale può erogare contributi annuali alle associazioni iscritte nel registro per realizzare progetti e attività coerenti con le finalità della legge. Le regole per l’accesso ai contributi sono definite dalla Giunta, sentita la Consulta, che stabilisce:
- termini e modalità per la domanda e la documentazione;
- tipologie e limite massimo di spesa ammissibile;
- entità massima del contributo;
- criteri di graduatoria;
- modalità di erogazione, anche tramite anticipi.
Scuola di diritto del consumo
La Regione può istituire una Scuola di diritto del consumo, disciplinata da apposito regolamento. La Scuola è amministrata direttamente dalla Regione con proprio personale e con risorse del bilancio regionale; devono essere messi a disposizione locali e attrezzature idonee.
L’attività didattica è disciplinata dalla Giunta regionale ed è svolta da esperti e tecnici nominati dalla Giunta su proposta della Consulta.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti, con effetto dall’esercizio finanziario 2006, mediante stanziamenti annuali nella manovra di bilancio regionale e mediante l’istituzione dell’UPB denominata “Interventi in favore dei consumatori e degli utenti”.
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