L.R. Molise 36/2005
Disciplina del referendum previsto dall'articolo 123, terzo comma, della Costituzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Molise, il referendum sulle leggi di approvazione o modifica dello Statuto regionale previsto dall’art. 123 Cost.: pubblicazione del testo approvato, presentazione delle richieste da parte di 1/50 degli elettori o 1/5 dei consiglieri, verifica di legittimità, indizione, voto, proclamazione dei risultati e promulgazione o decadenza della legge. Prevede anche sospensioni per ricorso costituzionale e per fine legislatura.
Disciplina del referendum statutario regionale in Molise
Disciplina del referendum statutario regionale
La legge regionale del Molise regola in modo compiuto il referendum confermativo sulle leggi di approvazione o modificazione dello Statuto regionale previsto dall’articolo 123, terzo comma, della Costituzione. Il provvedimento disciplina la fase successiva alla seconda deliberazione consiliare, la raccolta delle firme o l’iniziativa dei consiglieri, lo svolgimento del voto e gli effetti della pronuncia referendaria.
Pubblicazione della legge statutaria e termini per la richiesta di referendum
Dopo l’approvazione in seconda votazione della legge statutaria, il Presidente del Consiglio regionale trasmette il testo al Presidente della Giunta entro cinque giorni. La Giunta ne cura l’immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, senza promulgazione né numerazione, con specifico avviso ai fini della possibile richiesta di referendum.
Dal giorno successivo alla pubblicazione decorre il termine di tre mesi entro cui può essere presentata la richiesta referendaria e raccolte le sottoscrizioni necessarie. Se entro tale termine non pervengono richieste e non è pendente un giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo, la legge viene promulgata.
Contenuto della richiesta e quesito referendario
La richiesta deve indicare con precisione la legge statutaria oggetto di referendum, la data dell’approvazione finale del Consiglio regionale e gli estremi della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Il quesito è predeterminato dalla legge e deve essere formulato senza ulteriori elementi illustrativi, con la domanda di approvazione del testo di legge e il riferimento al titolo, alla seconda deliberazione e alla pubblicazione ufficiale.
Iniziativa popolare: promotori, firme e delegati
L’iniziativa popolare può essere promossa da almeno tre elettori molisani, in qualità di promotori, che depositano la richiesta presso il Consiglio regionale entro il termine di tre mesi. Devono essere designati anche tre delegati, che rappresentano i sottoscrittori nel procedimento e ricevono comunicazioni, intervengono nelle fasi procedimentali e compiono gli atti di tutela del referendum.
Per la raccolta delle firme vanno utilizzati modelli appositi forniti e vidimati dal Consiglio regionale. Ogni sottoscrizione deve essere completa delle generalità e dell’indicazione del Comune molisano di iscrizione nelle liste elettorali; le firme non complete, non autenticate o raccolte su fogli non vidimati sono nulle. Le autenticazioni sono a carico della Regione, con rimborso su domanda dei promotori.
Determinazione del quorum di sottoscrizioni
Il cinquantesimo degli elettori si calcola sulla base del numero di elettori risultante dall’ultima revisione delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale in carica. Il dato è quindi ancorato all’elettorato regionale effettivamente accertato per l’ultimo rinnovo consiliare.
Deposito e verifica della richiesta popolare
Il deposito è verbalizzato dal Segretario generale del Consiglio regionale, responsabile del procedimento, o dal dirigente che lo sostituisce. I delegati attestano il numero delle firme e delle certificazioni allegate. Il verbale è poi trasmesso all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta, che ne cura la pubblicazione.
Entro cinque giorni dal deposito è costituita una Commissione di verifica, composta dal Segretario generale e da quattro dirigenti o funzionari regionali di formazione giuridica. La Commissione controlla la conformità della richiesta alla Costituzione, alla legge regionale e alle norme richiamate; decide entro quaranta giorni e, se rileva irregolarità, le contesta ai delegati, che possono dedurre o sanare entro termini brevi. La decisione finale è comunicata e notificata ai soggetti istituzionali e ai delegati.
Esito della verifica e indizione del referendum
Se la richiesta è dichiarata illegittima, trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione e in assenza di ricorso governativo pendente, la legge statutaria viene promulgata. Se invece la richiesta è ritenuta legittima, il Presidente della Giunta indice il referendum entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, fissando la votazione in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo al decreto di indizione.
Iniziativa dei consiglieri regionali
Il referendum può essere richiesto anche da almeno un quinto dei consiglieri regionali. In tal caso le sottoscrizioni sono autenticate dal Presidente del Consiglio regionale, che attesta anche la qualità di consiglieri in carica; non è richiesta altra documentazione. Anche qui sono nominati tre delegati, scelti tra i richiedenti, che depositano la richiesta presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
Il verbale di deposito è redatto dal Segretario generale e trasmesso alla Giunta regionale per la pubblicazione. Successivamente il Presidente della Giunta indice il referendum entro trenta giorni.
Svolgimento del voto, seggi e scrutinio
Hanno diritto di voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione Molise. Il voto si svolge in un’unica giornata, con suffragio universale, diretto, libero e segreto. Per gli aspetti non regolati specificamente dalla legge si applicano il testo unico elettorale del 1967 e la disciplina sulle elezioni dei consigli regionali del 1968, con attribuzione alla Giunta regionale delle competenze ministeriali previste da tali norme.
Ogni sezione dispone di un ufficio elettorale composto da presidente, tre scrutatori e segretario. Possono assistere alle operazioni i rappresentanti dei partiti rappresentati in Consiglio regionale e dei promotori. I verbali di sezione confluiscono negli uffici provinciali per il referendum e infine nell’ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Campobasso. Le schede sono uniche per tipo e colore, recano il quesito e le risposte “SI” e “NO”; il voto si esprime segnando la scelta prescelta.
Le votazioni si aprono alle ore 7 e si chiudono alle ore 22 della domenica fissata; lo scrutinio segue gli orari e le modalità indicati nel decreto di indizione.
Proclamazione dei risultati ed effetti del referendum
L’ufficio centrale regionale per il referendum somma i voti validi favorevoli e contrari e proclama i risultati secondo la disciplina della legge statale n. 352 del 1970. Se prevalgono i “NO”, o se i “NO” sono in numero pari ai “SI”, la legge statutaria non è approvata e decade; il risultato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Se invece prevalgono i “SI”, il Presidente della Giunta promulga la legge statutaria entro cinque giorni dalla comunicazione del verbale, con formula di promulgazione espressa.
Sospensione per giudizio di legittimità costituzionale e modifiche della legge statutaria
Se il Governo promuove la questione di legittimità costituzionale, il termine di tre mesi per chiedere il referendum è sospeso fino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale. Durante tale periodo è vietato svolgere attività o operazioni referendarie, incluse nuove richieste.
Le attività già compiute restano valide solo se la Corte respinge il ricorso governativo. Il Presidente della Giunta dà notizia del ricorso con avviso nel Bollettino Ufficiale e comunicazione ai delegati.
La legge consente inoltre al Consiglio regionale di modificare o revocare la legge statutaria già approvata anche dopo la pubblicazione del testo per il referendum; in tal caso le eventuali operazioni referendarie perdono efficacia e il testo coordinato costituisce una nuova legge, da ripubblicare per il controllo di legittimità costituzionale e per l’eventuale referendum.
Sospensione per fine legislatura o scioglimento anticipato
Alla scadenza della legislatura o in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le operazioni referendarie sono sospese dal decreto di convocazione dei comizi elettorali fino ai dieci mesi successivi all’elezione del nuovo Consiglio. Se il referendum era già stato indetto per una domenica ricadente in tale periodo, il Presidente della Giunta lo rinvia alla prima domenica utile.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
Le spese connesse all’attuazione della legge sono coperte, per ciascun anno di riferimento, dalla relativa manovra finanziaria mediante riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
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