Ordinanza n. 343/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento P-AR/L/Q/2025/101009 datato 06.12.2025 e notificato al ricorrente in data 26.02.2026, di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato rilasciato il 01.10.2025; - di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla-osta al lavoro subordinato rilasciato al ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato, adottato nel dicembre 2025 e notificato nel febbraio 2026, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il ricorrente ha inoltre prospettato la possibilità di stipulare il contratto di lavoro oppure di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto decisivo che, come documentato dall’Amministrazione, l’Agenzia delle Entrate avesse disposto la cessazione della partita IVA della società che avrebbe dovuto assumere il ricorrente, con provvedimento del 1° dicembre 2025. Pertanto, anche nell’ipotesi di annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente non avrebbe potuto stipulare il contratto di lavoro con il datore che aveva originariamente presentato l’istanza di nulla-osta. Il Collegio ha inoltre escluso che il ricorrente potesse invocare un permesso per attesa occupazione, richiamando l’orientamento secondo cui tale titolo presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro precedentemente e correttamente instaurato, cessato per causa non imputabile al lavoratore; la mancata sottoscrizione del contratto comporta invece la revoca del nulla-osta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
La norma è richiamata nel testo solo indirettamente attraverso l’istituto del permesso per attesa occupazione; il provvedimento non ne espone il contenuto testuale.
Massime di principio
- La revoca del nulla-osta al lavoro subordinato non può essere neutralizzata in via cautelare quando, anche in caso di annullamento dell’atto, sia divenuta impossibile la stipulazione del contratto con il datore di lavoro che aveva presentato l’istanza, perché l’attività del datore è cessata o è venuto meno il presupposto soggettivo per l’assunzione.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro previamente e correttamente instaurato, cessato per causa non imputabile al lavoratore; la mancata sottoscrizione del contratto oggetto del nulla-osta non integra tale presupposto.
- Ai fini della tutela cautelare, l’impossibilità di conseguire comunque il risultato sostanziale perseguito mediante l’annullamento dell’atto impugnato esclude la concreta utilità della sospensione dell’efficacia del provvedimento.
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