Salta al contenuto
Decreto ministeriale MEF

DECRETO 3 novembre 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze

Modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. "Decreto Ristori").

Decreti del MEFCod. G.U. 20A06124Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina la comunicazione al Sistema TS dei tamponi consegnati ai medici e la registrazione degli esiti dei test antigenici rapidi eseguiti da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici SASN. Regola la disponibilità dei referti per assistiti, ASL e FSE, nonché l’invio di dati aggregati agli organismi competenti. La piattaforma nazionale era utilizzabile fino al 31 dicembre 2021, o fino alla cessazione delle esigenze sanitarie individuata con DPCM se precedente.

Trasmissione e consultazione dei referti dei tamponi antigenici rapidi per Covid-19 tramite il Sistema Tessera Sanitaria

Referti elettronici dei tamponi antigenici rapidi per Covid-19

Il decreto definisce le modalità tecniche con cui il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) raccoglie i dati sui tamponi antigenici rapidi e rende disponibili i relativi referti e dati aggregati. Le disposizioni riguardano i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN e i medici del Servizio di assistenza sanitaria per il personale navigante (SASN).

Comunicazione delle forniture e compilazione del referto

Le regioni e le province autonome comunicano al Sistema TS i quantitativi di tamponi consegnati ai medici. Per ciascun assistito, il medico predispone tramite le funzionalità del Sistema TS, anche attraverso servizi web, il referto elettronico indicando:

  • l’esito del tampone, positivo o negativo;
  • esclusivamente in caso di esito positivo e in via opzionale, il numero di telefono fisso o mobile dell’assistito;
  • i dati relativi all’assistenza sanitaria risultanti dall’Anagrafe degli assistiti del Sistema TS, ossia ASL di assistenza e medico di base.

Il Sistema TS assegna al referto un numero di referto elettronico (NRFE) univoco a livello nazionale. Dopo l’esito positivo dell’invio telematico, rende disponibile al medico il promemoria in formato PDF, che può essere consegnato all’assistito anche in stampa cartacea, e inoltra il referto al FSE. I referti con esito positivo sono inoltre resi disponibili al Dipartimento di prevenzione della ASL competente.

Accesso dell’assistito al referto

L’assistito può consultare il referto attraverso il proprio Fascicolo sanitario elettronico oppure tramite la piattaforma nazionale del Sistema TS, integrata con i sistemi regionali. L’accesso autenticato avviene con SPID o TS-CNS; è prevista anche una modalità semplificata, limitata al singolo referto identificato dal NRFE, ricevuto dal Sistema TS anche tramite SMS quando sia stato fornito un numero di cellulare. Il referto può inoltre essere trasmesso per posta elettronica all’indirizzo eventualmente comunicato al medico, secondo le modalità previste per la consegna digitale dei referti.

Nell’area autenticata del portale nazionale l’assistito può consultare e scaricare il referto e verificare data e ora degli ultimi accessi alla piattaforma. Nell’area libera, per consultare un referto specifico, deve inserire NRFE, codice fiscale, numero e data di scadenza della tessera sanitaria. L’assistito può disabilitare la consultazione dei singoli referti. Se sono disponibili portali regionali o delle province autonome con le medesime funzionalità, il portale nazionale è integrato con essi e l’accesso può avvenire direttamente dal portale regionale o tramite quello nazionale.

Accesso delle ASL e gestione dei casi positivi

Gli operatori sanitari dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL, autorizzati ad accedere al Sistema TS e muniti delle credenziali previste, consultano sulla piattaforma nazionale i referti positivi dei tamponi effettuati dai medici territorialmente competenti, gli eventuali dati di contatto dell’assistito e i dati relativi alla sua assistenza sanitaria.

Ricevuti i dati di contatto, l’operatore contatta il paziente per l’indagine epidemiologica. Quando ricorrono i presupposti per qualificare il caso come confermato Covid-19, verifica anche l’installazione dell’app del Sistema di allerta Covid-19 e trasmette i dati previsti tramite il Sistema TS.

Flussi informativi aggregati

Il Sistema TS rende disponibili al Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica i numeri dei tamponi rapidi effettuati, aggregati per regione o provincia autonoma. I dati possono essere trasmessi anche tramite PEC.

Alla piattaforma istituita presso l’Istituto superiore di sanità sono trasmessi il numero dei tamponi effettuati, aggregato per tipologia di assistito, sesso e fascia di età, con la distinzione degli esiti positivi e negativi. La piattaforma provvede alla successiva trasmissione al Ministero della salute per le funzioni di prevenzione e controllo delle malattie infettive, in particolare del Covid-19. Anche questo flusso può avvenire tramite PEC.

Protezione dei dati e durata della piattaforma nazionale

Per i trattamenti disciplinati dal decreto, la titolarità è attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze. Le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del GDPR sono rese agli interessati tramite il Sistema TS. Le misure di protezione sono individuate sulla base di una valutazione dei rischi, da aggiornare costantemente per individuare eventuali misure di mitigazione.

Il trattamento effettuato attraverso la piattaforma nazionale è previsto fino alla permanenza delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria connesse alla diffusione del Covid-19, anche transfrontaliera; la relativa durata è individuata con DPCM su proposta del Ministro della salute e, in ogni caso, non può superare il 31 dicembre 2021. Un successivo decreto avrebbe dovuto disciplinare il trasferimento dei dati dei referti ai sistemi informativi sanitari regionali al termine di tale periodo.

Ulteriori informazioni e specifiche tecniche

Ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica e le relative modalità tecniche di trasmissione da parte dei medici potevano essere stabilite con successivi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Le modalità attuative sono descritte nel disciplinare tecnico allegato; le specifiche tecniche sono rese disponibili sul portale del Sistema TS.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 12 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Decreti del MEF, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.