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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 11 novembre 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze

Individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a distanza ex art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Decreti del MEFCod. G.U. 20A06258Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali a distanza nel processo tributario: prevede l’uso di Skype for Business su infrastrutture del Sistema informativo della fiscalità, le modalità di partecipazione e comunicazione tramite PEC, la gestione delle interruzioni e la verbalizzazione informatica. Le regole si applicano dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza un termine finale indicato.

Regole tecnico-operative per le udienze da remoto nel processo tributario

Udienze da remoto nel processo tributario

Il decreto stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento a distanza delle udienze pubbliche e camerali delle commissioni tributarie, in attuazione dell’art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 119/2018 e dell’art. 27 del decreto-legge n. 137/2020. Non è previsto un termine finale di applicabilità.

Strumenti e requisiti tecnici

Le udienze si svolgono mediante Skype for Business. I collegamenti devono utilizzare dispositivi che operano esclusivamente su infrastrutture e spazi di memoria interni al Sistema informativo della fiscalità (SIF) del Ministero dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse e degli apparati assegnati ai singoli uffici. I dispositivi devono rispettare le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle Linee guida tecnico-operative.

Partecipazione e comunicazioni alle parti

Il collegamento audiovisivo deve garantire la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di ascoltare quanto viene detto, assicurando la partecipazione e il contraddittorio.

La decisione del Presidente di svolgere l’udienza a distanza è comunicata alle parti tramite PEC, ai sensi dell’art. 16-bis del decreto legislativo n. 546/1992. Prima dell’udienza, la segreteria della Commissione tributaria invia allo stesso indirizzo una seconda comunicazione contenente il link di accesso e l’avviso che il collegamento comporta il trattamento dei dati personali secondo l’informativa prevista dagli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. Il link è specifico per ciascuna udienza, personale e non cedibile, salvo che al difensore delegato.

Interruzioni del collegamento

In caso di mancato funzionamento del collegamento, il Presidente sospende l’udienza. Se non è possibile ripristinarlo, dispone il rinvio e la segreteria ne dà comunicazione alle parti secondo le modalità previste per la convocazione dell’udienza a distanza.

Verbale d’udienza

Il verbale è redatto come documento informatico e sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente, o dal giudice monocratico, e dal segretario dell’udienza. Se non è possibile apporre le firme digitali, il segretario crea una copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa, la sottoscrive con firma digitale e la inserisce nel fascicolo informatico d’ufficio.

Specifiche tecniche e protezione dei dati

Le specifiche tecniche per la partecipazione dei difensori e delle parti che si difendono personalmente sono contenute nelle Linee guida tecnico-operative, pubblicate sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze dedicato alla Giustizia tributaria e aggiornabili in relazione all’evoluzione normativa e tecnologica. Sul medesimo sito è pubblicata l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Decorrenza

Il decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è inoltre pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze e comunicato alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado.

Testo integrale

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