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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 11 novembre 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze

Fornitura dei dati concernenti le locazioni brevi, l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno di Roma Capitale.

Decreti del MEFCod. G.U. 20A06589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina la trasmissione, in forma anonima e aggregata per struttura, dei dati sulle persone alloggiate e sui giorni di permanenza dal Ministero dell’interno all’Agenzia delle entrate, e la successiva disponibilità ai comuni che applicano l’imposta o il contributo di soggiorno. I dati servono al monitoraggio e all’accertamento comunale e all’analisi del rischio fiscale. Sono previste cadenze periodiche, regole per gli atti comunali e disposizioni transitorie riferite al 2020 e al 2021.

Trasmissione dei dati sulle presenze nelle strutture ricettive per l’imposta di soggiorno e l’analisi fiscale

Trasmissione dei dati sulle presenze nelle strutture ricettive

Il decreto stabilisce criteri, termini e modalità per condividere i dati ricavati dalle comunicazioni degli ospiti effettuate ai sensi della normativa di pubblica sicurezza. La disciplina riguarda gestori di strutture ricettive e proprietari o gestori di case e appartamenti, compresi i locatori e sublocatori di immobili o porzioni di immobili con contratti inferiori a trenta giorni.

Contenuto e utilizzo dei dati

Il Ministero dell’interno rende disponibili i dati all’Agenzia delle entrate in forma anonima e aggregata per struttura. Le informazioni devono consentire di individuare soltanto il numero dei soggetti alloggiati e i giorni di permanenza dichiarati al momento della registrazione, senza ulteriori specificazioni.

L’Agenzia delle entrate integra tali dati con quelli trasmessi dagli intermediari immobiliari e dai gestori di portali telematici ai sensi della disciplina sulle locazioni brevi, per l’analisi del rischio relativa alla correttezza degli adempimenti fiscali. L’Agenzia rende inoltre i dati disponibili ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o, per Roma Capitale, il contributo di soggiorno. I comuni li utilizzano per il monitoraggio e per l’attività di accertamento.

Flussi e scadenze ordinarie

Il Ministero dell’interno trasmette i dati all’Agenzia delle entrate tramite servizi di cooperazione applicativa, con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Le informazioni sono aggregate per struttura identificata secondo l’allegato A e le relative specifiche tecniche.

L’Agenzia delle entrate mette i dati a disposizione dei comuni, limitatamente alle strutture situate nel rispettivo territorio, con cadenza semestrale sul portale SIATELV2-Puntofisco:

  • entro il 31 luglio, per i dati del primo semestre;
  • entro il 31 gennaio dell’anno successivo, per i dati del secondo semestre.

Gli aggiornamenti dell’allegato A e delle specifiche tecniche sono adottati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentiti il direttore generale delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, e sono pubblicati sui siti istituzionali indicati dal decreto.

Individuazione dei comuni destinatari

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Dipartimento delle finanze mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate l’elenco dei comuni che hanno istituito l’imposta o il contributo di soggiorno. L’elenco è elaborato sulla base degli atti pubblicati sul sito del Dipartimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente e riporta la data di pubblicazione e quella di acquisizione di efficacia degli atti.

Dal periodo d’imposta 2020 l’elenco considera le pubblicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 13, comma 15-quater, del decreto-legge n. 201/2011; gli atti relativi all’imposta e al contributo producono effetti dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze.

Se un comune istituisce il tributo durante l’anno ma non figura nell’elenco disponibile al 31 gennaio, i dati dell’annualità di istituzione sono resi disponibili entro il 31 luglio dell’anno successivo, ferma restando la cadenza semestrale ordinaria.

Regime per i comuni e le annualità pregresse

I comuni che avevano istituito l’imposta o il contributo prima del 2020 e non avevano adempiuto al precedente obbligo di pubblicazione dovevano inserire nel portale del federalismo fiscale, entro il 31 marzo 2021, gli atti già vigenti, per ottenere i dati relativi all’annualità 2020. In caso di inserimento successivo, l’Agenzia rende disponibili i dati soltanto dall’annualità in cui l’atto è pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze.

Per la fase iniziale, i dati 2020, aggregati per annualità, dovevano essere trasmessi dal Ministero dell’interno all’Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio 2021. L’Agenzia doveva renderli disponibili entro il 30 giugno 2021 ai comuni inclusi nell’elenco trasmesso dal Dipartimento delle finanze entro il 30 aprile 2021, formato anche considerando gli atti inseriti entro il 31 marzo 2021.

Decorrenza

Il decreto si applica dal novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo integrale

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