Cassazione Civile, Sentenza n. 20618/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Genefinance S.A., società francese che deteneva il 99,88% di Sogelease Italia S.p.A., riceveva dividendi per €3.910.424,63 (10/12/2002). Sulla distribuzione era stata applicata ritenuta del 5% (€195.521,25) in forza dell'art. 10 par. 2 lett. a) della Convenzione Italia-Francia. Genefinance chiese il rimborso ai sensi dell'art. 10, par. 4, lett. b) della convenzione (richiedendo €1.044.816,68). L'Agenzia respinse la domanda sostenendo che il regime francese "società madre" (che esclude il 95% del dividendo dalla base imponibile) impediva il riconoscimento del credito/rimborso. CTP e CTR hanno respinto il ricorso; la Cassazione ha esaminato questioni relative all'interpretazione del trattato, al rapporto con la direttiva madre-figlia e al principio di buona fede nei trattati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente. Ha stabilito che il diritto al pagamento previsto dall'art. 10, par. 4, lett. b) della Convenzione non è subordinato all'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato di residenza (Francia), ma è sufficiente che il dividendo concorra alla formazione del reddito imponibile nello Stato di residenza; ha inoltre affermato la compatibilità tra il regime previsto dalla Convenzione e l'esonero previsto dalla Direttiva madre-figlia, purché sia verificata concretamente l'assenza del rischio di doppia imposizione economica o di trattamento meno favorevole. Conseguentemente l'Agenzia è stata condannata alla rifusione (rimborso) e a rifondere le spese di legittimità; le spese dei gradi di merito sono compensate.
Norme richiamate
Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni (5 ottobre 1989), art. 10, par. 4, lett. b)
«una società residente della Francia, indicata al paragrafo 2-a) o soggetta alla legislazione francese applicabile alle società madri che riceve da una società residente dell'Italia dividendi che darebbero diritto ad un credito d'imposta se fossero ricevuti da un residente dell'Italia, ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro italiano di un ammontare pari alla metà di detto credito d'imposta diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2»
La Corte interpreta la norma come riconoscente un diritto al pagamento anche se l'imposta non è effettivamente pagata nello Stato di residenza, purché il dividendo risulti incluso nella base imponibile dello Stato di residenza; il pagamento va calcolato come metà del credito d'imposta diminuito della ritenuta convenzionale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27, comma 3
Norma nazionale che disciplina la ritenuta alla fonte sui dividendi; nel caso di specie è stata applicata la ritenuta nella misura convenzionale del 5%.
Direttiva 90/435/CEE (Madre-Figlia), art. 7, par. 2
«l'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a sopprimere o ad attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi, in particolare delle disposizioni relative al pagamento di crediti di imposta ai beneficiari dei dividendi»
La Corte rileva che l'esonero previsto dalla direttiva non esclude automaticamente il diritto al rimborso previsto dalla convenzione; i due regimi sono compatibili e possono essere alternativamente applicati, fermo il controllo concreto sull'effetto di neutralità fiscale.
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (23 maggio 1969), art. 26
Riferimento al principio di buona fede nell'applicazione dei trattati; la Corte richiama che l'interpretazione delle norme convenzionali deve rispettare gli obblighi reciproci e l'interpretazione coerente tra Stati contraenti.
Direttiva 2011/96/UE, art. 2, lett. a.iii)
Rinvio al principio di neutralità fiscale: la percezione dei dividendi deve essere fiscalmente neutra; la norma è usata per sostenere che non deve esistere un trattamento peggiorativo per la società madre estera.
Corte di Giustizia UE, causa C-389/18 (Brussels Securities)
Giurisprudenza comunitaria richiamata dalla Corte di Cassazione per affermare che l'esonero previsto dalla direttiva madre-figlia non elimina necessariamente il rischio di doppia imposizione economica e che è necessario verificare concretamente la neutralità fiscale per escludere il diritto al rimborso.
Massime di principio
- Il diritto al rimborso previsto da una convenzione contro le doppie imposizioni non richiede che l'imposta sia effettivamente pagata nello Stato di residenza: è sufficiente che il dividendo concorra alla formazione del reddito imponibile nello Stato di residenza.
- L'esenzione applicata ai sensi della direttiva madre-figlia non esclude automaticamente il diritto al credito o al rimborso previsto da una convenzione: occorre verificare concretamente se l'esenzione elimina il rischio di doppia imposizione economica (anche indiretta).
- Il contribuente può scegliere tra regimi alternativi (direttiva vs. convenzione), purché il regime scelto sia applicato integralmente; le Amministrazioni possono trattenere dalla somma da rimborsare la ritenuta convenzionale prevista dal trattato.
- In caso di rifiuto da parte dell'Amministrazione, il contribuente deve dimostrare la residenza e che il dividendo è stato incluso nella base imponibile dello Stato estero; la prova dell'effettivo pagamento dell'imposta non è generalmente necessaria.
- Le autorità nazionali devono interpretare le convenzioni in buona fede e, se necessario, valutare la compatibilità normativa con le direttive UE e le prassi dell'altro Stato contraente; le divergenze interpretative amministrative non possono pregiudicare i diritti derivanti dal trattato senza verifica concreta.
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