Cassazione Civile, Ordinanza n. 06469/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per imposta di registro, sanzioni, interessi e accessori, connessa a un atto di compravendita stipulato nel 1992. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente contro la cartella; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate. In cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: (1) omessa pronuncia e violazione del giudicato esterno, sostenendo che esistessero due sentenze definitive favorevoli all’amministrazione che avevano già accertato l’applicabilità della proroga del termine per notificare la cartella ai sensi dell’art. 138, comma 3, della l. n. 388/2000; (2) violazione delle norme sulla proroga/recupero dei tributi agevolati per il sisma in Sicilia, assumendo che la cartella fosse tempestiva perché la riscossione poteva avvenire entro il 31 dicembre 2009, dato il meccanismo di regolarizzazione e rateizzazione previsto dalla disciplina speciale. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e comunque infondato, perché la deduzione del giudicato esterno non era stata specificamente e autosufficientemente illustrata e, inoltre, i precedenti invocati non riguardavano le stesse parti né un’identità di petitum e causa petendi tale da produrre effetto vincolante; ha ritenuto il secondo motivo infondato, osservando che la cartella era stata notificata il 10 novembre 2009 a fronte di un avviso di liquidazione notificato l’8 settembre 1997, quindi oltre il termine applicabile, e che la proroga invocata non discendeva automaticamente dalla legge del 2000, mancando peraltro prova di una specifica istanza di regolarizzazione o di adesione alle agevolazioni. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione delle intimate, ma è stata applicata all’Agenzia la condanna alla somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., per abuso del processo nel procedimento accelerato, mentre non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato per l’amministrazione dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha escluso che il primo motivo fosse utilmente spendibile per far valere un giudicato esterno, sia per difetto di specificità e autosufficienza sia per mancanza dei presupposti soggettivi e oggettivi del giudicato; ha poi ritenuto infondato il secondo motivo sulla tempestività della cartella, perché la disciplina speciale invocata non comportava una proroga automatica del termine di notifica e la contribuente non risultava avere presentato domanda di regolarizzazione o di rateizzazione. Non essendovi costituzione delle intimate, non sono state liquidate spese di lite. La Corte ha però applicato la sanzione pecuniaria di euro 1.000,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso e della definizione accelerata conforme alla proposta. È stato escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato da parte dell’amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare il vizio di omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
Richiamato quale parametro della dedotta omessa pronuncia del giudice di merito.
art. 2909 c.c.
Richiamato in relazione alla dedotta efficacia del giudicato esterno.
art. 39 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in riferimento al principio del ne bis in idem.
art. 380-bis c.p.c.
Norma del procedimento accelerato che ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio e il richiamo alla decisione conforme alla proposta.
art. 1306, comma 1, c.c.
Utilizzato per precisare che l’efficacia del giudicato favorevole ai coobbligati solidali opera solo entro i limiti soggettivi previsti dalla norma.
art. 25, comma 5, d.l. n. 244 del 1995, conv. dalla l. n. 341 del 1995
Invocato come norma che avrebbe consentito la riscossione nei termini sostenuti dall’Agenzia.
art. 138, comma 3, l. n. 388 del 2000
La Corte ha escluso che questa disposizione producesse, da sola, una proroga automatica del termine di notifica della cartella.
art. 2 l. n. 350 del 2003
Richiamato quale norma di modifica dell’art. 138 l. n. 388/2000 nella prospettazione dell’Agenzia.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Richiamato nel contesto della disciplina della responsabilità aggravata nel rito accelerato.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Applicato per la condanna dell’Agenzia al pagamento di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende per abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso che l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato si applichi all’amministrazione dello Stato.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione un giudicato esterno deve indicare in modo specifico e autosufficiente quando la questione sia stata sollevata nei gradi di merito, quali documenti la supportino, quando siano stati depositati e in che termini il giudicato si sia formato; la mera allegazione di sentenze asseritamente definitive non basta.
- Il giudicato esterno produce efficacia vincolante solo entro i suoi rigorosi limiti soggettivi e oggettivi: occorrono le stesse parti e l’identità di soggetti, petitum e causa petendi; la sola identità di questioni giuridiche non è sufficiente.
- L’efficacia del giudicato non può estendersi a soggetti terzi rispetto al precedente giudizio, salvo i casi previsti per i coobbligati solidali che possano avvalersi di effetti favorevoli nei limiti dell’art. 1306 c.c.
- Una disposizione speciale di sospensione o agevolazione fiscale non determina automaticamente la proroga del termine di notifica della cartella se la legge non prevede espressamente tale effetto e se il contribuente non risulta avere attivato la procedura di regolarizzazione o rateizzazione prevista.
- Nel procedimento accelerato per ricorsi manifestamente infondati, la mancata adesione alla valutazione del giudice relatore, poi confermata dalla decisione, può integrare un indice di abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c., anche in assenza di costituzione delle parti intimate.
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