Cassazione Penale, Sentenza n. 05024/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma della condanna sostenendo tre motivi principali: 1) illogicità della motivazione sui fatti e sulla posizione di quiete del motocarro prima della inversione a U, nonché indeterminatezza dei criteri usati per valutare lo spazio di frenata e disconoscimento della dichiarazione del testimone oculare; 2) omessa assunzione di una prova decisiva, in particolare la mancata ammissione di una perizia sulla dinamica del sinistro, e l'eccessivo credito dato ai consulenti tecnici rispetto al teste presente sul luogo; 3) errore nell'esaminare la questione della prescrizione: secondo la difesa non poteva applicarsi il raddoppio del termine prescrizionale in ragione dell'abrogazione di talune disposizioni e della non applicabilità dell'art. 589-bis al momento del fatto, sicché doveva ritenersi applicabile il termine ordinario relativo all'art. 589 comma 1.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto coerente e logica la ricostruzione della dinamica operata dai giudici di merito, fondata sui rilievi tecnici e sui danni ai veicoli, con motivazione plausibile circa la posizione iniziale del motocarro e l'evento collisionale; ha escluso che la mancata esecuzione di una perizia costituisca prova decisiva ai sensi dell'art. 606 c.p.p., richiedendo che la prova non assunta sarebbe dovuta determinare sicuramente una diversa pronuncia; ha altresì confermato la correttezza dell'applicazione del raddoppio del termine prescrizionale previsto dall'art. 157, comma 6, cod. pen. per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, richiamando la continuità normativa tra la precedente aggravante e l'art. 589-bis. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
comma 1; comma 2 (richiamata come abrogata nella ricostruzione fattuale)
La Corte ha rilevato che la fattispecie di omicidio colposo con riferimento agli elementi aggravanti è stata valutata tenendo conto della evoluzione normativa; la circostanza oggettiva relativa alla violazione della disciplina della circolazione è stata considerata nella continuità con la disciplina successiva
art. 589-bis cod. pen.
La Corte ha affermato che la nuova fattispecie riproduce quale elemento costitutivo la circostanza aggravante precedente, giustificando la continuità normativa e l'applicazione dei conseguenti effetti prescrizionali
art. 157 cod. pen.
Applicazione del raddoppio del termine prescrizionale per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, determinando un termine di prescrizione di quattordici anni
art. 161 cod. pen.
Richiamato per il calcolo del termine massimo di prescrizione (diciassette anni e sei mesi) in combinazione con l'art. 157
art. 606 cod. proc. pen.
La Corte ha ricordato il criterio restrittivo della nozione di "prova decisiva" per la cassazione: la prova non assunta deve essere tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia
art. 495 cod. proc. pen.
Riferimento alla nozione di prova a discarico: la Corte osserva che la perizia, essendo mezzo tecnico discrezionale del giudice, non rientra automaticamente nella categoria di prova decisiva a discarico ai fini della cassazione
art. 2 cod. pen.
Citato dalla difesa per sostenere l'impossibilità di applicare norme successive al fatto; la Corte ha ritenuto irrilevante tale doglianza alla luce della continuità normativa e della normativa prescrizionale richiamata
Massime di principio
- La valutazione della dinamica di sinistri stradali può legittimamente privilegiare rilievi tecnici e danni materiali rispetto alla memoria di un testimone se le evidenze tecniche rendono la versione testimonialmente fornita implausibile.
- La mancata produzione o acquisizione di una perizia non determina automaticamente l'annullamento della sentenza in Cassazione: occorre dimostrare che la prova non assunta sarebbe stata "decisiva" ossia avrebbe certamente portato a un diverso esito secondo i criteri dell'art. 606 c.p.p.
- In tema di prescrizione, quando una circostanza aggravante relativa alla violazione delle norme stradali è stata traslata o riprodotta in una nuova fattispecie normativa, la giurisprudenza può riconoscere continuità normativa e applicare gli effetti prescrizionali (es. raddoppio previsto dall'art. 157, comma 6).
- Nella valutazione dell'evitabilità dell'incidente assumono rilievo elementi oggettivi come velocità di marcia, distanza di avvistamento e lunghezza delle tracce di frenata: la conformità ai limiti di velocità può incidere direttamente sulla possibilità di evitare l'evento.
- Per ottenere l'ammissione in sede di Cassazione di doglianze relative a prove non svolte, la parte deve indicare concretamente come e perché la prova avrebbe inevitabilmente mutato il giudizio di merito, non limitandosi ad affermazioni generiche.
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