Cassazione Civile, Ordinanza n. 05123/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cittadino)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposto dalla competente Commissione presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, motivato sul rilievo che l'istanza non sarebbe stata conforme ai requisiti minimi richiesti dall'art. 79 d.P.R. n. 115/2002. La richiedente aveva impugnato il diniego davanti al Tribunale di Cosenza, che aveva accolto il ricorso. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 76-79 d.P.R. n. 115/2002: secondo la P.A., ai fini dell'ammissibilità dell'istanza non sarebbe bastata una generica indicazione di avere un reddito inferiore alla soglia di legge, ma sarebbe stato necessario indicare in positivo e in modo analitico tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento dall'istante e dagli eventuali componenti del nucleo familiare, con specificazione della natura di ciascun reddito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha osservato che, per la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 79 d.P.R. n. 115/2002, letto in combinazione con l'art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. n. 445/2000, richiede una attestazione delle condizioni di reddito, ma non esige necessariamente che il reddito sia descritto solo in forma analitica e "positiva" nei termini pretesi dal Ministero. In presenza di indicazioni comunque concernenti il reddito, il giudice deve attivare, anche d'ufficio e nei limiti consentiti dai dati comunicati, i propri poteri istruttori per supplire a eventuali incompletezze. Inoltre, nel caso concreto, la richiedente aveva comunque dichiarato un reddito complessivo valutabile pari a euro 0,00, oltre alla casa di abitazione, adempiendo così almeno formalmente all'onere di allegazione, ferma restando l'eventuale revoca del beneficio ove ne ricorrano i presupposti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Ministero alle spese, liquidate in favore della controricorrente e distratte al difensore.
Norme richiamate
art. 76 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come norma del testo unico sul patrocinio a spese dello Stato, nel quadro dei requisiti per l'accesso al beneficio.
art. 79 d.P.R. n. 115/2002
La domanda di patrocinio deve contenere l'attestazione delle condizioni di reddito previste dalla legge; la Corte esclude che sia necessaria, a pena di inammissibilità, la sola indicazione analitica e positiva di tutti i redditi, essendo sufficiente un'indicazione comunque concernente il reddito.
art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. n. 445/2000
La norma è richiamata dall'art. 79 d.P.R. n. 115/2002 per l'autocertificazione delle condizioni di reddito; la Corte ne ricava che l'allegazione può essere integrata dal giudice con poteri istruttori d'ufficio nei limiti dei dati forniti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, poiché la parte ricorrente è una P.A. ammessa al beneficio della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'istanza non è inammissibile per la sola mancanza di una dettagliata esposizione analitica di tutti i redditi, se dal contenuto della dichiarazione emerge comunque un'indicazione del reddito riferibile al richiedente.
- L'art. 79 d.P.R. n. 115/2002 va interpretato in modo non meramente formalistico: l'indicazione delle condizioni economiche può essere valutata complessivamente e, se incompleta, può essere integrata dal giudice mediante i poteri istruttori officiosi consentiti dai dati già comunicati dalla parte.
- L'eventuale incompletezza della dichiarazione reddituale ai fini del gratuito patrocinio non comporta automaticamente il rigetto della domanda, potendo rilevare semmai in sede di successiva verifica o revoca del beneficio se risulti l'assenza dei presupposti sostanziali.
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