Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05123/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cittadino)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposto dalla competente Commissione presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, motivato sul rilievo che l'istanza non sarebbe stata conforme ai requisiti minimi richiesti dall'art. 79 d.P.R. n. 115/2002. La richiedente aveva impugnato il diniego davanti al Tribunale di Cosenza, che aveva accolto il ricorso. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 76-79 d.P.R. n. 115/2002: secondo la P.A., ai fini dell'ammissibilità dell'istanza non sarebbe bastata una generica indicazione di avere un reddito inferiore alla soglia di legge, ma sarebbe stato necessario indicare in positivo e in modo analitico tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento dall'istante e dagli eventuali componenti del nucleo familiare, con specificazione della natura di ciascun reddito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha osservato che, per la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 79 d.P.R. n. 115/2002, letto in combinazione con l'art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. n. 445/2000, richiede una attestazione delle condizioni di reddito, ma non esige necessariamente che il reddito sia descritto solo in forma analitica e "positiva" nei termini pretesi dal Ministero. In presenza di indicazioni comunque concernenti il reddito, il giudice deve attivare, anche d'ufficio e nei limiti consentiti dai dati comunicati, i propri poteri istruttori per supplire a eventuali incompletezze. Inoltre, nel caso concreto, la richiedente aveva comunque dichiarato un reddito complessivo valutabile pari a euro 0,00, oltre alla casa di abitazione, adempiendo così almeno formalmente all'onere di allegazione, ferma restando l'eventuale revoca del beneficio ove ne ricorrano i presupposti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Ministero alle spese, liquidate in favore della controricorrente e distratte al difensore.

Norme richiamate

  • art. 76 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come norma del testo unico sul patrocinio a spese dello Stato, nel quadro dei requisiti per l'accesso al beneficio.

  • art. 79 d.P.R. n. 115/2002

    La domanda di patrocinio deve contenere l'attestazione delle condizioni di reddito previste dalla legge; la Corte esclude che sia necessaria, a pena di inammissibilità, la sola indicazione analitica e positiva di tutti i redditi, essendo sufficiente un'indicazione comunque concernente il reddito.

  • art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. n. 445/2000

    La norma è richiamata dall'art. 79 d.P.R. n. 115/2002 per l'autocertificazione delle condizioni di reddito; la Corte ne ricava che l'allegazione può essere integrata dal giudice con poteri istruttori d'ufficio nei limiti dei dati forniti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, poiché la parte ricorrente è una P.A. ammessa al beneficio della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'istanza non è inammissibile per la sola mancanza di una dettagliata esposizione analitica di tutti i redditi, se dal contenuto della dichiarazione emerge comunque un'indicazione del reddito riferibile al richiedente.
  • L'art. 79 d.P.R. n. 115/2002 va interpretato in modo non meramente formalistico: l'indicazione delle condizioni economiche può essere valutata complessivamente e, se incompleta, può essere integrata dal giudice mediante i poteri istruttori officiosi consentiti dai dati già comunicati dalla parte.
  • L'eventuale incompletezza della dichiarazione reddituale ai fini del gratuito patrocinio non comporta automaticamente il rigetto della domanda, potendo rilevare semmai in sede di successiva verifica o revoca del beneficio se risulti l'assenza dei presupposti sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civileConsumatori
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.