Cassazione Civile, Sentenza n. 34919/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla determinazione della rendita catastale degli aerogeneratori: la contribuente chiedeva l'inclusione nella rendita della torre e delle altre componenti dell'impianto eolico (navicella, rotore, pale, cabina elettrica, ecc.), mentre l'Ufficio le escludeva come macchinari/impianti funzionali al processo produttivo. La disputa si inscrive nel mutamento normativo e giurisprudenziale intervenuto dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità 2016 (art. 1, co. 21, L. n. 208/2015) e riguarda l'applicazione temporale della nuova disciplina alla DOCFA presentata il 22/04/2016.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società contribuente e ha compensato le spese processuali. Ha ritenuto applicabile, ratione temporis, l'art. 1, co. 21, L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) secondo il quale la stima diretta degli immobili speciali esclude i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Di conseguenza le componenti impiantistiche "imbullonate" o comunque riconducibili alla sfera degli impianti funzionali alla produzione (tra cui, secondo il Collegio, rientra la torre di sostegno nel caso concreto) non sono computate nella rendita catastale; la Corte ha pertanto dato continuità al nuovo orientamento giurisprudenziale che esclude tali elementi dalla base di stima.
Norme richiamate
d.l. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies (interpretazione autentica)
Norma di interpretazione autentica che, in passato, aveva incluso nella rendita catastale le "costruzioni stabili" connesse al suolo e gli elementi mobili necessari all'attività industriale, portando a un orientamento che computava anche le pale eoliche e turbine nella rendita della centrale.
L. 30 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 244 (Legge di stabilità 2015)
Richiamo alle istruzioni e prassi dell'Agenzia del Territorio (Circolare n.6/2012) che, nel periodo immediatamente precedente, avevano contribuito a orientare la valutazione delle unità immobiliari speciali e la considerazione di elementi impiantistici nel calcolo della rendita.
L. 23 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 21 (Legge di stabilità 2016)
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La disposizione segna un cambio di rotta: si considerano nella stima diretta solo gli elementi che caratterizzano l'immobile, mentre vanno esclusi macchinari e impianti funzionali al processo produttivo anche se in qualche misura integrati o connessi al fabbricato. Gli "imbullonati" e le dotazioni amovibili funzionali alla produzione sono esclusi dal computo della rendita.
Circolare Agenzia del Territorio n. 6/2012
Forniva istruzioni tecnico-estimative per la determinazione della rendita delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, e fu richiamata nella successiva normativa e giurisprudenza antecedente al 2016 per valutare la rilevanza degli impianti.
Cass. civ., sentenze (orientamento antecedente): n. 4028/2012, n. 24815/2014, n. 32861/2019
In passato la Cassazione aveva ritenuto che i parchi eolici costituivano "centrali elettriche" da accatastare in categoria D/1 e che le pale eoliche e turbine dovessero essere computate nella rendita, essendo componenti strutturali ed essenziali della centrale.
Cass. civ., sentenze (orientamento successivo): n. 24924/2016, n. 34249/2019, n. 20726/2020, n. 21288/2020
Decisioni della Cassazione che hanno aderito al nuovo indirizzo interpretativo dopo la L. n. 208/2015, escludendo dalla rendita catastale le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo (con specifici richiami anche alla torre di sostegno).
Massime di principio
- Dal 1° gennaio 2016 la stima diretta delle unità immobiliari speciali (gruppi D ed E) esclude i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo: questi elementi non concorrono alla determinazione della rendita catastale.
- Nella valutazione va distinto tra elementi che caratterizzano e definiscono l'immobile (che possono essere inclusi) e dotazioni funzionali al processo produttivo (che vanno escluse), anche se integrati o strutturalmente connessi all'edificio.
- Gli elementi "imbullonati" o amovibili, pur se fissati e parte integrante dell'impianto, sono generalmente esclusi dalla base di stima se la loro natura è funzionale al processo produttivo e non caratterizza l'immobile in senso immobiliare/edilizio.
- La classificazione catastale (es. D/1 per i parchi eolici) può rimanere la stessa, ma l'attribuzione della rendita deve tenere conto dell'esclusione delle componenti impiantistiche funzionali alla produzione, con possibile riduzione della rendita rispetto a valutazioni precedenti al 2016.
- Decisions favorevoli in casi diversi (giudicati esterni) su elementi appartenenti ad altri rapporti giuridici o basati su diversa interpretazione normativa non sono necessariamente preclusivi: occorre verificare l'identità del rapporto giuridico e del fondamento giuridico della decisione.
- Nella pratica valutativa occorre documentare e motivare la qualificazione funzionale dell'elemento (se caratterizzante l'immobile o funzionale al processo produttivo) e la modalità di connessione al suolo (incorporato vs. amovibile/imbullonato) per sostenere la sua inclusione o esclusione dalla rendita.
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