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Circolare

Circolare INAIL n. 15 del 28 febbraio 1996

Determinazione per l'anno 1996 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in maniera di previdenza ed assistenza sociale adeguamento delle retribuzioni convenzionali.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL determina per il 1996 i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da assumere per il calcolo di tutte le contribuzioni in materia di previdenza e assistenza sociale, sulla base della variazione del costo della vita pari al 5,4% e nel rispetto del minimale generale collegato al trattamento minimo di pensione. Vengono inoltre aggiornate le retribuzioni convenzionali per specifiche categorie di lavoratori e i relativi premi speciali, con tabelle distinte per settore industriale, agricolo, istruzione, domestici, pesca, frangitura olive e cooperative. La circolare precisa anche criteri particolari per il part-time, per il settore dell’istruzione pre-scolare e scolare, nonché gli effetti sul calcolo di prestazioni e rendite per eventi verificatisi dal 1° gennaio 1996.

Determinazione per il 1996 dei minimi di retribuzione imponibile giornaliera e adeguamento delle retribuzioni convenzionali

Determinazione dei minimali di retribuzione imponibile per il 1996

La circolare INAIL n. 15 del 28 febbraio 1996 aggiorna i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da assumere per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per l’anno 1996, nonché le retribuzioni convenzionali e i premi speciali relativi a specifiche categorie di lavoratori.

Quadro normativo e criterio generale di adeguamento

L’aggiornamento è effettuato sulla base della variazione percentuale dell’indice del costo della vita, determinata per il 1996 nella misura del 5,4%, ai sensi dell’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell’art. 1, secondo comma, della legge 26 settembre 1981, n. 537.

Resta fermo il dispositivo dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come interpretato dall’art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. In forza di tale disciplina, i minimali inferiori devono essere comunque ricondotti almeno al valore di L. 62.729, corrispondente al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 1996, pari a L. 660.300.

Criteri specifici per part-time e particolari fattispecie

Per i lavoratori a tempo parziale, il criterio di determinazione del limite minimo di retribuzione passa dal parametro giornaliero a quello orario a decorrere dal 10 giugno 1995. La circolare rinvia, per l’illustrazione operativa del criterio, alla lettera dell’21 luglio 1995 indirizzata alle Unità dell’Istituto.

Nei casi previsti dal combinato disposto dei commi 16 e 17 dell’art. 5 della legge n. 863/1984, relativi al part-time senza stipula di contratto in particolari settori, il limite minimo di retribuzione giornaliera è determinato applicando al trattamento minimo di pensione il parametro del 4% ed è pari, per il 1996, a L. 26.412. Se i lavoratori sono occupati con orario superiore alle quattro ore, si applica invece il limite minimo generale di L. 62.729.

Settore dell’istruzione pre-scolare e scolare

Per il settore dell’istruzione pre-scolare, in forza del comma 20 dell’art. 5 della legge n. 863/1984, non si applica il limite minimo previsto dall’art. 7, primo comma, della legge n. 638/1983. I minimali devono quindi essere aggiornati soltanto secondo i criteri della legge n. 537/1981.

Per l’anno 1996, i limiti minimi per i lavoratori del settore pre-scolare risultano pari a:

  • L. 66.300 per impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive;
  • L. 30.630 per impiegati docenti e non docenti;
  • L. 24.500 per operai.

Le retribuzioni annue vanno determinate moltiplicando per 300 tali importi.

Per il settore dell’istruzione scolare non statale, la speciale disciplina del comma 20 non si applica: resta quindi necessario il confronto tra i minimali ex legge n. 537/1981 e quelli previsti dall’art. 7 della legge n. 638/1983. La circolare richiama inoltre l’esigenza per le Sedi di acquisire dalle scuole e dagli istituti gli elementi necessari per il corretto calcolo del premio annuo dovuto per ciascun insegnante, con riferimento al settore di insegnamento, al numero di ore giornaliere, alle eventuali funzioni direttive e all’applicazione dei commi 16 e 17 dell’art. 5 della legge n. 863/1984.

Per gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro, il premio speciale unitario pro-capite va calcolato sulla retribuzione effettivamente percepita nell’anno scolastico, che decorre dal 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo. I premi minimi annui pro-capite validi per l’anno scolastico 1995/1996 sono determinati computando due dodicesimi del 1995 e dieci dodicesimi del 1996.

Settore industriale: retribuzione minima e premi speciali

Nel settore industriale, per la generalità dei lavoratori dipendenti, per i titolari di aziende artigiane, per i soci di società tra artigiani lavoratori e per i familiari coadiuvanti, la retribuzione giornaliera minima è fissata in L. 62.729.

La retribuzione minima annua corrispondente è pari a L. 18.818.700, ottenuta moltiplicando il minimale giornaliero per 300. Su tale base sono determinati i premi corrispondenti alle diverse classi di rischio da I a X, con importi differenziati fino a L. 2.290.000 per la X classe.

Per i titolari di posizioni artigiane già in essere all’1.1.1996, l’aggiornamento della nuova tabella dei premi speciali unitari è sospeso fino alla conclusione delle operazioni di autoliquidazione, per evitare che la rata 1996 relativa ai premi speciali assuma valori diversi da quelli indicati nei modelli 10-SM riferiti al 1995. I nuovi valori hanno effetto immediato solo per le nuove posizioni assicurative emesse dopo l’aggiornamento dell’archivio locale.

Facchini, pescatori, lavoratori soci di cooperative e frantoi

Per i facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili non soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, la retribuzione giornaliera è anch’essa pari a L. 62.729. La circolare indica le misure minime del premio a persona, per trimestre o frazione di trimestre, distinte per categoria e settore.

Per gli stessi soggetti soggetti al D.P.R. n. 602/1970, la retribuzione giornaliera è pari a L. 34.820 e i premi minimi a persona sono stabiliti per il primo trimestre o frazione di trimestre. Si precisa che, trattandosi di premi speciali unitari, gli importi sono determinati prescindendo dal numero delle giornate di occupazione mensile.

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, la retribuzione giornaliera è L. 34.820 e la misura minima del premio a persona, per mese o frazione di mese, è L. 41.600.

Per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, la retribuzione giornaliera è L. 62.729. A decorrere dalla campagna olearia 1996/1997, i premi minimi sono fissati separatamente per frantoi di tipo A e tipo B, con importi diversi a seconda che i lavori durino non oltre 30 giorni o per l’intera campagna olearia.

Addetti ai servizi domestici, lavoratori a domicilio e altre categorie

Per i lavoratori a domicilio la retribuzione giornaliera minima è pari a L. 62.729.

Per gli addetti ai servizi domestici e familiari, le retribuzioni previste dalla legge n. 243/1993 restano soggette alla disciplina dell’art. 1 della legge n. 895/1980 e sono rivalutate secondo le variazioni delle pensioni ai sensi dell’art. 19 della legge n. 153/1969. Gli importi aggiornati sono contenuti nella tabella allegata n. 3.

La circolare conferma inoltre quanto già comunicato nella circolare n. 25/1985 per gli operai dei cantieri di lavoro e rimboschimento, i detenuti e internati e gli allievi dei corsi di istruzione professionale.

Soci volontari delle cooperative sociali

Per i soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, la retribuzione giornaliera è pari a L. 62.729.

Settore agricolo

Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato la retribuzione giornaliera minima è fissata in L. 55.780, per effetto dell’indicizzazione annuale prevista dall’art. 1 della legge n. 537/1981.

Effetti sul piano risarcitorio

Sul piano risarcitorio, la circolare precisa che l’indennità per inabilità temporanea assoluta, per le categorie interessate dalla variazione salariale, deve essere adeguata ai nuovi importi per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1996 e per quelli per i quali a tale data il trattamento economico sia già in corso.

Ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 1996, il minimale del settore industriale è fissato in L. 58.656, corrispondente a L. 17.597.000 diviso 300. In caso di riliquidazione delle rendite con decorrenza dall’1.1.1996, tale minimale dovrà essere ricalcolato di conseguenza.

Punti principali

Criterio generale di aggiornamento dei minimali

Per il 1996 la variazione percentuale dell’indice del costo della vita è fissata nel 5,4% e viene assunta, ai sensi della legge n. 537/1981, per determinare i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera. Resta fermo il meccanismo del decreto-legge n. 338/1989, come interpretato dalla legge n. 549/1995, per cui i minimali inferiori devono essere comunque ragguagliati al valore di L. 62.729, pari al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente al 1° gennaio 1996 (L. 660.300).

Regole particolari per part-time e settori speciali

Per i lavoratori a tempo parziale il criterio di determinazione del minimale passa da giornaliero ad orario dal 10 giugno 1995. Nei casi di part-time senza contratto di lavoro in particolari settori, il limite minimo giornaliero è pari a L. 26.412, valore ottenuto applicando il parametro del 4% al trattamento minimo di pensione; se l’orario supera le quattro ore, si applica il minimale generale di L. 62.729. Nel settore dell’istruzione pre-scolare non si applica il limite minimo di cui all’art. 7 della legge n. 638/1983, mentre per l’istruzione scolare non statale continua il confronto tra i minimali della legge n. 537/1981 e quelli della legge n. 638/1983.

Settore industriale e premi speciali

Per la generalità dei lavoratori dipendenti, per i titolari di aziende artigiane, soci e familiari coadiuvanti, la retribuzione giornaliera minima è fissata in L. 62.729, con retribuzione minima annua pari a L. 18.818.700. Sono riportati i premi corrispondenti alle classi di rischio da I a X. Per le posizioni artigiane già esistenti al 1° gennaio 1996 l’aggiornamento dei premi speciali unitari è sospeso fino alla conclusione dell’autoliquidazione, mentre per le nuove posizioni i nuovi valori hanno effetto immediato dopo l’aggiornamento dell’archivio locale.

Categorie particolari: domestici, pesca, cooperative, cantieri e frangitura olive

Per i lavoratori a domicilio la retribuzione giornaliera minima è L. 62.729; per gli addetti ai servizi domestici e familiari le retribuzioni sono aggiornate secondo la tabella allegata. Per facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori in cooperative o aggregati non soggetti al D.P.R. n. 602/1970 la retribuzione giornaliera è L. 62.729, con premi minimi a persona distinti per settore; per gli stessi soggetti ma soggetti al D.P.R. n. 602/1970 la retribuzione giornaliera è L. 34.820, con premi minimi unitari trimestrali. Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne il premio minimo mensile o frazione è L. 41.600. Per i lavori di frangitura e spremitura delle olive, dal 1996/1997 sono previsti premi minimi differenziati per frantoi di tipo A e B, sia per durate fino a 30 giorni sia per l’intera campagna olearia.

Istruzione pre-scolare e scolare

Per il settore dell’istruzione pre-scolare i minimali 1996 sono: L. 66.300 per impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive, L. 30.630 per impiegati docenti e non docenti, L. 24.500 per operai; le retribuzioni annue si calcolano moltiplicando per 300. Per l’istruzione scolare non statale, il calcolo del premio per ciascun insegnante richiede l’acquisizione di elementi relativi al settore, alle ore di insegnamento giornaliere, alle eventuali funzioni direttive e all’applicazione dei commi 16 e 17 dell’art. 5 della legge n. 863/1984. Sono indicati i premi speciali unitari minimi per l’anno scolastico 1995/1996, calcolati in parte sul 1995 e in parte sul 1996.

Settore agricolo e riflessi risarcitori

Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato la retribuzione giornaliera minima è pari a L. 55.780, per effetto dell’indicizzazione annuale prevista dalla legge n. 537/1981. Sul piano risarcitorio, l’indennità per inabilità temporanea assoluta va adeguata alle nuove misure per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1996 o già in corso a tale data; per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, per eventi dal 1° gennaio 1996, il minimale del settore industriale è fissato in L. 58.656 (L. 17.597.000 diviso 300), con eventuale ricalcolo in caso di riliquidazione dall’1 gennaio 1996.

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