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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-625/23

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 febbraio 2025. — Società Agricola Circe di OL Società Semplice contro ST e Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Regime di pagamento unico – Articolo 33 – Regolamento (CE) n. 795/2004 – Diritti all’aiuto – Ammissibilità al beneficio dell’aiuto – Articolo 15 – Nozione di “scissione” – Riduzione di superfici agricole dopo l’assegnazione provvisoria dei diritti all’aiuto – Rilevanza di tale riduzione ai fini dell’assegnazione definitiva dell’aiuto. — Causa C-625/23

Giurisprudenza europea62023CJ0625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, su rinvio della Corte suprema di cassazione, ha chiarito la portata della nozione di “scissione” nel regime di pagamento unico della PAC. Ha affermato che tale nozione è autonoma rispetto al diritto societario e può comprendere operazioni negoziali complesse con trasferimento di quote e terreni, purché l’assetto finale corrisponda alla ripartizione dell’originaria azienda tra nuovi agricoltori. Poiché la prima questione è stata risolta in tal senso, la Corte non ha esaminato la seconda questione pregiudiziale.

Regime di pagamento unico PAC: la nozione di “scissione” non coincide con quella del diritto societario e comprende anche operazioni negoziali con trasferimento di quote e terreni che determinano l’attribuzione del patrimonio agricolo a due nuovi agricoltori.

La questione giuridica

1) Se il termine “scissione” di cui all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento n. 1782/2003 e all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 795/2004 debba essere interpretato secondo il diritto societario dell’Unione oppure in senso autonomo e più ampio, tale da includere operazioni negoziali complesse con cessione di quote e di superfici agricole. 2) In subordine, se la riduzione delle superfici coltivate ed ettari ammissibili intervenuta dopo la domanda e l’assegnazione provvisoria dei titoli possa incidere sull’assegnazione definitiva dei diritti all’aiuto.

Principio di diritto

L’articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1782/2003, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 795/2004, va interpretato autonomamente: la nozione di “scissione” include anche operazioni giuridiche connesse, realizzate nel periodo di riferimento, che comportino il trasferimento di quote societarie e di superfici agricole a due nuovi agricoltori distinti, anche se tali operazioni non integrano una scissione in senso societario; pertanto, non occorre esaminare la seconda questione sulla riduzione delle superfici.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1782/2003
  • Articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003
  • Articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003
  • Articolo 38 del regolamento (CE) n. 1782/2003
  • Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003
  • Articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003
  • Regolamento (CE) n. 795/2004
  • Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004
  • Direttiva (UE) 2019/2121
  • Regolamento (CE) n. 73/2009

Regime di pagamento unico PAC: nozione di “scissione” e assegnazione dei diritti all’aiuto

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione (Italia) in materia di politica agricola comune e, in particolare, di assegnazione definitiva dei diritti all’aiuto nel regime di pagamento unico previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, la Società Agricola Circe contestava l’assegnazione definitiva di soli 71 titoli PAC, rispetto ai 130 titoli assegnati provvisoriamente sulla base della superficie coltivata. Dopo l’assegnazione provvisoria, nel 2002 erano intervenute operazioni giuridiche connesse, tra cui cessioni di quote societarie e di superfici agricole coltivate, con conseguente riduzione delle superfici gestite dalla società originaria.

Il Tribunale di Roma e la Corte d’appello di Roma avevano respinto la domanda della Società Agricola Circe, ritenendo applicabile una nozione ampia di “scissione”. Dinanzi alla Corte di cassazione è emersa la questione se tale nozione dovesse invece essere letta secondo il diritto societario, con conseguente irrilevanza di una mera cessione di terreni.

Normativa rilevante

La Corte ha esaminato in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 1782/2003, in specie gli articoli 33, paragrafo 3, 36, paragrafo 1, 38, 43, paragrafo 1, e 44, paragrafi 1 e 2;
  • il regolamento (CE) n. 795/2004, in particolare l’articolo 15, paragrafo 2;
  • il richiamo, nel ragionamento del giudice del rinvio, alla direttiva (UE) 2019/2121 come parametro del diritto societario dell’Unione.

La Corte ha inoltre ricordato che il regolamento n. 1782/2003 era stato poi abrogato dal regolamento (CE) n. 73/2009, ma ciò era irrilevante perché le norme erano applicabili ratione temporis alla controversia.

Questione pregiudiziale

La prima questione verteva sulla portata del termine “scissione” di cui all’articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1782/2003 e all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 795/2004:

  • se esso coincida con la scissione societaria in senso tecnico;
  • oppure se possa ricomprendere qualsiasi operazione negoziale che, in concreto, comporti il trasferimento del patrimonio agricolo originario e delle superfici coltivate a due soggetti distinti.

La seconda questione chiedeva, in via subordinata, se la riduzione delle superfici agricole intervenuta dopo la domanda e dopo l’assegnazione provvisoria potesse incidere sull’assegnazione definitiva dei titoli.

Ragionamento della Corte

La Corte ha anzitutto rilevato che l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 795/2004 definisce le “scissioni” senza alcun rinvio al diritto societario dell’Unione o al diritto nazionale. Ne deriva, secondo la giurisprudenza costante, la necessità di un’interpretazione autonoma e uniforme nell’intera Unione.

Sul piano testuale, la disposizione descrive la scissione in termini di risultato dell’operazione: rileva che un agricoltore venga diviso in almeno due nuovi agricoltori, o in almeno un nuovo agricoltore e l’altro rimanga sotto il controllo dell’agricoltore originario. La norma non specifica la forma giuridica che l’operazione deve assumere, ma si concentra sugli effetti prodotti.

Sul piano sistematico e teleologico, la Corte ha richiamato:

  • il nesso tra diritti all’aiuto e ettari ammissibili, desumibile dagli articoli 36, 43 e 44 del regolamento n. 1782/2003;
  • il fatto che il pagamento unico è istituito a livello di azienda;
  • l’obiettivo di evitare trasferimenti speculativi di diritti all’aiuto privi di corrispondente base agricola.

Alla luce di tali elementi, la Corte ha ritenuto che una lettura restrittiva, limitata alla scissione societaria in senso tecnico, comprometterebbe gli obiettivi del regime, poiché consentirebbe di attribuire integralmente il sostegno a un soggetto che non gestisce più le superfici, sganciando i diritti dalla base agricola effettiva.

Decisione

La Corte ha dichiarato che l’articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1782/2003, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 795/2004, deve essere interpretato nel senso che la nozione di “scissione” comprende anche una situazione in cui operazioni giuridiche connesse, avvenute tra diversi agricoltori nel periodo di riferimento e comprendenti una cessione di quote societarie e di superfici agricole coltivate, determinano l’attribuzione del patrimonio iniziale e delle superfici a due nuovi agricoltori distinti, anche se tale situazione non costituisce una scissione ai sensi del diritto societario dell’Unione.

Poiché la prima questione è stata risolta in senso favorevole a un’interpretazione autonoma e ampia, la Corte ha ritenuto non necessario rispondere alla seconda questione.

Principio affermato

La nozione di “scissione” nel regime di pagamento unico PAC ha natura autonoma e funzionale: conta il trasferimento sostanziale dell’azienda agricola e delle superfici a nuovi agricoltori nel periodo di riferimento, non la qualificazione formale dell’operazione secondo il diritto societario.

Rilievi pratici

Per operatori e consulenti, la sentenza conferma che, nelle controversie sui titoli PAC, la qualificazione delle operazioni deve essere ricostruita in base alla struttura economico-funzionale del trasferimento aziendale e del collegamento tra diritti all’aiuto ed ettari ammissibili. Non è decisiva la sola etichetta civilistica o societaria dell’operazione se, in concreto, il risultato è una ripartizione dell’azienda tra nuovi agricoltori nel periodo di riferimento.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneregime di pagamento unicodiritti all'aiutotrasferimento di aziende agricoleinterpretazione autonoma del diritto ue

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