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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16120/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari (anche con controllo elettronico). Le censure hanno insistito sul mancato apprezzamento del tempo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura (tempo silente), sulla contraddittorietà relativa alla riqualificazione della sua posizione da organizzatore a semplice partecipe e sulla presunta assenza di adeguata motivazione circa l'impossibilità di contenere il pericolo di reiterazione mediante arresti domiciliari con controllo elettronico.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi sollevati non superassero il vaglio di ammissibilità: il decorso di circa 13 mesi dall'inizio della custodia non era di per sé sufficiente a dimostrare l'affievolimento del pericolo di reiterazione, il cosiddetto tempo silente non poteva essere riesaminato nell'istanza ex art. 299 perché già oggetto del giudicato cautelare, la riqualificazione della posizione quale partecipe non attenuava la gravità degli illeciti né il ruolo di primissimo piano concretamente emerso, e gli arresti domiciliari con controllo elettronico sono stati ritenuti inadeguati a prevenire la ripresa dei contatti con la rete criminale vista l'attitudine al delitto e la fitta rete di rifornimento interregionale. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Base normativa per l'adozione dell'ordinanza del Tribunale di riesame.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74, comma 1

    art. 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Individua il reato connesso al traffico di sostanze stupefacenti contestato all'imputato; usato per definire il quadro oggettivo della contestazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Agggravamento per vincolo associativo di tipo mafioso evocato come circostanza aggravante nei confronti dell'imputato.

  • d.P.R. n. 309/90, art. 73

    Riguarda i delitti-scopo collegati al traffico di stupefacenti contestati nell'impianto accusatorio.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati; spetta all'interessato dimostrare elementi idonei a superare tale presunzione, tenendo conto anche del decorso del tempo quando accompagnato da assenza di condotte successive sintomatiche di pericolosità.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiede la valutazione del pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato quale presupposto per la misura cautelare.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    art. 275-bis cod. proc. pen.

    Dispositivo che disciplina gli strumenti di controllo a distanza (controllo elettronico) in combinazione con la misura degli arresti domiciliari; la sentenza valuta implicitamente l'impossibilità di limitarne l'uso nel caso concreto.

  • Legge 16 aprile 2015 n. 47

    Legge 16 aprile 2015 n. 47

    Riforma che ha inciso sulla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e sul momento in cui il tempo trascorso deve essere valutato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità per colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Il mero decorso del tempo trascorso dall'applicazione della misura cautelare non è, di per sé, sufficiente a ottenere la revoca o la sostituzione: occorrono elementi concreti che attestino l'affievolimento delle esigenze cautelari.
  • Il cosiddetto tempo silente (intervallo tra i fatti e l'applicazione della misura) deve essere valutato al momento dell'adozione della misura cautelare; se già considerato nel provvedimento originario, non può essere riesaminato nella stessa sede attraverso l'istanza di revoca o sostituzione per effetto del giudicato cautelare.
  • La riqualificazione della posizione dell'imputato da organizzatore a semplice partecipe non determina automaticamente la superamento delle esigenze cautelari: la gravità oggettiva dei fatti, le quantità di droga e il ruolo concreto nella dinamica del reato rimangono elementi decisivi.
  • Gli arresti domiciliari anche con controllo elettronico possono essere esclusi quando il giudice ritenga, con motivazione coerente e non apodittica, che la misura domestica non sia idonea a prevenire la ripresa di contatti con reti criminali, soprattutto in presenza di rete di rifornimento interregionale e attitudine al reato.
  • Per ottenere la sostituzione della misura è necessario fornire elementi di fatto specifici e aggiornati (es. cessazione di contatti, cambiamento di vita concreto e documentabile) che rendano credibile l'assenza di pericolo attuale di reiterazione.
  • Le valutazioni del tribunale sulla esclusiva proporzionalità della misura carceraria rispetto a quella domiciliare comportano anche una valutazione implicita sull'impiego degli strumenti di controllo elettronico: se il giudice esclude la capacità contenitiva domestica, deve motivare tale esclusione rispetto alle circostanze concrete.

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