Sentenza n. 902/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 28/2024 emessa dal Tribunale di Rimini, pubblicata in data 06/02/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 28/2024 del Tribunale di Rimini, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 28/2024 del Tribunale di Rimini, pronunciata in una controversia riguardante 17 docenti e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 20 febbraio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, da attivarsi su istanza della parte entro i successivi 90 giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 300 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nonché di predisporre misure sostitutive mediante la nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all'Amministrazione e rimasta ineseguita dopo la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione competente di dare esecuzione alle statuizioni giudiziali entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte in caso di ulteriore inadempimento dell'Amministrazione entro il termine assegnato.
- Nel dare esecuzione al giudicato, l'Amministrazione deve tenere conto delle somme o prestazioni eventualmente già corrisposte, detraendole da quanto dovuto in esecuzione della sentenza.
Come è indicizzato
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