L.R. Sicilia 1/2001
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza il Governo della Regione siciliana all’esercizio provvisorio del bilancio 2001 fino all’approvazione della legge di bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 2001, secondo il disegno di legge e le note di variazione presentate. Per alcuni capitoli di spesa è vietato assumere impegni e disporre pagamenti, salvo somme reiscritte.
Esercizio provvisorio del bilancio regionale siciliano 2001
Esercizio provvisorio del bilancio 2001 della Regione siciliana
La legge disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2001. La misura opera esclusivamente per il territorio regionale e ha carattere temporaneo, in attesa dell’approvazione del bilancio con legge.
Durata e presupposti dell’autorizzazione
Il Governo della Regione è autorizzato a gestire provvisoriamente il bilancio:
- fino all’approvazione della legge di bilancio;
- in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2001.
La gestione provvisoria deve avvenire secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa contenuti nel relativo disegno di legge, nonché secondo le note di variazione presentate all’Assemblea regionale siciliana.
Blocchi di spesa e limitazioni operative
In deroga alla possibilità generale di esercizio provvisorio, per alcuni capitoli di spesa non è consentito assumere impegni né disporre pagamenti in conto competenza. Il divieto opera salvo che si tratti di somme reiscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 12, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni.
I capitoli interessati sono indicati per assessorato:
- Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste: capitoli 542004, 542802, 542803, 542806, 542835, 542838, 542839, 542860, 542862, 550005, 550006, 550007, 550008, 550011, 550014, 550801;
- Assessorato regionale dell’industria: capitoli 642401, 642402, 645604;
- Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione: capitoli 776003, 776007, 776010, 776401;
- Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente: capitoli 842005, 842009, 842010, 846402, 846403;
- Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti: capitolo 872002.
Entrata in vigore
La legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2001.
Rilevanza attuale
Si tratta di una disciplina riferita a un esercizio finanziario ormai concluso, destinata a produrre effetti solo per il periodo indicato nella legge; pertanto, non ha utilità applicativa attuale.
Testo integrale
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