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Circolare

Circolare numero 90 del 2-5-2000

Requisiti al 31/12/1999; Organizzazioni e Associazioni Sindacali dei lavoratori rappresentate nel C.I.V.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti ministeriali sui criteri di applicazione di due disposizioni del regolamento elettorale relativo all’elezione dei 6 componenti del Comitato Amministratore della Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. In particolare, specifica quali contributi devono essere considerati ai fini della verifica dei requisiti al 31 dicembre 1999, includendo anche quelli riferiti al 1999 ma versati successivamente secondo la normativa fiscale e contributiva. Inoltre chiarisce che, tra le "organizzazioni sindacali dei lavoratori" richiamate dall’art. 3, rientrano anche i rappresentanti delle associazioni dei lavoratori autonomi presenti nel Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS.

Criteri di applicazione degli articoli 1 e 3 del regolamento elettorale per l’elezione dei 6 componenti del Comitato Amministratore della Gestione separata INPS

Chiarimenti sui criteri di applicazione del regolamento elettorale della Gestione separata

La circolare reca precisazioni ministeriali sui criteri di applicazione degli articoli 1 e 3 del regolamento elettorale per l’elezione dei 6 componenti del Comitato Amministratore della Gestione separata, istituita ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. I chiarimenti riguardano, da un lato, la verifica dei requisiti contributivi al 31 dicembre 1999 e, dall’altro, l’interpretazione dell’ambito soggettivo delle "organizzazioni sindacali dei lavoratori".

Verifica dei requisiti contributivi al 31 dicembre 1999

Per l’applicazione dell’art. 1, comma 2-bis, la verifica dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 deve essere effettuata considerando sia i contributi versati alla Gestione separata entro il 31 dicembre 1999, sia quelli che, per effetto della normativa fiscale e contributiva vigente, siano stati versati successivamente ma con riferimento all’anno 1999.

La precisazione è rilevante perché consente di includere, ai fini del possesso dei requisiti richiesti, anche i contributi versati dai professionisti in occasione della dichiarazione dei redditi 1999. In sostanza, la rilevanza del contributo non dipende solo dalla data materiale del versamento, ma anche dall’imputazione temporale al periodo d’imposta 1999.

Dichiarazione di responsabilità per i contributi riferiti al 1999

Per i soggetti interessati che rientrano in questa fattispecie, viene richiesto il rilascio di una dichiarazione di responsabilità. In tale dichiarazione deve essere indicato l’ammontare del reddito imponibile relativo al 1999, sulla base del quale saranno poi corrisposti, entro i termini previsti per il pagamento delle imposte relative a quell’anno, i contributi previdenziali e assistenziali.

Il documento non introduce ulteriori adempimenti procedurali, ma chiarisce la modalità con cui attestare il possesso del requisito contributivo quando il versamento avvenga in un momento successivo al 31 dicembre 1999 pur restando riferito all’anno d’imposta considerato.

Interpretazione dell’art. 3, comma 1, sulle organizzazioni sindacali dei lavoratori

In relazione all’art. 3, comma 1, la circolare precisa che nella nozione di "organizzazioni sindacali dei lavoratori" devono essere ricompresi anche i rappresentanti delle associazioni dei lavoratori autonomi che siedono nel Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS.

Vengono richiamate, per la rappresentanza dei lavoratori dipendenti, le sigle CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL e CIDA, mentre, per i lavoratori autonomi, sono indicati CONFCOMMERCIO, COLDIRETTI, CONFARTIGIANATO, CNA e CASA. Il chiarimento amplia quindi la platea dei soggetti considerati rilevanti ai fini dell’applicazione della disposizione elettorale.

Portata complessiva dei chiarimenti

Nel complesso, la circolare mira a evitare interpretazioni restrittive delle norme elettorali della Gestione separata, sia con riferimento alla verifica dei requisiti contributivi sia con riferimento alla rappresentanza sindacale ammessa. I chiarimenti hanno quindi una funzione applicativa e interpretativa, utile per l’individuazione dei soggetti eleggibili e dei soggetti legittimati a partecipare alla procedura elettorale.

Punti principali

Verifica dei requisiti al 31 dicembre 1999

Ai fini dell’art. 1, comma 2-bis, per la verifica al 31 dicembre 1999 dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 occorre tener conto non solo dei contributi effettivamente versati entro tale data, ma anche di quelli versati successivamente in base alla normativa fiscale e contributiva vigente, purché riferiti all’anno 1999. Sono quindi da considerare utili anche i contributi corrisposti dai professionisti in occasione della dichiarazione dei redditi del 1999.

Dichiarazione di responsabilità dei soggetti interessati

Per i contributi riferiti al 1999 versati successivamente, i soggetti interessati devono rilasciare una dichiarazione di responsabilità in cui indichino l’ammontare del reddito imponibile 1999, in relazione al quale saranno corrisposti, entro i termini previsti per il pagamento delle imposte relative a quell’anno, i contributi previdenziali e assistenziali.

Interpretazione dell’art. 3 sulle organizzazioni sindacali

Ai fini dell’art. 3, comma 1, la locuzione "organizzazioni sindacali dei lavoratori" viene interpretata in senso ampio e comprende anche i rappresentanti delle associazioni dei lavoratori autonomi rappresentate nel Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS. La circolare richiama, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL e CIDA, e, tra quelli dei lavoratori autonomi, CONFCOMMERCIO, COLDIRETTI, CONFARTIGIANATO, CNA e CASA.

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