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Risoluzione

Risoluzione n. 17 del 1/02/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione esamina gli effetti di una scissione parziale e di una fusione sull’opzione per il consolidato nazionale: conferma la prosecuzione del regime tra la società risultante dalla riorganizzazione e XXX COMMERCIALE S.r.l. e ritiene valida l’opzione, già dal 2006, tra la neo-costituita XXX HOLDING S.p.A. e XXX TRASPORTI S.p.A., fermo il controllo antielusivo dell’Amministrazione.

Consolidato nazionale ex art. 117 Tuir e operazioni straordinarie

Consolidato nazionale e operazioni straordinarie nel Gruppo XXX

La risoluzione affronta gli effetti, ai fini del regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del Tuir, di una riorganizzazione societaria che ha coinvolto una consolidante e più società controllate. Il documento chiarisce se, a seguito di scissione parziale e fusione, il consolidato possa proseguire o debba interrompersi, e se una società beneficiaria di scissione, costituita alla fine del 2005 con effetti dal 1 gennaio 2006, possa esercitare l’opzione già per il periodo d’imposta 2006.

Quadro fattuale

Prima della riorganizzazione, il Gruppo XXX risultava articolato nel seguente modo:

  • XXX HOLDING S.p.A. controllava al 60% XXX TRASPORTI S.p.A.;
  • XXX HOLDING S.p.A. controllava al 100% XXX S.p.A.;
  • XXX S.p.A. controllava al 100% XXX COMMERCIALE S.r.l.

La società istante riferisce che:

  • nel 2004 era stata esercitata congiuntamente, dalla holding e dalle tre controllate, l’opzione per il consolidato nazionale ex art. 117 Tuir;
  • in data 7 dicembre 2005 era stata deliberata una scissione, formalizzata con atto del 23 dicembre 2005 e iscritta nel Registro delle imprese con effetto dal 1 gennaio 2006;
  • a seguito della scissione parziale, alla beneficiaria di nuova costituzione, denominata XXX HOLDING S.p.A., era stata assegnata la partecipazione del 60% in XXX TRASPORTI S.p.A.;
  • la scissa aveva incorporato la controllata al 100% XXX S.p.A., assumendone la denominazione;
  • il 19 giugno 2006 la nuova XXX HOLDING S.p.A. aveva presentato comunicazione di esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale con XXX TRASPORTI S.p.A.

Tutti gli esercizi sociali delle società coinvolte coincidono con l’anno solare.

Quesiti del contribuente

La società istante chiedeva conferma:

  • della prosecuzione dell’opzione esercitata nel 2004 tra XXX S.p.A. (già XXX HOLDING S.p.A.) e XXX COMMERCIALE S.r.l.;
  • della regolarità ed efficacia dell’opzione esercitata nel 2006 tra XXX HOLDING S.p.A. e XXX TRASPORTI S.p.A., sostenendo che la regola della circolare n. 10/E del 16 marzo 2005 sulle società neo-costituite non si applichi, poiché la nuova holding era stata costituita con atto del 23 dicembre 2005 ma con effetto dal 1 gennaio 2006.

Valutazione dell’Agenzia: prosecuzione del consolidato dopo la scissione e la fusione

L’Agenzia richiama l’art. 124 del Tuir e il D.M. 9 giugno 2004, che disciplinano gli effetti delle operazioni straordinarie sul consolidato nazionale, distinguendo i casi in cui il regime prosegue da quelli in cui si interrompe prima della scadenza del triennio.

Con riferimento al primo quesito, l’Amministrazione evidenzia due regole rilevanti:

  • l’art. 11, comma 6, del D.M. 9 giugno 2004 stabilisce che la scissione parziale della consolidante non modifica gli effetti derivanti dall’opzione alla tassazione di gruppo, purché restino rispettati i requisiti dell’art. 117, comma 1, del Tuir;
  • l’art. 11, comma 2, del medesimo decreto prevede che la fusione tra la consolidante e una o più consolidate estingue la tassazione di gruppo tra i soggetti coinvolti, senza gli effetti di cui all’art. 124 del Tuir.

In applicazione di tali norme, e in coerenza con la circolare n. 10 del 16 marzo 2005, la risoluzione afferma che:

  • la scissione parziale di XXX S.p.A. (già XXX HOLDING S.p.A.) non fa venir meno il consolidato con XXX COMMERCIALE S.r.l., se permangono i requisiti dell’art. 117, comma 1, Tuir;
  • la fusione per incorporazione di XXX S.p.A. nella scissa determina la cessazione del consolidato tra tali due società, ma non incide sul rapporto di consolidamento tra la consolidante e XXX COMMERCIALE S.r.l.;
  • il trasferimento della partecipazione nella XXX TRASPORTI S.p.A. dalla scissa alla beneficiaria XXX HOLDING S.p.A. fa venire meno il requisito del controllo ex art. 117, comma 1, Tuir, con conseguente fuoriuscita di XXX TRASPORTI S.p.A. dall’area di consolidamento e applicazione degli effetti di cui all’art. 124 Tuir.

Valutazione dell’Agenzia: opzione della neo-costituita holding dal 2006

Sul secondo quesito, la risoluzione richiama l’art. 120, comma 2, del Tuir, secondo cui il requisito del controllo deve sussistere sin dall’inizio di ciascun esercizio cui si riferisce l’opzione.

Viene inoltre richiamata la circolare n. 53/E del 20 dicembre 2004, che afferma in via generale che l’opzione in qualità di controllante è preclusa alle società neo-costituite nel corso dell’esercizio, potendo esse esercitarla come consolidante a partire dall’esercizio successivo alla costituzione.

Nel caso concreto, però, l’Agenzia rileva che la beneficiaria XXX HOLDING S.p.A.:

  • è stata costituita con atto del 23 dicembre 2005;
  • è stata iscritta nel Registro delle imprese con effetto dal 1 gennaio 2006.

Ne deriva che il requisito del controllo non si è realizzato “nel corso dell’esercizio”, ma sussiste fin dall’inizio del periodo d’imposta 1 gennaio-31 dicembre 2006. Per questo motivo, l’Amministrazione conclude che XXX HOLDING S.p.A. può esercitare con XXX TRASPORTI S.p.A. l’opzione per il consolidato nazionale già a partire dal 2006, senza dover attendere l’esercizio successivo alla costituzione.

Clausola antielusiva

La risoluzione precisa infine che resta impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 37-bis, comma 2, del D.P.R. 600/1973, per verificare se le operazioni straordinarie compiute nell’ambito della riorganizzazione del Gruppo XXX abbiano carattere elusivo e siano quindi censurabili.

Esito complessivo

La risposta dell’Agenzia è dunque positiva su entrambi i profili principali:

  • il consolidato con XXX COMMERCIALE S.r.l. prosegue nonostante la scissione parziale e la successiva fusione;
  • la nuova XXX HOLDING S.p.A. può validamente aderire al consolidato con XXX TRASPORTI S.p.A. già per il periodo d’imposta 2006.

Resta tuttavia ferma la possibilità per l’Amministrazione di sindacare l’operazione sotto il profilo dell’eventuale elusività.

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