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Risoluzione

Risoluzione n. 16 del 1/02/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la cessione dei veicoli non può beneficiare dell'esenzione IVA ex art. 10, n. 27-quinquies, del DPR 633/1972 quando l'indetraibilità dell'imposta deriva dalla dispensa dagli adempimenti formali ex art. 36-bis. L'esenzione resta applicabile solo nei casi di integrale indetraibilità prevista dalle norme ordinarie sulla detrazione (artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2).

Trattamento IVA della cessione di veicoli nell'attività di credito al consumo con dispensa ex art. 36-bis

Trattamento IVA della cessione di veicoli nell’attività di credito al consumo con dispensa ex art. 36-bis

La risoluzione affronta il regime IVA applicabile alla cessione di autovetture utilizzate nell’ambito dell’attività di "credito al consumo" svolta da una società che opera anche nel leasing finanziario e nel factoring. Il tema centrale è se, in presenza di indetraibilità dell’IVA sugli acquisti conseguente alla dispensa dagli adempimenti formali ex art. 36-bis del DPR 633/1972, possa applicarsi l’esenzione di cui all’art. 10, n. 27-quinquies, del medesimo decreto.

Quesito posto dall’istante

La società istante svolge tre attività, gestite con contabilità separata ai sensi dell’art. 36, terzo comma, del DPR 633/1972:

  • credito al consumo;
  • leasing finanziario;
  • factoring.

Con riferimento al credito al consumo, l’attività è esente da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 1), e la società ha anche esercitato l’opzione per la dispensa dagli adempimenti formali prevista dall’art. 36-bis.

L’attività esente genera tuttavia, in via occasionale, anche operazioni imponibili. Per i veicoli impiegati in tale ambito, la società non detrae l’IVA sugli acquisti sia perché le operazioni a valle sono prevalentemente esenti, sia per effetto della dispensa ex art. 36-bis, comma 2.

L’istante chiede quindi se, al momento della cessione di tali veicoli, debba applicarsi l’esenzione IVA dell’art. 10, n. 27-quinquies, che riguarda i beni per i quali l’imposta non è stata integralmente detratta ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2, oppure se l’opzione per la dispensa contabile impedisca comunque l’applicazione dell’esenzione.

Tesi dell’istante

La società sostiene che la tassazione ordinaria delle cessioni, nonostante l’IVA sugli acquisti non sia detraibile, determinerebbe una duplicazione dell’imposta e sarebbe in contrasto con la logica della sesta Direttiva, che prevede esenzioni per beni destinati ad attività esenti quando non vi sia stato diritto alla deduzione.

Secondo l’istante, il presupposto per l’esenzione ex art. 10, n. 27-quinquies, dovrebbe essere proprio lo svolgimento di un’attività esente che non ha consentito la detrazione dell’IVA assolta all’acquisto, anche se tale indetraibilità deriva dalla dispensa ex art. 36-bis.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ricorda innanzitutto che l’opzione ex art. 36-bis consente la dispensa:

  • dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, con esclusione di quelle di cui all’art. 10, nn. 11), 18) e 19);
  • ma non dagli altri obblighi IVA, che restano fermi per le operazioni diverse, per la registrazione degli acquisti e per gli altri adempimenti previsti dal decreto IVA;
  • resta inoltre fermo il rilascio della fattura quando richiesta dal cliente.

Alla dispensa consegue, ai sensi dell’art. 36-bis, comma 2, l’indetraibilità totale dell’IVA sugli acquisti complessivamente effettuati dal soggetto passivo, anche con riferimento ad operazioni che, in assenza dell’opzione, avrebbero dato diritto alla detrazione secondo gli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2.

L’Agenzia afferma che, in linea generale e in coerenza con il principio di neutralità dell’IVA, il bene che ha scontato un’indetraibilità integrale per effetto delle regole ordinarie può beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 10, n. 27-quinquies.

Tuttavia, la previsione dell’art. 36-bis, comma 2, ha natura speciale, essendo legata a un regime opzionale scelto dal contribuente. Tale indetraibilità deriva infatti da una scelta del soggetto passivo e ha natura diversa rispetto a quella che nasce dall’applicazione delle norme ordinarie sulla detrazione.

Motivi del diniego all’esenzione

Secondo l’Agenzia, l’indetraibilità derivante dalla dispensa ex art. 36-bis non è tra i presupposti espressamente considerati dall’art. 10, n. 27-quinquies. La norma, infatti, richiama soltanto l’indetraibilità totale derivante dagli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2.

Ne consegue che tale indetraibilità speciale non consente di applicare l’esenzione alle operazioni attive di cessione dei beni.

L’Agenzia aggiunge che non è possibile estendere in via interpretativa l’ambito dell’art. 10, n. 27-quinquies, anche perché il legislatore ha individuato in modo specifico le fattispecie in cui l’art. 36-bis produce effetti sulla tassazione delle operazioni a valle, richiamando l’art. 2, secondo comma, n. 4).

Conclusione sul caso concreto

Nel caso esaminato, le cessioni dei veicoli effettuate dalla società e riferite all’attività di credito al consumo, nella quale vengono svolte anche operazioni imponibili, non possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, n. 27-quinquies, del DPR 633/1972.

Pertanto, il trattamento IVA corretto non è l’esenzione, ma la tassazione ordinaria della cessione.

Riferimenti richiamati nel documento

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, n. 1) e n. 27-quinquies;
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 36, terzo comma;
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 36-bis;
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2;
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, secondo comma, n. 4);
  • circolare 24 dicembre 1997, n. 328, parte 1.1.2;
  • sesta Direttiva, art. 13, parte B, lett. C);
  • D.M. 26 aprile 2001, n. 209, art. 4, comma 1, ultimo periodo.

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