Sentenza n. 820/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 22.12.2025, recante la reiezione dell’istanza di rinnovo di posteggio per disabili personalizzato, ai sensi dell’art. 381, comma 5, del d.p.r. n. 495/1992; nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del posteggio per disabili personalizzato in prossimità dell’abitazione
Esito
Favorevole al ricorrente (persona con disabilità)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, persona invalida con grave difficoltà motoria, ha impugnato il provvedimento comunale del 22 dicembre 2025 che aveva respinto la domanda di rinnovo del posteggio riservato ad personam, presentata ai sensi dell’art. 381, comma 5, d.P.R. n. 495/1992, chiedendone l’annullamento e il risarcimento del danno. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale e per erroneità della notificazione, chiedendo comunque il rigetto. Nelle more, l’amministrazione ha annullato d’ufficio il diniego ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e ha disposto il ripristino dello stallo riservato a tempo indeterminato, riconoscendo la permanenza della grave difficoltà motoria. La ricorrente ha quindi insistito per la rifusione delle spese. La domanda risarcitoria è stata formulata in termini generici.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni processuali del Comune. La procura speciale, rilasciata su foglio separato prima dell’instaurazione del giudizio, conteneva gli elementi necessari a individuare la controversia ed era pertanto valida ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. L’errore nella notificazione del ricorso comportava una nullità, non l’irricevibilità, poiché la costituzione in giudizio dell’amministrazione irritualmente intimata aveva sanato il vizio ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a. Quanto all’azione demolitoria, il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’annullamento d’ufficio del diniego e il ripristino del posteggio avevano integralmente soddisfatto l’utilità perseguita con il ricorso. La domanda di risarcimento è stata respinta perché del tutto generica. Le spese sono state poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione della fondatezza dell’azione demolitoria, per € 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 381, comma 5, d.P.R. n. 495/1992
Disciplina il rilascio del posteggio riservato personalizzato per persone con disabilità; il provvedimento impugnato riguardava il diniego di rinnovo di tale posteggio.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Ha costituito la base normativa dell’annullamento d’ufficio del diniego da parte del Comune, intervento che ha soddisfatto la pretesa demolitoria della ricorrente.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Richiede la procura speciale e consente che essa sia rilasciata su foglio separato purché contenga gli elementi necessari a individuare la controversia; nel caso concreto la procura è stata ritenuta valida.
art. 44, comma 3, c.p.a.
La costituzione in giudizio della parte irritualmente intimata sana la nullità della notificazione del ricorso, senza determinarne l’irricevibilità.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione adotta, nelle more del giudizio, un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa azionata.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di annullamento, l’amministrazione annulla d’ufficio l’atto impugnato e adotta una misura integralmente satisfattiva dell’utilità perseguita dal ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La procura speciale rilasciata su foglio separato prima dell’instaurazione del giudizio è valida se contiene elementi sufficienti a identificare il provvedimento impugnato, l’amministrazione resistente e l’autorità giudiziaria adita.
- L’erronea notificazione del ricorso determina una nullità sanabile, e non l’irricevibilità, quando la parte irritualmente intimata si costituisce in giudizio, ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a.
- La domanda risarcitoria proposta in modo del tutto generico deve essere respinta per difetto di specificità, anche quando l’azione di annullamento sia divenuta improcedibile o abbia determinato la cessazione della materia del contendere per autotutela dell’amministrazione.
- Quando l’amministrazione adotta in autotutela un atto satisfattivo della pretesa azionata, le spese possono essere poste a suo carico sulla base della soccombenza virtuale, ove risulti la fondatezza dell’azione demolitoria.
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