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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26716/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la decisione di estradizione lamentando: 1) errata qualificazione dei fatti come delitto di associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990), sostenendo che i fatti dimostrerebbero al più concorso nello spaccio e non un’organizzazione apicale; 2) mancata valutazione del rischio di impossibilità di riabilitazione e di discriminazioni razziali negli USA in caso di condanna all'ergastolo, con richiesta che la Corte di appello avesse acquisito informazioni sulle possibilità rieducative e di liberazione anticipata negli Stati Uniti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente valutato la documentazione (RED NOTICE, mandato di arresto, dichiarazioni giurate e affidavit DEA) come sufficiente per la 'base ragionevole' richiesta dal trattato USA-Italia per l'estradizione; ha confermato la sussumibilità dei fatti nell'ipotesi di associazione finalizzata al narcotraffico ai fini della consegna (limitando l'estradizione a tale fattispecie e non al reato relativo all'uso di un mezzo di comunicazione, non previsto in Italia). Sulla questione del rischio di trattamento inumano o della mancata possibilità di riabilitazione lamentata dal ricorrente la Corte ha ritenuto insufficienti le allegazioni generiche senza fonti internazionali affidabili e quindi non ha ravvisato ostacolo all'estradizione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma italiana che punisce le associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che i fatti descritti nell'atto di estradizione siano compatibili con tale fattispecie ai fini della verifica di doppia incriminabilità.

  • Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, art. X, par. 3, lett. b)

    Richiede la verifica di una 'base ragionevole' in ordine al reato contestato: la Corte italiana deve accertare che la relazione sommaria consenta di ritenere probabile, secondo il sistema processuale dello Stato richiedente, la responsabilità dell'estradando; non è tenuta a riesaminare compiutamente la consistenza probatoria.

  • Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, art. II

    Principio di doppia incriminabilità: richiesto che il fatto sia sanzionato in entrambi gli ordinamenti, non necessariamente con identica qualificazione normativa o identico trattamento sanzionatorio.

  • Legge 16 marzo 2009, n. 25 (ratifica e esecuzione dell'Accordo 3 maggio 2006)

    Norma di ratifica degli accordi che modificano il trattato di estradizione con gli USA; richiamata per l'ambito applicativo del regime di estradizione.

  • art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990

    Riferita nel ricorso come possibile aggravante per l'entità della quantità di stupefacente; la Corte ha ritenuto che l'ingente quantità possa essere rilevante ma non pregiudica la qualificazione associativa accertata dall'autorità di merito.

  • art. 27, secondo comma, Cost.

    Richiamato dal ricorrente in ordine al divieto di pene contrarie al principio di umanità; la Corte ha comunque richiesto elementi concreti e fonti affidabili per ritenere che l'estradizione si risolva in trattamento inumano o degradante.

  • art. 3 CEDU

    Parametro per valutare il rischio di trattamenti inumani o degradanti: la Corte ha precisato che occorrono elementi da fonti internazionali affidabili per tali valutazioni, altrimenti l'onere probatorio grava sul ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di estradizione verso gli USA la verifica italiana si limita a una 'base ragionevole' (non a un riesame pieno delle prove): la relazione sommaria e gli atti trasmessi devono rendere probabile, nel sistema del Paese richiedente, la responsabilità dell'estradando.
  • Il requisito della doppia incriminabilità non richiede perfetta corrispondenza normativa fra ordinamenti, ma che i fatti siano sanzionabili in entrambi gli ordinamenti.
  • La possibilità che il sistema giudiziario statunitense preveda pene detentive a vita non costituisce di per sé ostacolo all'estradizione quando esistono istituti interni (parole, clemenza, misure di libertà anticipata) che rendono non certo il carattere irreversibile della pena; per opporre tale rischio occorrono elementi concreti e fonti internazionali affidabili.
  • Le censure sulla qualificazione giuridica dei fatti sollevate dall'estradando devono evitare di trasformarsi in un tentativo di rinnovare il giudizio di merito: la Corte italiana non sostituisce il procedimento penale dello Stato richiedente nella valutazione della colpevolezza.
  • Per contestare l'estradizione con argomenti relativi a trattamenti inumani o discriminazioni è necessario allegare e documentare fatti tramite fonti internazionali attendibili; affermazioni generiche o ipotetiche sono insufficienti.

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