Cassazione Penale, Sentenza n. 26716/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la decisione di estradizione lamentando: 1) errata qualificazione dei fatti come delitto di associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990), sostenendo che i fatti dimostrerebbero al più concorso nello spaccio e non un’organizzazione apicale; 2) mancata valutazione del rischio di impossibilità di riabilitazione e di discriminazioni razziali negli USA in caso di condanna all'ergastolo, con richiesta che la Corte di appello avesse acquisito informazioni sulle possibilità rieducative e di liberazione anticipata negli Stati Uniti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente valutato la documentazione (RED NOTICE, mandato di arresto, dichiarazioni giurate e affidavit DEA) come sufficiente per la 'base ragionevole' richiesta dal trattato USA-Italia per l'estradizione; ha confermato la sussumibilità dei fatti nell'ipotesi di associazione finalizzata al narcotraffico ai fini della consegna (limitando l'estradizione a tale fattispecie e non al reato relativo all'uso di un mezzo di comunicazione, non previsto in Italia). Sulla questione del rischio di trattamento inumano o della mancata possibilità di riabilitazione lamentata dal ricorrente la Corte ha ritenuto insufficienti le allegazioni generiche senza fonti internazionali affidabili e quindi non ha ravvisato ostacolo all'estradizione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma italiana che punisce le associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che i fatti descritti nell'atto di estradizione siano compatibili con tale fattispecie ai fini della verifica di doppia incriminabilità.
Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, art. X, par. 3, lett. b)
Richiede la verifica di una 'base ragionevole' in ordine al reato contestato: la Corte italiana deve accertare che la relazione sommaria consenta di ritenere probabile, secondo il sistema processuale dello Stato richiedente, la responsabilità dell'estradando; non è tenuta a riesaminare compiutamente la consistenza probatoria.
Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, art. II
Principio di doppia incriminabilità: richiesto che il fatto sia sanzionato in entrambi gli ordinamenti, non necessariamente con identica qualificazione normativa o identico trattamento sanzionatorio.
Legge 16 marzo 2009, n. 25 (ratifica e esecuzione dell'Accordo 3 maggio 2006)
Norma di ratifica degli accordi che modificano il trattato di estradizione con gli USA; richiamata per l'ambito applicativo del regime di estradizione.
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
Riferita nel ricorso come possibile aggravante per l'entità della quantità di stupefacente; la Corte ha ritenuto che l'ingente quantità possa essere rilevante ma non pregiudica la qualificazione associativa accertata dall'autorità di merito.
art. 27, secondo comma, Cost.
Richiamato dal ricorrente in ordine al divieto di pene contrarie al principio di umanità; la Corte ha comunque richiesto elementi concreti e fonti affidabili per ritenere che l'estradizione si risolva in trattamento inumano o degradante.
art. 3 CEDU
Parametro per valutare il rischio di trattamenti inumani o degradanti: la Corte ha precisato che occorrono elementi da fonti internazionali affidabili per tali valutazioni, altrimenti l'onere probatorio grava sul ricorrente.
Massime di principio
- In materia di estradizione verso gli USA la verifica italiana si limita a una 'base ragionevole' (non a un riesame pieno delle prove): la relazione sommaria e gli atti trasmessi devono rendere probabile, nel sistema del Paese richiedente, la responsabilità dell'estradando.
- Il requisito della doppia incriminabilità non richiede perfetta corrispondenza normativa fra ordinamenti, ma che i fatti siano sanzionabili in entrambi gli ordinamenti.
- La possibilità che il sistema giudiziario statunitense preveda pene detentive a vita non costituisce di per sé ostacolo all'estradizione quando esistono istituti interni (parole, clemenza, misure di libertà anticipata) che rendono non certo il carattere irreversibile della pena; per opporre tale rischio occorrono elementi concreti e fonti internazionali affidabili.
- Le censure sulla qualificazione giuridica dei fatti sollevate dall'estradando devono evitare di trasformarsi in un tentativo di rinnovare il giudizio di merito: la Corte italiana non sostituisce il procedimento penale dello Stato richiedente nella valutazione della colpevolezza.
- Per contestare l'estradizione con argomenti relativi a trattamenti inumani o discriminazioni è necessario allegare e documentare fatti tramite fonti internazionali attendibili; affermazioni generiche o ipotetiche sono insufficienti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26479/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26480/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26483/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26484/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26485/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26486/2025 del 21/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →