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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13162/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per evasione dell'imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive relativa all'anno d'imposta 2015. Secondo l'Ufficio, il gestore di un esercizio commerciale collegato contrattualmente a un bookmaker maltese privo di concessione e autorizzazione in Italia aveva raccolto e trasferito all'estero somme a titolo di scommesse, operando in Italia come centro di trasmissione dati senza collegamento al totalizzatore nazionale. I contribuenti hanno impugnato l'accertamento e, dopo il rigetto in primo e in secondo grado, hanno proposto ricorso per cassazione con dieci motivi: nullità per mancata traduzione degli atti in inglese; erronea determinazione della base imponibile e dell'aliquota; violazione delle regole sull'onere della prova nel processo tributario; carenze motivazionali e istruttorie; insussistenza del presupposto territoriale e soggettivo dell'imposta; illegittimità della pretesa anche alla luce delle modifiche normative sul regime delle scommesse e della dedotta inoffensività dell'attività del bookmaker; non debenza delle sanzioni per asserita obiettiva incertezza normativa; richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE su vari profili di compatibilità unionale e di libertà di stabilimento e prestazione di servizi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi preliminari e quelli concernenti asseriti vizi della sentenza di appello, perché le relative questioni non risultavano effettivamente decise dalla CGT di secondo grado e il ricorso difettava di specificità, non essendo stato trascritto né allegato l'atto di appello. Ha poi disatteso i motivi di merito sull'imposta unica, richiamando la giurisprudenza consolidata che riconosce i presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali del tributo nei confronti sia del gestore/ricevitoria sia del bookmaker estero privo di concessione, in rapporto di solidarietà paritetica, escludendo profili di doppia imposizione, natura sanzionatoria o contrasto con il diritto UE. Ha inoltre escluso l'esimente per obiettiva incertezza normativa, limitata alle annualità precedenti alla disciplina interpretativa del 2010 e quindi non invocabile per il 2015, e ha negato la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, al pagamento di somma per responsabilità aggravata e, nei confronti della ricorrente, anche al pagamento di ulteriori somme in favore della cassa delle ammende, oltre agli effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 2, 3, 4, 5

    viene evocato come parametro dei diversi vizi dedotti, ma la Corte ritiene le censure in parte inammissibili e in parte infondate per difetto di specificità o perché contrastate da giurisprudenza consolidata.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria dopo la proposta di definizione anticipata.

  • art. 3, comma 1, d.m. n. 110 del 2023

    richiamato per evidenziare il superamento dei limiti dimensionali del ricorso.

  • Reg. CE n. 2020/1784

    invocato dai ricorrenti in relazione alla mancata traduzione degli atti, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a tutela del diritto di difesa, ma la censura è respinta o dichiarata inammissibile.

  • art. 23 Cost.

    invocato in relazione alla pretesa tributaria e alla base imponibile.

  • art. 53 Cost.

    invocato in relazione alla capacità contributiva e all'imposizione sull'imposta unica.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per sostenere la violazione dell'onere della prova nel processo tributario, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011

    richiamato per contestare il metodo induttivo di determinazione della base imponibile.

  • art. 5 del d.P.R. n. 66/2002

    richiamato dai ricorrenti in tema di tenuta e conservazione della documentazione contabile.

  • art. 18 l. n. 689/1981

    invocato per sostenere la necessaria terzietà dell'autorità preposta alla disamina degli scritti difensivi; la censura non è esaminata nel merito per difetto di specificità.

  • artt. 4 e 5 Convenzione OCSE

    invocati per sostenere l'assenza del presupposto territoriale e il divieto di doppia imposizione, ma la Corte richiama il proprio orientamento contrario.

  • art. 1 e art. 3 l. n. 504/1998

    letto nel senso già chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità: l'imposta unica si applica anche al bookmaker estero privo di concessione che gestisca scommesse sul territorio italiano.

  • art. 1, comma 66, lett. a), l. n. 220/2010

    si interpreta nel senso che

    disposizione interpretativa che ha esplicitato la soggettività passiva dell'imposta anche per il bookmaker estero privo di concessione, superando l'incertezza preesistente.

  • art. 1, comma 644, l. n. 190/2014

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina del settore giochi e scommesse e alla pretesa legittimazione dell'attività transfrontaliera.

  • art. 1, comma 926, l. n. 208/2015

    invocato dai ricorrenti insieme alla legge di stabilità 2015 per sostenere la legittimazione del bookmaker comunitario e dei centri affiliati.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di sanzioni e possibile esimente.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472/1997

    richiamato in tema di sanzioni amministrative tributarie.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    l'esimente per obiettiva incertezza normativa è riconosciuta solo per il periodo anteriore alla disciplina interpretativa del 2010 e non per l'anno d'imposta 2015.

  • art. 10, comma 3, l. n. 212/2000

    richiamato a sostegno della non debenza delle sanzioni per incertezza normativa oggettiva.

  • art. 12 l. n. 212/2000

    richiamato in relazione ai principi del contraddittorio e dell'azione amministrativa nel procedimento tributario.

  • artt. 49, 56, 107 e 109 TFUE

    invocati per chiedere rinvio pregiudiziale sulla compatibilità della disciplina nazionale con le libertà fondamentali e le regole sugli aiuti di Stato.

  • art. 267 TFUE

    richiamato per chiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenuto non necessario.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    richiamato nel quadro della dedotta incompatibilità con l'IVA; la Corte esclude il contrasto.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato per la condanna a responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la declaratoria sui presupposti del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se investe questioni che non risultano effettivamente decise dalla sentenza impugnata e il ricorso non consente di verificare, con adeguata specificità, che le stesse siano state ritualmente devolute in appello, specie se l'atto di gravame non è trascritto né allegato.
  • L'imposta unica sulle scommesse si applica anche quando l'attività di raccolta sia svolta in Italia tramite un centro di trasmissione dati collegato a un bookmaker estero privo di concessione: i presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali sussistono, con responsabilità solidale paritetica tra gestore e bookmaker.
  • L'imposta unica sulla raccolta delle scommesse non ha natura sanzionatoria e non è assimilabile a un tributo armonizzato; pertanto non si configura, per il periodo considerato, un contrasto con la direttiva IVA né un divieto di doppia imposizione che impedisca la pretesa tributaria.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa tributaria opera solo in presenza di un effettivo e non superabile dubbio interpretativo e, nel settore dell'imposta unica sulle scommesse, non è invocabile per le annualità successive alla disciplina interpretativa che ha chiarito la soggettività passiva del bookmaker estero.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione unionale sia già stata definita in modo completo e il diritto vivente consenta la decisione della controversia senza ulteriori chiarimenti.
  • Le doglianze in materia tributaria devono confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza di merito; censure astratte o avulse dal contenuto precettivo della decisione non superano il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicatoRinvio pregiudiziale

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