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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04253/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava il rimborso, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 212/2000, degli oneri fideiussori sostenuti per ottenere rimborsi trimestrali IVA anticipati ex art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972, relativi ai primi due trimestri del 2010. La società aveva chiesto il rimborso di tali oneri e, formato il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, aveva impugnato il diniego; i giudici di merito avevano accolto la domanda. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la sentenza di appello non si fosse pronunciata sulla mancata prova della quantificazione dei crediti chiesti a rimborso; con il secondo, subordinato, ha dedotto violazione dell'art. 8, comma 4, l. n. 212/2000, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 109 TUIR, assumendo che la contribuente non avesse provato che gli oneri fideiussori fossero proprio quelli sostenuti per le garanzie richieste dall'Ufficio per ottenere i rimborsi IVA e non, invece, costi relativi ad altre fideiussioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché il giudice di appello aveva in realtà esaminato il tema della quantificazione degli oneri rimborsabili e ne aveva esplicitato le ragioni di rigetto; la censura, sotto l'apparenza dell'omessa pronuncia, mirava in realtà a contestare il merito dell'accertamento, profilo non scrutinabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, poiché anch'esso sollecitava una nuova valutazione di fatto circa la natura e l'inerenza degli oneri fideiussori sopportati dalla contribuente, attività preclusa nel giudizio di legittimità. In applicazione della disciplina sul procedimento accelerato, ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore somma prevista dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., qualificando la scelta di non aderire alla proposta come condotta idonea a integrare abuso del processo nei casi in cui il ricorso risulti manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 4, L. 212/2000

    consente il rimborso degli oneri fideiussori sostenuti dal contribuente per ottenere rimborsi tributari anticipati, purché ne sia provata la riferibilità alla specifica garanzia richiesta dall'Ufficio.

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972

    norma che disciplina i rimborsi IVA anticipati e le relative garanzie fideiussorie.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non si sia affatto pronunciato sul tema devoluto; non sussiste quando la questione sia stata comunque esaminata in motivazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione è stata esclusa.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    usato come parametro del vizio processuale denunciato, respinto perché la censura era in realtà di merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la regola dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che il motivo, pur formalmente fondato sulla prova, miri a un riesame del fatto.

  • art. 109 TUIR

    richiamato dalla ricorrente in tema di deducibilità/inerenza dei costi, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché fattuale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma sul procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

  • art. 96 c.p.c., commi 3 e 4

    applicata per la condanna ulteriore della parte ricorrente, valorizzando la mancata adesione alla proposta confermata poi dalla decisione finale come indice di abuso del processo.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice non abbia affatto esaminato la domanda o il motivo devoluto; se la questione è stata trattata in motivazione, la censura che contesta il risultato raggiunto attacca il merito e non è ammissibile in cassazione.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare un nuovo accertamento di fatto sulla natura, sull'inerenza o sulla quantificazione dei costi rimborsabili, poiché tali valutazioni appartengono al giudice di merito.
  • Chi chiede il rimborso di oneri fideiussori ex art. 8, comma 4, l. n. 212/2000 deve dimostrare la riferibilità delle spese alla specifica garanzia richiesta per l'ottenimento del rimborso tributario; tuttavia la critica in cassazione deve restare nei limiti del vizio di legge e non trasformarsi in riesame del fatto.
  • Nel procedimento accelerato previsto dall'art. 380-bis c.p.c., la mancata adesione a una proposta di definizione che venga poi confermata può giustificare la condanna per responsabilità aggravata quando il ricorso risulti manifestamente infondato o inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoAbuso del diritto

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