Deliberazione n. 690 del 13/11/2025
Provvedimento del 13 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due determinazioni d’urgenza adottate nei confronti di Telegram FZ-LLC e Grindr LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure disposte mirano a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e a conservarlo, se acquisito in chiaro, per soli fini probatori e con misure idonee a tutelare la riservatezza degli interessati. Il provvedimento si limita alla ratifica dei precedenti atti urgenti, senza indicare sanzioni.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC e Grindr LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, in data 13 novembre 2025, due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Telegram FZ-LLC e Grindr LLC nell’ambito di una segnalazione riconducibile all’art. 144-bis del Codice privacy, relativa alla possibile diffusione senza consenso di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Origine del procedimento e quadro normativo
L’intervento trae origine da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso le due piattaforme indicate. Il provvedimento richiama:
- l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. n. 139/2021 convertito dalla l. n. 205/2021, che attribuisce al Garante il potere di intervenire in casi di c.d. revenge porn;
- la previsione secondo cui il Garante deve decidere entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente l’adozione in via d’urgenza di misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica del Collegio.
Misure urgenti adottate nei confronti delle piattaforme
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con determinazioni nn. 432 e 433 del 10 novembre 2025, ha disposto nei confronti di Telegram FZ-LLC e Grindr LLC:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato sulle rispettive piattaforme;
- la trasmissione del materiale in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Preso atto delle osservazioni formulate e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 10 novembre 2025, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre a quelle già disposte in via urgente.
Punti principali
Segnalazione di revenge porn e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione riconducibile all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Telegram e Grindr. Il Garante richiama la propria competenza a ricevere segnalazioni relative alla possibile diffusione, senza consenso, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Adozione di misure urgenti in via dirigenziale
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente competente ha adottato in urgenza le determinazioni nn. 432 e 433 del 10 novembre 2025. Tali atti hanno ingiunto a Telegram FZ-LLC e Grindr LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale a fini probatori
Alle medesime società è stato prescritto di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione, qualora acquisito in chiaro, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento e solo a fini probatori. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica da parte del Collegio
Nella riunione del 13 novembre 2025 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti adottati il 10 novembre 2025 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti delle due piattaforme.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 13 nov 2025Prescrizioni e divieto del Garante n. 697 del 13/11/2025
- Provvedimento · 13 nov 2025Prescrizioni del Garante n. 695 del 13/11/2025
- Provvedimento · 13 nov 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 669 del 13/11/2025
- Provvedimento · 13 nov 2025Prescrizioni del Garante n. 726 del 13/11/2025
- Provvedimento · 13 nov 2025Deliberazione n. 684 del 13/11/2025
- Provvedimento · 13 nov 2025Deliberazione n. 674 del 13/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →