Sentenza del 28/06/2016 n. 4273 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - IVA - Associazioni sportive dilettantistiche - Agevolazioni fiscali - Attività commerciale - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2007, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto il suo status di ente non commerciale e qualificato come commerciale l'attività esercitata, rideterminando gli imponibili ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA. La ricorrente sosteneva l'illegittimità del metodo utilizzato dai verificatori e contestava la qualificazione commerciale dell'attività, chiedendo l'annullamento dell'atto impositivo. L'Ufficio evidenziava invece la presenza di attività svolte a pagamento, con listini e prezzi di mercato, abbonamenti, lezioni individuali e ingressi giornalieri, nonché la mancata partecipazione degli iscritti alla vita associativa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l'appello dell'associazione e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo l'avviso di accertamento. È stato stabilito che la mera qualificazione formale come associazione sportiva dilettantistica o ente senza scopo di lucro non comporta automaticamente il riconoscimento delle agevolazioni fiscali. L'associazione non ha fornito la prova di svolgere l'attività senza fini di lucro e nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa. Sono state liquidate le spese del giudizio in euro 2.000,00.
Norme richiamate
Art. 4 del D.P.R. n. 633/1972
"...non è sufficiente la sua astratta appartenenza a una delle categorie previste da tali norme, ma è necessario che essa dia prova di svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni da esse imposte."
Le agevolazioni IVA per le associazioni sportive dilettantistiche non spettano automaticamente in ragione della forma o della qualificazione dell'ente, ma richiedono la prova del concreto rispetto dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla norma.
Art. 148 del D.P.R. n. 917/1986, già art. 111
"...gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro ... svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale."
La qualifica di ente associativo o senza scopo di lucro non esclude che singole attività possano essere considerate commerciali e assoggettate a tassazione. Il beneficio fiscale dipende dall'effettivo svolgimento dell'attività secondo i requisiti normativi.
Cassazione civile, sentenza n. 8623/2012
"Affinché un'associazione sportiva dilettantistica possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in materia di Iva e di Irpeg ... non è sufficiente la sua astratta appartenenza a una delle categorie previste da tali norme, ma è necessario che essa dia prova di svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni da esse imposte."
L'onere di dimostrare il possesso e il concreto rispetto dei requisiti per le agevolazioni grava sull'associazione che intende beneficiarne.
Cassazione civile, sentenza n. 22598/2006
Anche le associazioni senza scopo di lucro possono svolgere attività di natura commerciale; pertanto, la loro forma giuridica non determina una generale esenzione fiscale.
Massime di principio
- La qualifica formale di associazione sportiva dilettantistica o di ente senza scopo di lucro non è sufficiente, da sola, per ottenere le agevolazioni fiscali.
- L'associazione deve dimostrare concretamente di operare senza finalità lucrative e di rispettare tutti gli obblighi sostanziali e formali previsti dalla normativa agevolativa.
- La presenza di listini prezzi, abbonamenti, ingressi giornalieri, lezioni individuali e tariffe allineate ai prezzi di mercato costituisce un elemento idoneo a far presumere lo svolgimento di attività commerciale.
- La reale partecipazione degli associati alla vita dell'ente, attraverso assemblee, elezione degli organi direttivi e approvazione dei bilanci, è un indicatore rilevante dell'effettiva natura associativa.
- In caso di contestazione, l'associazione deve conservare e produrre documentazione idonea a provare la democraticità della gestione, la partecipazione degli associati, la corretta tenuta della contabilità e il rispetto delle condizioni previste per il regime agevolato.
- Le attività rese secondo modalità tipicamente imprenditoriali o verso utenti sostanzialmente assimilabili a clienti possono essere riqualificate come commerciali, anche se svolte da un ente formalmente non lucrativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 23 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 24 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 210 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 419 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 841 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →