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Circolare

Circolare numero 119 del 6-5-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la stipula di una convenzione tra INPS e CLACS per la riscossione, tramite bollettini di conto corrente postale, delle quote associative dovute dagli iscritti alle associazioni territoriali aderenti. Vengono indicati avvio del servizio dal 1992, modalità di identificazione e autorizzazione degli associati, scadenze per l’invio dei dati, criteri di riparto dei flussi finanziari, rimborso spese, responsabilità delle parti e durata della convenzione fino al 31 dicembre 1992 con rinnovo tacito.

Convenzione INPS-CLACS per la riscossione delle quote associative con i bollettini contributivi

Convenzione INPS-CLACS per la riscossione delle quote associative

La circolare dà notizia della stipula di una convenzione tra l’INPS e il Coordinamento Nazionale Lavoratori Autonomi del Commercio e dei Servizi (CLACS) per l’esazione delle quote associative tramite i bollettini di conto corrente postale utilizzati per la riscossione dei contributi obbligatori. L’atto disciplina in modo dettagliato avvio del servizio, modalità operative, flussi informativi, regolazione finanziaria, responsabilità e durata.

Ambito della convenzione e soggetti interessati

La convenzione riguarda i titolari di azienda iscritti alle associazioni territoriali aderenti al CLACS, per i quali sussiste l’obbligo delle assicurazioni IVS, di malattia e di natalità. L’INPS accetta l’incarico di riscuotere, a partire dal 1° gennaio 1992, i contributi associativi dovuti dagli iscritti, unitamente ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori previsti dalla normativa richiamata.

Modalità di riscossione e limiti dell’attività INPS

La riscossione delle quote associative avviene con le stesse modalità e con la stessa periodicità previste per i contributi obbligatori dall’art. 2, commi 1 e 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Resta espressamente escluso qualsiasi obbligo dell’INPS di procedere all’esazione coattiva del contributo associativo. La circolare precisa inoltre che l’INPS non assume responsabilità nei rapporti interni o verso terzi derivanti dall’applicazione della convenzione.

Determinazione dell’importo associativo

L’importo del contributo associativo è stabilito annualmente dal CLACS in misura fissa capitaria, anche differenziata per provincia. Tale importo deve essere comunicato all’INPS con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ciascun anno; la misura decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno.

Identificazione degli associati, autorizzazioni e revoche

L’identificazione dei soggetti interessati avviene tramite una procedura di autorizzazione individuale alla riscossione delle quote associative. Il CLACS trasmette alle SAP competenti, con elenco in duplice copia, le autorizzazioni sottoscritte dagli associati, autenticate dall’organizzazione provinciale con firma del responsabile e timbro dell’ente.

Ciascuna autorizzazione deve contenere, tra l’altro, il riferimento espresso alla legge 4 giugno 1973, n. 311 e al servizio di riscossione effettuato dall’INPS unitamente ai contributi obbligatori. Le autorizzazioni presentate nel corso dell’anno, o comunque dopo il 28 gennaio, producono effetti per l’INPS dal periodo successivo. La stessa regola vale per le revoche presentate dopo il 28 gennaio.

Se nel corso dell’anno pervengono all’INPS due o più autorizzazioni riferite a organizzazioni sindacali diverse, l’Istituto non considera nessuna di esse ai fini della riscossione.

Flusso dei dati e supporti magnetici

Per ogni annualità il CLACS trasmette inoltre alla Sede centrale INPS, Servizio EAD, i nastri magnetici contenenti i dati identificativi degli associati e dei soggetti per i quali sia intervenuta revoca dell’autorizzazione o dell’iscrizione. Le scadenze indicate sono il 30 settembre e il 15 novembre dell’anno precedente, con invio della parte residua entro il 18 gennaio dell’anno stesso.

I supporti devono riportare l’identificazione della SAP competente, il comune sede dell’impresa, cognome e nome del titolare, data di nascita, codice INPS d’impresa e relativo controcodice, salvo che per le nuove iscrizioni, indirizzo e CAP della sede dell’impresa e ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.

L’INPS Sede centrale mette a disposizione delle SAP competenti il contenuto dei nastri per la convalida delle autorizzazioni. Entro cinque giorni dal ricevimento dei supporti, la Sede centrale comunica al CLACS l’esito dell’abbinamento e trasmette anche un supporto magnetico con gli scarti. Le operazioni di convalida devono essere completate dalle SAP entro il 14 novembre e il 10 gennaio. La circolare segnala infine che la prima fornitura dei supporti magnetici contenenti i dati degli associati autorizzati sarà effettuata nel mese di settembre 1991.

Regolazione finanziaria tra INPS e CLACS

La disciplina economica prevede che, a partire dall’anno successivo a quello in cui sia ultimata l’acquisizione dei bollettini, gli acconti corrisposti dall’INPS al CLACS siano determinati applicando, per ogni singola SAP, la percentuale risultante dal rapporto tra contributi associativi effettivamente riscossi e contributi posti in esazione relativi alla più recente acquisizione ultimata.

Gli acconti periodici sono corrisposti dall’INPS Sede centrale al CLACS, al netto del rimborso spese e dell’aggio IVA, in quattro rate entro il 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta dagli esercenti attività commerciali. Quando siano disponibili tutti gli elementi necessari, l’INPS trasmette un rendiconto con:

  • ammontare delle quote associative riscosse;
  • importo del rimborso spese e della relativa IVA, calcolati sul numero dei bollettini emessi;
  • acconti corrisposti per l’emissione contributiva;
  • eventuale saldo a credito o a debito del Coordinamento.

Il conguaglio a credito viene versato senza interessi; il conguaglio a debito è portato in detrazione sul primo acconto dovuto per l’anno in corso oppure restituito in caso di disdetta o risoluzione della convenzione. Entro il mese successivo a quello dell’ultima rimessa, l’INPS fornisce inoltre al CLACS l’elenco dei titolari di azienda cui si riferiscono gli importi delle rimesse.

Per il primo anno di applicazione, gli importi relativi ai contributi associativi sono corrisposti dalla Sede centrale INPS al CLACS in misura pari al 50% dell’ammontare delle quote autorizzazioni presentate, senza oneri di interessi o altri titoli. La stessa modalità si applica negli anni successivi qualora l’Istituto non abbia completato l’acquisizione dei bollettini riscossi; gli importi eventualmente emersi successivamente sono corrisposti con i conguagli degli anni successivi.

Rimborso spese e criteri di aggiornamento

Le spese del servizio di esazione sono regolate dalla delibera del Comitato Esecutivo n. 1077 del 19 ottobre 1989 richiamata dalla circolare. Il costo del servizio è calcolato ogni tre anni sulla base dei costi diretti rilevati, includendo la quota di partecipazione alle spese generali annuali determinata dal Comitato Esecutivo.

I costi del primo anno del triennio sono poi aggiornati negli anni successivi secondo la variazione dell’indice del costo della vita per le famiglie degli operai e degli impiegati registrata nell’anno precedente rispetto a quello di efficacia dell’aumento. In assenza dei dati necessari, le spese sono addebitate nella misura dell’anno precedente, con riserva di successivo conguaglio. È prevista la possibilità di rideterminare il costo del servizio anche prima della scadenza triennale se sopravvengono elementi oggettivi che rendano non più corrispondente l’onere sostenuto.

Il rimborso delle spese avviene mediante trattenute sui versamenti da corrispondere e gli importi sono assoggettati alle imposte vigenti al momento della liquidazione. La previsione triennale è fissata, in sede di prima attuazione, al 1° gennaio 1994.

Responsabilità delle parti e oneri economici

L’INPS è esonerato da responsabilità verso i titolari di azienda associati alle associazioni provinciali aderenti al CLACS, anche in caso di contestazione della loro inclusione negli elenchi. Gli eventuali rapporti connessi, compresa la restituzione delle somme versate a titolo di contributi associativi, restano direttamente tra le associazioni provinciali e gli interessati.

Il CLACS dichiara inoltre che l’INPS è sollevato da ogni responsabilità verso terzi, comunque e comunque derivante dall’applicazione della convenzione. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione sono posti a carico del CLACS e delle associazioni provinciali aderenti.

Durata, rinnovo e approvazione ministeriale

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 1992, ferma restando l’efficacia degli adempimenti previsti per date successive. È prevista la tacita rinnovazione di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno tre mesi prima della scadenza.

L’atto convenzionale è inoltre sottoposto all’approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Adempimenti amministrativi interni

Gli adempimenti relativi alla tenuta e definizione dei rapporti finanziari con il CLACS, incluso il rimborso spese dovuto per il servizio, sono affidati direttamente alla Sede centrale INPS - Direzione Centrale per i servizi di Ragioneria e Finanza. Alla convenzione è attribuito il codice "A".

Punti principali

Oggetto della convenzione e decorrenza

L’INPS assume, su affidamento del CLACS, il servizio di esazione delle quote associative dovute dai titolari di azienda iscritti alle associazioni territoriali aderenti. Il servizio decorre dal 1° gennaio 1992 e riguarda i soggetti per i quali sussiste l’obbligo di assicurazioni IVS, malattia e natalità.

Modalità di riscossione e rapporto con i contributi obbligatori

La quota associativa viene riscossa unitamente ai contributi obbligatori IVS, di malattia e di natalità, con le medesime modalità e periodicità previste dall’art. 2 della legge n. 233/1990. L’INPS non ha obbligo di esazione coattiva delle quote associative.

Determinazione della quota associativa e comunicazioni annuali

L’importo del contributo associativo, in misura fissa capitaria e anche differenziata per provincia, è stabilito annualmente dal CLACS e notificato all’INPS entro il 30 novembre di ciascun anno con raccomandata A/R. La misura decorre dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno.

Identificazione degli associati, autorizzazioni e revoche

L’identificazione dei titolari di azienda avviene tramite invio all’INPS delle autorizzazioni sottoscritte dai singoli associati, autenticate dall’organizzazione provinciale. Le autorizzazioni presentate dopo il 28 gennaio producono effetti dall’anno successivo; lo stesso vale per le revoche inviate dopo tale data. Se nel corso dell’anno pervengono più autorizzazioni per organizzazioni sindacali diverse, l’INPS non prende in considerazione alcuna di esse ai fini della riscossione.

Supporti magnetici e scadenze operative

Per ciascun anno il CLACS trasmette alla Sede centrale INPS i supporti magnetici con i dati identificativi degli associati e le eventuali revoche entro il 30 settembre e il 15 novembre dell’anno precedente, nonché la parte residua entro il 18 gennaio dell’anno stesso. L’INPS effettua l’abbinamento e la convalida tramite le SAP competenti, comunicando al CLACS i risultati entro cinque giorni dal ricevimento dei nastri. La prima fornitura dei supporti magnetici è prevista per settembre 1991.

Regolazione finanziaria, acconti e rendicontazione

Gli acconti al CLACS sono determinati in base alla percentuale tra quote effettivamente riscosse e quote poste in esazione, con successiva definizione dei rapporti finanziari a consuntivo. Gli acconti sono corrisposti dall’INPS in quattro rate entro il 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento dei contributi obbligatori. L’INPS trasmette un rendiconto dettagliato con importi riscossi, rimborso spese, IVA, acconti corrisposti ed eventuale saldo. Per il primo anno gli importi sono corrisposti in misura pari al 50% dell’ammontare delle quote autorizzate presentate, senza interessi.

Rimborso spese e aggiornamento del costo del servizio

Le spese del servizio di esazione sono regolate dalla delibera del Comitato Esecutivo n. 1077 del 19 ottobre 1989 e sono calcolate ogni tre anni sulla base dei costi diretti, con aggiornamento secondo l’indice del costo della vita. La prima attuazione della previsione triennale è fissata al 1° gennaio 1994. Il rimborso spese viene trattenuto sui versamenti da corrispondere e assoggettato alle imposizioni fiscali vigenti.

Responsabilità, oneri e durata

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso i titolari di azienda e verso terzi, anche in caso di contestazioni sull’inclusione negli elenchi. I rapporti eventuali, comprese le restituzioni delle somme, restano tra associazioni provinciali e associati. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, sono a carico del CLACS e delle associazioni aderenti. La convenzione dura fino al 31 dicembre 1992 ed è tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta con raccomandata A/R almeno tre mesi prima della scadenza.

Adempimenti centrali e codifica

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari, compreso il rimborso spese, sono curati direttamente dalla Sede centrale INPS - Direzione Centrale per i servizi di Ragioneria e Finanza. Al CLACS è attribuito il codice "A". La convenzione è soggetta all’approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

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