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Circolare

Circolare numero 117 del 4-5-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare ridefinisce, alla luce del nuovo Regolamento di contabilità e per l’esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell’INPS (art. 67), i criteri che le S.A.P. devono seguire per verificare la regolarità contributiva delle ditte ai fini dell’iscrizione negli elenchi, della loro revisione periodica e della partecipazione alle gare e trattative. Viene distinto il requisito richiesto per la prima iscrizione, che presuppone almeno un anno di regolarità contributiva, da quello per il mantenimento nell’elenco, basato sulla correntezza contributiva. La circolare disciplina inoltre le modalità di rilascio delle dichiarazioni, i casi di controversia contributiva, la verifica sugli atti di sede e le indagini integrative in presenza di dubbi.

Nuovi criteri INPS per iscrizione, revisione degli elenchi fornitori e partecipazione a gare e trattative

Nuovi criteri INPS per regolarità contributiva, elenchi fornitori e gare

La circolare prende le mosse dall’approvazione, con delibera consiliare n. 19 del 25.5.1990, del nuovo "Regolamento di contabilità e per l’esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell’INPS", che sostituisce il precedente regolamento del 22.2.1984. In tale quadro, viene ridefinita la disciplina applicabile ai fini dell’iscrizione negli elenchi tenuti dagli Uffici centrali e periferici, della revisione periodica degli elenchi e della partecipazione a gare e trattative, con particolare attenzione alla verifica della posizione contributiva delle ditte.

Ambito di applicazione e distinzione dei casi

La circolare evidenzia che il nuovo art. 67 del R.O.F. richiede valutazioni diverse a seconda della fattispecie considerata:

  • prima iscrizione negli elenchi tenuti dagli Uffici centrali e periferici dell’Istituto, ai sensi dell’art. 67, punto 3, lett. f);
  • revisione periodica degli elenchi, ai sensi dell’art. 67, punto 5;
  • partecipazione a gare e trattative, ai sensi dell’art. 67, punto 11.

La distinzione è centrale perché il requisito richiesto non è identico nei tre casi: per la prima iscrizione occorre una regolarità contributiva protratta nel tempo; per la permanenza negli elenchi è sufficiente la correntezza contributiva; per le gare possono applicarsi controlli sia sulle ditte iscritte sia su quelle non iscritte, in base alla disciplina richiamata.

Prima iscrizione negli elenchi: regolarità da almeno un anno

Per ottenere l’iscrizione negli elenchi, l’attestazione deve certificare che l’impresa è "in regola da almeno un anno" con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali. La circolare precisa che sono da considerare in possesso del requisito le ditte che:

  • abbiano presentato, per i 12 mesi precedenti alla richiesta, le denunce contributive con il pagamento dei relativi saldi alle scadenze di legge;
  • abbiano sanato da almeno 12 mesi eventuali pregresse pendenze non prescritte con l’Istituto.

Per quest’ultima ipotesi il requisito si intende soddisfatto quando, da almeno 12 mesi, risulti:

  • l’integrale pagamento del dovuto, oppure
  • il perfezionamento di una rateazione accordata,
  • con l’ulteriore condizione che non vi siano in atto pratiche per inadempienze contributive.

Le S.A.P. devono comunque verificare la congruità dei versamenti ogni volta che vi siano elementi per possibili raffronti.

Revisione degli elenchi: correntezza contributiva

Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi, la circolare afferma che è necessaria e sufficiente la correntezza contributiva. Tale situazione ricorre quando siano accertati congiuntamente:

  • la correntezza degli adempimenti mensili o comunque periodici;
  • in caso di regolarizzazioni per inadempienze, l’integrale pagamento del dovuto oppure il perfezionamento di una rateazione accordata, o ancora il regolare adempimento delle condizioni previste da speciali norme di sanatoria;
  • l’insussistenza attuale di pratiche per inadempienze contributive;
  • la congruità dei versamenti effettuati, ogni volta che vi siano elementi per possibili raffronti.

La circolare collega espressamente a tale disciplina le ipotesi di "temporanea difficoltà" o di "inadempienza contributiva non continuativa": in tali casi l’Istituto può sospendere la ditta dagli elenchi fino a quando la circostanza ostativa non sia rimossa.

Comunicazioni successive all’attestazione e controversie

Se dopo il rilascio dell’attestazione emergono circostanze idonee a modificare in modo sostanziale la situazione certificata, la Sede deve darne immediata comunicazione al competente Ufficio della Direzione Generale.

La circolare tratta anche il caso in cui tra la ditta e l’Istituto sia pendente una controversia sull’esistenza di un debito contributivo. In tale ipotesi la dichiarazione deve essere comunque rilasciata, ma occorre indicare espressamente la controversia giudiziale o stragiudiziale in corso.

La procedura è estesa anche alle ditte a carattere locale non comprese negli elenchi tenuti dagli Uffici centrali dell’Istituto.

Partecipazione a gare e trattative

Per le ditte iscritte agli elenchi e invitate a partecipare a gare o trattative, è richiesta una dichiarazione di responsabilità attestante la correntezza contributiva secondo i criteri sopra indicati. La circolare specifica che, al momento del primo pagamento, la correntezza deve essere verificata sulla base degli atti esistenti in Sede.

Diversa è la posizione delle ditte che partecipano pur non essendo iscritte negli elenchi, in applicazione della normativa CEE o della previsione di cui all’art. 67, punto 11: in questi casi l’aggiudicazione resta subordinata al preventivo riscontro della regolarità contributiva, da valutare secondo i criteri fissati per la prima iscrizione.

Modalità di verifica e schemi di attestazione

Le attestazioni devono essere predisposte secondo gli schemi di lettera allegati alla circolare. Qualora gli atti necessari non siano temporaneamente disponibili in Sede, come può accadere in operazioni recenti, la verifica dell’aggiornamento degli adempimenti può essere effettuata mediante le quietanze dei versamenti esibite dalla ditta.

Se sussistono motivi di dubbio, devono essere avviati senza ritardo ulteriori approfondimenti, di norma tramite accertatori di reparto.

Contenuto degli schemi allegati

Gli schemi allegati prevedono formule differenziate per il rilascio della dichiarazione di correntezza contributiva ai fini dell’art. 67, punto 3, e ai fini dell’art. 67, punto 5. Tali modelli consentono di indicare:

  • se la ditta può o non può essere considerata al corrente con gli obblighi contributivi;
  • l’eventuale presenza di inadempienze contributive non ancora sanate;
  • l’eventuale avvenuta sanatoria dell’ultima inadempienza;
  • l’eventuale esistenza di una rateazione in corso, di un condono, di dati medi relativi ai dipendenti o al monte retributivo;
  • l’eventuale controversia pendente tra INPS e ditta.

Gli schemi richiamano inoltre la necessità di cancellare le voci non ricorrenti e di indicare gli estremi delle inadempienze, ove esistenti.

Indicazione operativa finale

La circolare impone quindi alle strutture territoriali un controllo rigoroso e differenziato della posizione contributiva delle imprese, con effetti diretti sull’iscrizione, sulla permanenza negli elenchi e sulla possibilità di partecipare o aggiudicarsi gare e trattative. Il criterio guida è la regolarità contributiva, declinata ora come requisito annuale per l’iscrizione, ora come correntezza per il mantenimento, con obbligo di aggiornamento immediato delle informazioni e di verifica rafforzata in caso di dubbi o di contenzioso.

Punti principali

Nuovo quadro regolamentare e finalità

La delibera consiliare n. 19 del 25.5.1990 approva il nuovo Regolamento di contabilità e per l’esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell’INPS, che sostituisce il regolamento del 22.2.1984. La circolare interviene per rideterminare i criteri di valutazione che le S.A.P. devono applicare per l’iscrizione negli elenchi degli operatori, per la revisione periodica degli elenchi e per la partecipazione alle gare e trattative.

Prima iscrizione negli elenchi: requisito dell’anno di regolarità

Per l’iscrizione negli elenchi tenuti dagli Uffici centrali e periferici è necessario che la ditta sia in regola da almeno un anno con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali. Il requisito si considera integrato se la ditta, nei 12 mesi precedenti la richiesta, ha presentato le denunce contributive e versato i relativi saldi alle scadenze di legge, con verifica anche della congruità dei versamenti quando vi siano elementi per raffronto. È inoltre sufficiente che eventuali pendenze pregresse, non prescritte, siano state sanate da almeno 12 mesi mediante pagamento integrale o perfezionamento di una rateazione, purché non vi siano pratiche contributive ancora aperte.

Revisione degli elenchi e mantenimento dell’iscrizione

Per il mantenimento dell’iscrizione non è richiesto il requisito dell’anno, ma la correntezza contributiva. Questa si verifica quando risultano correnti gli adempimenti mensili o periodici, sono state regolarizzate eventuali inadempienze con pagamento integrale o rateazione perfezionata, oppure sono stati rispettati i termini e le condizioni di eventuali norme di sanatoria. Occorre inoltre che non vi siano pratiche per inadempienze contributive e che i versamenti risultino congrui quando effettuabile il confronto. In presenza di temporanea difficoltà o inadempienza non continuativa, l’Istituto può sospendere la ditta dagli elenchi fino alla rimozione dell’ostacolo.

Verifiche, comunicazioni e controversie contributive

Se dopo il rilascio dell’attestazione emergono fatti che modificano sostanzialmente la situazione dichiarata, la Sede deve informare immediatamente il competente Ufficio della Direzione Generale. Se tra ditta e Istituto pende una controversia sull’esistenza del debito contributivo, la dichiarazione va comunque rilasciata, ma con l’indicazione della controversia giudiziale o stragiudiziale in corso. La procedura si applica anche alle ditte a carattere locale non comprese negli elenchi tenuti dagli Uffici centrali.

Partecipazione a gare e trattative

Le ditte iscritte agli elenchi, quando invitate a gare o trattative, devono presentare una dichiarazione di responsabilità attestante la correntezza contributiva secondo i criteri indicati per la revisione. Il primo pagamento richiede comunque una verifica sulla base degli atti presenti in Sede. Per le ditte non iscritte che partecipano in base alla normativa CEE o all’art. 67, punto 11, l’aggiudicazione resta subordinata al preventivo riscontro della regolarità contributiva secondo i criteri previsti per la prima iscrizione.

Modalità operative e schemi di dichiarazione

Le attestazioni devono essere redatte secondo gli schemi allegati alla circolare. Se gli atti necessari non sono temporaneamente disponibili in Sede, la verifica può essere eseguita sulle quietanze di versamento esibite dalla ditta, ad esempio in caso di operazioni recenti. Se permangono motivi di dubbio, devono essere svolte immediatamente ulteriori indagini, di norma tramite accertatori di reparto.

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