Circolare numero 118 del 4-5-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando i debiti contributivi e i crediti dell’azienda verso l’Istituto possono essere compensati, distinguendo tra autoconguaglio previsto dalle norme speciali e compensazione legale di diritto comune. Dopo aver richiamato l’evoluzione giurisprudenziale, in particolare la sentenza delle Sezioni Unite n. 2269 del 4 aprile 1988, stabilisce i criteri da seguire nei casi di omessa o tardiva presentazione dei mod. DM10/M, per integrazioni salariali, assegni per congedo matrimoniale, indennità per donatori di sangue e altre situazioni con effetti retroattivi. Vengono inoltre precisati i riflessi sulle sanzioni civili, il ruolo della modulistica e il principio per cui la prescrizione non impedisce la compensazione se non era già maturata quando i crediti sono divenuti coesistenti.
Compensazione legale dei crediti e debiti contributivi e istruzioni operative per le Sedi
Compensazione legale di crediti e debiti contributivi
La circolare interviene per chiarire l’applicazione dell’istituto della compensazione nei rapporti tra datori di lavoro e INPS, alla luce delle incertezze operative emerse presso le sedi e dell’evoluzione giurisprudenziale. L’obiettivo è uniformare i comportamenti amministrativi, distinguendo con precisione tra l’autoconguaglio disciplinato da norme speciali e la compensazione legale di diritto comune.
Quadro normativo di riferimento
Viene richiamato anzitutto l’art. 1242 c.c., secondo cui la compensazione estingue i debiti dal momento della loro coesistenza e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Il presupposto è rappresentato dalla coesistenza di crediti reciproci aventi i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, mentre l’effetto estintivo deve essere fatto valere dall’interessato.
La materia assume rilievo soprattutto con riguardo ai debiti contributivi e ai crediti del datore di lavoro verso l’Istituto per prestazioni anticipate per conto dell’INPS, per sgravî contributivi e per fiscalizzazione degli oneri sociali. In tali casi operano le norme speciali richiamate dalla circolare, tra cui gli artt. 42 e 43 del DPR 30 maggio 1955 n. 797, l’art. 12 del D.L. Lgt. 9 novembre 1945 n. 788, l’art. 18 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, l’art. 1 della legge 7 aprile 1977 n. 102 e l’art. 1 della legge 29 febbraio 1980 n. 33.
Autoliquidazione tramite DM10/M
Nel sistema ordinario previsto dalle leggi speciali, il datore di lavoro può compensare quanto dovuto a titolo di contributi con quanto anticipato per prestazioni erogate per conto dell’INPS, attraverso il conguaglio in denuncia mensile. La denuncia mod. DM10/M non ha soltanto funzione contabile, ma costituisce l’unico atto con cui il contribuente manifesta la volontà di avvalersi della facoltà di autoliquidazione.
La compensazione in questo regime è subordinata alla verifica dell’INPS, ma tale controllo ha natura meramente dichiarativa dell’avvenuta estinzione. Il datore di lavoro deve quindi attenersi puntualmente alle prescrizioni normative e presentare la denuncia mensile alle scadenze di legge.
Omessa o tardiva presentazione del DM10/M
La questione principale affrontata dalla circolare riguarda i casi di presentazione tardiva o omessa del DM10/M, oppure di sopravvenienza di partite attive e passive non riconducibili alla denuncia stessa. In passato tali situazioni avevano dato luogo a orientamenti giurisprudenziali non uniformi e a prassi operative differenti tra le sedi.
La circolare fa espresso riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2269 del 4 aprile 1988, che ha affermato un principio rilevante: l’inapplicabilità della disciplina del conguaglio per mancato o ritardato invio del DM18 e della relativa documentazione non esclude la compensazione secondo il diritto comune. Ne consegue che il credito del datore di lavoro per il rimborso delle somme corrisposte ai dipendenti può essere opposto in compensazione legale, se certo al momento della scadenza dei periodi di paga o comunque entro il termine per il pagamento dei contributi.
Requisiti del credito del datore di lavoro
Per l’operatività della compensazione di diritto comune, il credito del datore di lavoro deve essere certo, liquido ed esigibile. La circolare precisa che il credito contributivo dell’Istituto è certo, liquido ed esigibile alla scadenza legale di pagamento, mentre il credito del datore di lavoro per rimborso delle prestazioni anticipate lo diventa alla scadenza del periodo di paga in cui le prestazioni sono state corrisposte.
La Corte di Cassazione, richiamata nella circolare, consente al datore di lavoro di fornire prova, secondo le regole ordinarie, dell’effettiva anticipazione delle somme e quindi della certezza del credito. Inoltre, per considerare certo il credito al momento della scadenza del periodo di paga, il datore di lavoro deve aver già accertato, nei modi previsti dalla normativa, la sussistenza dei requisiti sostanziali e formali che danno diritto del lavoratore alla prestazione.
Integrazioni salariali ordinarie e straordinarie
Una parte specifica è dedicata al credito del datore di lavoro per integrazioni salariali, sia ordinarie sia straordinarie. Le somme anticipate possono essere poste a conguaglio soltanto dopo il verificarsi del presupposto autorizzatorio: per la CIG ordinaria occorre la comunicazione dell’autorizzazione della Commissione provinciale; per la CIG straordinaria è necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La richiesta di rimborso è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 9 del decreto legislativo C.P.S. 12 agosto 1947 n. 869, modificato dall’art. 16 della legge 20 maggio 1975 n. 164. La circolare chiarisce tuttavia che la decadenza opera solo quando la comunicazione dell’autorizzazione o la pubblicazione del decreto avvenga prima della scadenza del periodo autorizzato.
Se la richiesta di rimborso è presentata oltre il termine semestrale, il credito del datore di lavoro si estingue e non è possibile alcuna compensazione. Se invece la richiesta è presentata entro il termine, la compensazione opera; normalmente la volontà di recupero risulta già espressa nel conguaglio effettuato con il DM10/M. Per il caso in cui autorizzazione o decreto intervengano dopo la scadenza del periodo interessato, la circolare rinvia a successive istruzioni.
Assegni per congedo matrimoniale e donatori di sangue
La circolare estende criteri analoghi agli assegni per congedo matrimoniale, per i quali la richiesta di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data dei singoli pagamenti, secondo gli artt. 8 del C.C.N. 31 maggio 1941 e 7 del C.C. 1 novembre 1942.
Per la retribuzione corrisposta ai donatori di sangue, il rimborso costituisce una facoltà del datore di lavoro da esercitare entro il mese successivo alla donazione, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 8 aprile 1968, attuativo della legge 13 luglio 1967 n. 584. La circolare precisa che le regole qui dettate trovano applicazione solo se il datore abbia espresso tempestivamente la volontà di recuperare quanto anticipato al lavoratore.
Casi di crediti e debiti derivanti da norme o provvedimenti successivi
Un’ulteriore ipotesi considerata è quella in cui la coesistenza tra crediti e debiti derivi dall’entrata in vigore di leggi di interpretazione autentica o di altre disposizioni retroattive, ovvero da decisioni giurisprudenziali o da provvedimenti interpretativi degli organi collegiali dell’Istituto. La circolare afferma che anche in tali casi opera la compensazione legale, purché sia opposta dalla parte che vi ha interesse.
Riflessi sulle sanzioni civili
L’innovazione introdotta dalla sentenza delle Sezioni Unite incide anche sulla valutazione del momento rilevante ai fini delle sanzioni civili, richiamando l’art. 4 del d.l. n. 536/1987, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988 n. 48. Quando vi sia un credito dell’azienda per saldo passivo da DM10/M, anche se presentato in ritardo, e un debito risultante da un DM10/M presentato insoluto e poi opposto in compensazione, la compensazione deve operare dal momento della coesistenza delle partite.
I controlli dell’INPS sui DM10/M passivi, anche se effettuati successivamente, hanno natura di verifica di una condizione risolutiva delle partite esposte a conguaglio; resta quindi irrilevante il momento in cui sono svolti, poiché gli effetti della compensazione retroagiscono al momento in cui la coesistenza si è verificata. Se un DM10/M insoluto viene successivamente contrastato con un credito sorto dopo la presentazione del modulo, le sanzioni civili sul saldo si applicano solo fino alla data di insorgenza del credito dell’azienda.
Accertamenti ispettivi e obblighi documentali
La circolare precisa che lo stesso criterio vale in sede di accertamento ispettivo: i debiti contributivi accertati a carico dell’azienda devono essere compensati con i crediti vantati nei confronti dell’Istituto, purché collegati al rapporto assicurativo e divenuti certi, liquidi ed esigibili secondo i criteri indicati. In ogni procedimento di regolarizzazione, sia o meno inserito in un accertamento ispettivo, la ditta deve compilare e presentare la modulistica necessaria, poiché solo da essa si ricavano gli elementi indispensabili all’applicazione della compensazione.
Prescrizione
La circolare chiude il quadro richiamando il comma 2 dell’art. 1242 c.c., secondo cui la prescrizione non impedisce la compensazione se non era già compiuta nel momento in cui si è verificata la coesistenza dei due crediti. Pertanto, la prescrizione che si completi successivamente alla coesistenza non ostacola l’operatività della compensazione.
Domanda specifica e revoca delle precedenti istruzioni
Per fruire della compensazione la parte interessata deve presentare una specifica domanda. La compensazione non può in alcun caso essere effettuata all’interno della denuncia contributiva, che deve contenere esclusivamente i dati necessari alla denuncia stessa. La circolare precisa infine che tutte le precedenti disposizioni incompatibili devono intendersi revocate, restando riservate ulteriori istruzioni operative.
Punti principali
Quadro generale della compensazione
La circolare richiama la compensazione legale di cui agli artt. 1241 e 1242 c.c., sottolineando che l’estinzione dei reciproci debiti deriva dalla loro coesistenza e che la compensazione opera solo se i crediti sono certi, liquidi ed esigibili. Il giudice non può rilevarla d’ufficio e spetta alle parti farla valere.
Autoconguaglio nelle materie disciplinate da norme speciali
Per assegni familiari, CIG, indennità di malattia e maternità, sgravio contributivo e fiscalizzazione degli oneri sociali, la normativa speciale consente l’autoliquidazione mediante conguaglio. Il datore di lavoro deve presentare la denuncia mensile alle scadenze previste; il mod. DM10/M costituisce lo strumento con cui manifesta la volontà di avvalersi del conguaglio ed è soggetto al controllo dell’INPS, che ha valore dichiarativo.
Mancata o tardiva presentazione del DM10/M
Quando il DM10/M non è presentato nei termini, non si applica la disciplina dell’autoconguaglio; tuttavia, secondo la Cassazione a Sezioni Unite n. 2269/1988, resta possibile la compensazione legale di diritto comune, purché il credito del datore di lavoro sia certo, liquido ed esigibile. La prova della concreta anticipazione può essere fornita dal datore di lavoro con gli ordinari mezzi di prova.
Condizioni per i crediti da prestazioni anticipate
Perché il credito del datore di lavoro per prestazioni erogate per conto dell’INPS sia certo alla scadenza del periodo di paga, il datore deve avere previamente accertato, nei modi previsti dalle norme vigenti, l’esistenza dei requisiti sostanziali e formali che danno diritto del lavoratore alle prestazioni.
Integrazioni salariali ordinarie e straordinarie
Le somme anticipate a titolo di integrazione salariale possono essere conguagliate solo dopo l’autorizzazione della Commissione provinciale, per la CIG ordinaria, oppure dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale per la CIG straordinaria. La richiesta di rimborso è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 9 del d.l. C.P.S. 12 agosto 1947 n. 869, come modificato dall’art. 16 della legge 20 maggio 1975 n. 164.
Termini e criteri applicativi per le integrazioni salariali
Se autorizzazione o decreto intervengono prima della scadenza del periodo autorizzato, la richiesta di rimborso presentata oltre il termine semestrale estingue il credito del datore di lavoro e impedisce ogni compensazione; se la richiesta è presentata entro tale termine, la compensazione opera. Per il caso in cui autorizzazione o decreto intervengano dopo la scadenza del periodo, la circolare riserva ulteriori istruzioni.
Altre fattispecie: congedo matrimoniale e donatori di sangue
Per gli assegni per congedo matrimoniale, la richiesta di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data dei singoli pagamenti. Per la retribuzione corrisposta ai donatori di sangue, il rimborso è una facoltà da esercitarsi entro il mese successivo alla donazione; la circolare ammette l’applicazione dei criteri della compensazione solo se il datore di lavoro abbia espresso tempestivamente la volontà di recupero.
Leggi retroattive, interpretative e provvedimenti dell’Istituto
La stessa logica si applica quando la coesistenza di crediti e debiti dipenda dall’entrata in vigore di leggi interpretative o retroattive, oppure da decisioni giurisprudenziali o provvedimenti interpretativi degli organi collegiali dell’Istituto. In tali casi, la compensazione legale opera se opposta dalla parte interessata.
Sanzioni civili e retrodatazione degli effetti
La circolare collega la nuova impostazione alla disciplina delle sanzioni civili di cui all’art. 4 del d.l. n. 536/1987, convertito nella legge 29 febbraio 1988 n. 48. In presenza di un credito dell’azienda e di un debito risultante da DM10/M, la compensazione va fatta retroagire al momento della coesistenza delle partite, indipendentemente dal momento dei controlli o dalla successiva constatazione di irregolarità.
Accertamenti ispettivi e regolarizzazioni
Anche in sede di accertamento ispettivo, i debiti contributivi accertati devono essere compensati con i crediti vantati dall’azienda verso l’Istituto, purché collegati al rapporto assicurativo e divenuti certi, liquidi ed esigibili. In ogni evento regolarizzativo la ditta deve compilare e presentare la modulistica necessaria, poiché solo da essa risultano gli elementi utili alla compensazione.
Prescrizione e compensazione
La prescrizione non impedisce la compensazione se, al momento in cui i due crediti sono divenuti coesistenti, la prescrizione non era ancora maturata. Se invece la prescrizione si compie solo successivamente, la compensazione resta ammessa.
Domanda specifica e revoca delle precedenti istruzioni
Per ottenere la compensazione l’interessato deve presentare specifica domanda; essa non può essere operata all’interno della denuncia contributiva, che deve contenere solo i dati necessari alla denuncia stessa. La circolare revoca tutte le disposizioni precedenti incompatibili e rinvia a ulteriori istruzioni operative.
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