Ordinanza n. 338/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso n. 959 del 2026: - del provvedimento - pratica numero P-GR/L/Q/2024/102264 del 13 marzo 2026 in pari data notificato, con il quale la Prefettura di Grosseto ha comunicato il rigetto del nulla osta, emesso nell’ambito del decreto flussi anno 2023, relativo all’istanza presentata dal datore di lavoro SHEHI Ervis, con sede legale attività in Grosseto, Via Davide Lazzeretti 22/B, p.iva 01679960532, in favore del lavoratore Zakaria GHAZALI, nato in Marocco il 20/09/1989; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; quanto al ricorso n. 960 del 2026: - del provvedimento - pratica numero P-GR/L/Q/2024/102775 del 13 marzo 2026 in pari data notificato, con il quale la Prefettura di Grosseto ha comunicato il rigetto del nulla osta, emesso nell’ambito del decreto flussi anno 2023, relativo all’istanza presentata dal datore di lavoro SHEHI Ervis, con sede legale attività in Grosseto, Via Davide Lazzeretti 22/B, p.iva 01679960532, in favore del lavoratore Mohamed GHZALI, nato in Marocco il 25/05/1987; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetti prefettizi del nulla osta al lavoro, relativi a due istanze presentate nell’ambito del decreto flussi 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il datore di lavoro ha impugnato due provvedimenti della Prefettura di Grosseto, notificati il 13 marzo 2026, con i quali è stato rigettato il nulla osta richiesto nell’ambito del decreto flussi 2023 in favore di due lavoratori cittadini marocchini. Sono stati dedotti profili relativi alla mancata considerazione dei documenti e delle osservazioni trasmessi dal ricorrente nel corso del procedimento. Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione e, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha esaminato in sede cautelare le domande di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per ragioni di connessione e ha accolto le domande cautelari, sospendendo l’esecutività dei provvedimenti prefettizi di rigetto. La decisione cautelare è motivata dalla considerazione che, allo stato degli atti, non risultano essere stati valutati i documenti e le osservazioni inoltrati dal ricorrente durante il procedimento. Il Collegio ha inoltre disposto l’acquisizione di una relazione della Prefettura di Grosseto-Sportello Unico per l’Immigrazione sui fatti di causa, da depositare entro 45 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, e ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 1° dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base normativa per le domande di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata considerazione da parte dell’amministrazione dei documenti e delle osservazioni tempestivamente presentati dall’interessato può giustificare la sospensione dell’esecutività del provvedimento conclusivo, in attesa dell’approfondimento nel merito.
- Quando più ricorsi riguardano provvedimenti connessi, adottati dalla medesima amministrazione e fondati su vicende procedimentali omogenee, il giudice amministrativo può riunirli per ragioni di connessione.
- Qualora gli elementi disponibili non siano sufficienti per la decisione, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare e disporre contestualmente un incombente istruttorio, ordinando all’amministrazione il deposito di una relazione sui fatti di causa entro il termine assegnato.
Come è indicizzato
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