Salta al contenuto
Parere

Parere del Garante n. 449 del 21/12/2022

Parere su due schemi di specifiche tecniche dell'OAM in materia di operatori di valuta virtuale - 21 dicembre 2022

Garante Privacy449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina congiuntamente due schemi di specifiche tecniche dell’OAM adottati in attuazione del d.m. 13 gennaio 2022 sugli operatori in valuta virtuale e sui wallet provider: uno per la registrazione/iscrizione alla sezione speciale del Registro dei cambiavalute, l’altro per la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni effettuate in Italia. Il parere è favorevole, ma subordinato a puntuali condizioni e accompagnato da osservazioni su valutazione d’impatto, conservazione, misure di sicurezza, accessi da parte delle autorità, trasparenza verso gli interessati e ruolo dei referenti nominati dai VASP.

Parere su due schemi di specifiche tecniche OAM per registrazione e trasmissione dati degli operatori in valuta virtuale iscritti alla sezione speciale del Registro dei cambiavalute

Parere su due schemi di specifiche tecniche OAM per operatori in valuta virtuale

Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, su richiesta dell’OAM, su due schemi di specifiche tecniche adottati in attuazione del d.m. 13 gennaio 2022 relativo ai prestatori di servizi in valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale (VASP). Il parere riguarda, da un lato, la procedura di registrazione nella sezione speciale del Registro dei cambiavalute e, dall’altro, la procedura di trasmissione telematica all’OAM dei dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio italiano.

Quadro normativo di riferimento

Gli schemi si collocano nell’ambito dell’art. 17-bis del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato, che ha esteso l’obbligo di iscrizione nella sezione speciale del registro anche ai VASP. Il d.m. 13 gennaio 2022 demanda all’OAM l’adozione, sentito il Garante, delle specifiche tecniche per:

  • la comunicazione telematica finalizzata all’iscrizione nella sezione speciale, ai sensi dell’art. 3, comma 4;
  • la trasmissione telematica dei dati sulle operazioni, ai sensi dell’art. 5, comma 2;
  • l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate e dei tempi di conservazione, ai sensi dell’art. 7, comma 2, in coerenza con l’art. 32 GDPR.

Esame unitario dei due schemi

Il Garante tratta i due schemi unitariamente, perché strettamente collegati e riferiti alla medesima disciplina antiriciclaggio applicabile ai VASP. Entrambi gli schemi descrivono procedure informatiche, tracciati dati, flussi di accesso, misure di sicurezza e presidi organizzativi. Tuttavia, dall’esame emergono criticità sia comuni sia specifiche, che portano il Garante a formulare un parere favorevole condizionato.

Valutazione d’impatto e rischio dei trattamenti

Per entrambi i trattamenti il Garante ritiene necessaria una valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 35 GDPR, alla luce dei criteri delle Linee guida del Gruppo Articolo 29 e della natura dei dati trattati, che includono informazioni di dettaglio sulle operazioni dei clienti e sono trattate su larga scala. Pur prendendo atto che l’OAM ha svolto una valutazione preliminare del rischio o una DPIA, il Garante invita a:

  • considerare attentamente se sia opportuno inserire negli schemi pubblici dettagli specifici sui rischi per la sicurezza;
  • evitare la divulgazione di elementi che possano esporre a criticità operative o di sicurezza.

Misure tecniche e organizzative comuni richieste

Su entrambi gli schemi il Garante rileva che il termine di conservazione dei dati è fissato in dieci anni, ma non è indicato il momento da cui tale termine decorre né sono descritte in modo sufficiente le misure di conservazione sicura. Chiede dunque di specificare:

  • il dies a quo del periodo di conservazione;
  • le misure tecniche e organizzative a presidio della conservazione.

Inoltre, per garantire integrità e riservatezza ex art. 5, par. 1, lett. f), e art. 32 GDPR, le misure dei due schemi devono essere rese omogenee sulla medesima piattaforma OAM, con particolare riguardo a:

  • policy delle credenziali e delle password, allineata alle regole già vigenti sul portale OAM, con password almeno di 12 caratteri, maiuscole, numeri e simboli, e con divieto di riuso;
  • protezione crittografica delle password degli incaricati con algoritmi adeguati allo stato dell’arte;
  • protezione dei sistemi da attacchi SQL injection;
  • registrazione di accessi e operazioni nei log;
  • meccanismi reciproci di comunicazione delle violazioni dei dati personali tra OAM e soggetti che alimentano le banche dati, per consentire azioni tempestive di contenimento.

Schema sulla registrazione dei VASP: dati di contatto e aggiornamento

Sul solo schema relativo alla registrazione, il Garante contesta la richiesta, per le persone fisiche, di un numero di telefono fisso, un cellulare, una email e un eventuale fax. Tali dati non risultano previsti dal d.m. e, poiché è già raccolta la PEC per le comunicazioni con OAM, la loro acquisizione appare non giustificata rispetto ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione.

Il Garante richiede quindi che:

  • tali dati siano espunti dallo schema; oppure
  • se mantenuti, siano resi facoltativi e sia chiarita la finalità della raccolta.

Lo schema deve inoltre descrivere meglio come sono assicurati l’aggiornamento dei dati e le relative misure tecniche e organizzative, in coerenza con il principio di esattezza.

Schema sulla trasmissione dei dati: accesso delle autorità e organizzazione interna

Sul solo schema relativo alla trasmissione dei dati, il Garante interviene su vari profili. In particolare, quando l’accesso ai dati da parte delle autorità avvenga tramite una postazione dedicata OAM, il personale incaricato deve avere istruzioni specifiche, ai sensi dell’art. 29 GDPR e dell’art. 2-quaterdecies del Codice privacy, per ridurre il rischio di accessi abusivi o illeciti.

Quanto ai report per la relazione semestrale del MEF, il Garante osserva che non è sufficiente affidarne l’elaborazione agli amministratori di sistema; occorre invece che siano prodotti da personale OAM appositamente incaricato, formato e istruito.

Per i flussi di accesso da parte delle autorità di cui all’art. 4, comma 4, del d.m., il Garante chiede inoltre che:

  • siano specificate le caratteristiche dell’autenticazione rafforzata, che dovrebbe concretarsi in un’autenticazione a più fattori;
  • laddove non si usi il cruscotto informativo, le informazioni accessibili tramite la procedura alternativa siano le stesse del cruscotto, nel rispetto dei principi di minimizzazione e riservatezza.

Informativa agli interessati e diritti degli interessati

Il Garante affronta anche il tema della trasparenza. Precisa che i VASP, in quanto titolari del trattamento dei dati dei propri clienti, devono rendere l’informativa ex art. 13 GDPR. Tuttavia, OAM è anch’esso titolare per i trattamenti di propria competenza e non può limitarsi a rinviare all’informativa dei VASP.

Pertanto, lo schema deve essere integrato prevedendo che OAM:

  • pubblichi sul proprio sito una informativa completa ai sensi dell’art. 14 GDPR;
  • indichi le modalità di esercizio dei diritti;
  • adotti misure appropriate a tutela degli interessi legittimi degli interessati, in linea con l’art. 14, par. 5, lett. c), GDPR.

Referenti nominati dai VASP

Lo schema sulla trasmissione prevede che ciascun VASP nomini uno o più referenti fisici per le trasmissioni, con indicazione di dati anagrafici e di contatto. Il Garante richiede che sia precisato che tali referenti:

  • siano autorizzati, formati e istruiti ai sensi dell’art. 29 GDPR;
  • utilizzino un indirizzo di posta elettronica professionale.

Conclusioni del Garante

Il parere è favorevole su entrambi gli schemi, ma solo a condizione che siano recepite le prescrizioni indicate. In sintesi, il Garante subordina l’assenso a interventi su conservazione, sicurezza, minimizzazione dei dati, aggiornamento delle informazioni, istruzioni agli incaricati e trasparenza verso gli interessati. Le condizioni sono formulate distintamente per i due schemi, ma con un nucleo comune di misure tecniche e organizzative da integrare prima dell’adozione definitiva.

Punti principali

Oggetto e base normativa del parere

Il Garante esprime il parere richiesto dall’OAM ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.m. 13 gennaio 2022, in relazione a due schemi di specifiche tecniche: uno sulla registrazione degli operatori in valute virtuali nella sezione speciale del Registro dei cambiavalute, l’altro sulla trasmissione all’OAM dei dati delle operazioni effettuate. I due schemi sono esaminati unitariamente perché strettamente connessi e relativi alla medesima disciplina antiriciclaggio applicabile ai VASP.

Valutazione d’impatto e trattamento su larga scala

Il Garante rileva che i trattamenti descritti richiedono una valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 35 GDPR, in ragione della scala del trattamento e della natura altamente personale dei dati relativi alle operazioni. Invita inoltre a non includere negli schemi pubblici dettagli eccessivamente specifici sui rischi di sicurezza, e a valutare attentamente quali elementi della DPIA rendere pubblici.

Conservazione dei dati e misure di sicurezza comuni

Per entrambi gli schemi è necessario indicare da quale momento decorra il termine di conservazione decennale e specificare le misure tecniche e organizzative che assicurino integrità, riservatezza e sicurezza ex art. 32 GDPR. Il Garante chiede inoltre l’armonizzazione delle misure di sicurezza sulla piattaforma OAM: policy sulle password, protezione crittografica delle credenziali, difesa da SQL injection, logging degli accessi e meccanismi reciproci di comunicazione delle violazioni tra OAM e soggetti alimentanti le banche dati.

Registrazione dei VASP: minimizzazione e aggiornamento dati

Nello schema sulla registrazione, il Garante contesta la richiesta di un numero di telefono fisso, cellulare, email e fax per le persone fisiche, perché non prevista dal d.m. e non motivata, essendo già previsto l’uso della PEC. Chiede quindi di espungere tali dati oppure di renderli facoltativi e di specificarne la finalità. Chiede inoltre di descrivere le modalità di aggiornamento dei dati e le misure organizzative e tecniche collegate, in coerenza con il principio di esattezza.

Trasmissione dati e accesso delle autorità

Nello schema sulla trasmissione dei dati, il Garante richiede che il personale OAM che accede materialmente ai dati per conto delle autorità sia specificamente istruito. Chiede anche che i report per la relazione semestrale del MEF siano elaborati da personale OAM appositamente incaricato, formato e istruito, non dagli amministratori di sistema. Inoltre, in caso di accesso tramite postazione dedicata, le caratteristiche dell’autenticazione rafforzata devono essere precisate, con riferimento a un’autenticazione a più fattori, e l’accesso alternativo deve consentire le stesse tipologie di informazioni del cruscotto informativo.

Informativa agli interessati e referenti dei VASP

Sul fronte trasparenza, il Garante osserva che i VASP devono rendere l’informativa ex art. 13 GDPR, ma OAM, quale autonomo titolare, deve a sua volta predisporre una propria informativa completa ai sensi dell’art. 14 GDPR e pubblicarla sul sito, indicando anche le modalità di esercizio dei diritti. Quanto ai referenti nominati dai VASP per le trasmissioni, lo schema deve chiarire che tali soggetti siano autorizzati, formati e istruiti ai sensi dell’art. 29 GDPR e che l’indirizzo email indicato sia quello professionale.

Come è indicizzato

Materieantiriciclaggiopubblica amministrazioneinteroperabilità di banche datisicurezza dei datibasi giuridiche del trattamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.