Salta al contenuto
Parere

Parere del Garante n. 443 del 21/12/2022

Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioniere generale dello Stato, di modifica del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioniere generale dello Stato 19 ottobre 2020, con riferimento alla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema TS - 21 dicembre 2022

Garante Privacy443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina lo schema di decreto del MEF - Ragioniere generale dello Stato che modifica le regole tecniche di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema TS, per tener conto dell’introduzione del bonus vista e del bonus psicologo. Lo schema amplia le informazioni trasmesse includendo i contributi riconosciuti dalla normativa vigente riportati nei documenti fiscali e estende ai psicologi la possibilità di trasmettere dati nel campo "AA = Altre spese". L’Autorità rileva che le modifiche sono coerenti con i principi di minimizzazione dei dati e di privacy by design e by default, poiché evitano una trasmissione di informazioni eccedenti rispetto alle finalità della dichiarazione precompilata. Ribadisce inoltre che i dati raccolti nel Sistema TS non possono essere usati per trattamenti diversi da quelli previsti dall’ordinamento e richiamando le basi giuridiche e le garanzie applicabili al trattamento. All’esito, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto, ai sensi dell’art. 36, par. 4, e dell’art. 58, par. 3, lett. b), GDPR.

Parere favorevole sullo schema di decreto MEF-RGS che modifica il d.m. 19 ottobre 2020 sulla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema TS, in relazione a bonus vista e bonus psicologo

Parere sullo schema di decreto MEF-RGS sulla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema TS

Il Garante per la protezione dei dati personali esamina lo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioniere generale dello Stato, condiviso con l’Agenzia delle entrate, che modifica il d.m. 19 ottobre 2020 in materia di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria. Il parere è reso ai sensi dell’art. 36, par. 4, e dell’art. 58, par. 3, lett. b), GDPR.

Quadro normativo e precedenti interventi

Il provvedimento si inserisce nel sistema delineato dal d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, in particolare dall’art. 3, commi 3 e 4, sulla trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata. Il Garante richiama anche l’art. 3, comma 3-bis, che consente a tutti i cittadini di consultare i propri dati sanitari presenti nel Sistema TS tramite i servizi telematici messi a disposizione.

Vengono inoltre richiamati i precedenti decreti ministeriali 31 luglio 2015, 16 settembre 2016 e 27 aprile 2018 sulle specifiche tecniche e modalità operative di trasmissione delle spese sanitarie e veterinarie, già oggetto di parere favorevole dell’Autorità, nonché il d.m. 19 ottobre 2020, anch’esso favorevolmente valutato dal Garante.

Contenuto dello schema di modifica

Lo schema interviene per adeguare il tracciato del Sistema TS alle nuove misure di sostegno economico introdotte dall’ordinamento, in particolare:

  • il bonus vista, previsto dall’art. 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
  • il bonus psicologo, previsto dall’art. 1-quater, comma 3, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228.

In concreto, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022:

  • i dati dei documenti fiscali trasmessi al Sistema TS devono comprendere anche le informazioni relative agli eventuali contributi riconosciuti dalla normativa vigente riportate sui documenti fiscali;
  • il campo "AA = Altre spese" del tracciato record viene esteso a tali contributi;
  • il novero dei soggetti abilitati alla trasmissione dei dati nel medesimo campo viene ampliato includendo anche gli psicologi.

Valutazioni del Garante sui principi di protezione dei dati

L’Autorità ritiene che lo schema individui misure idonee a limitare le tipologie di informazioni trasmesse, in modo da evitare la circolazione di dati non necessari all’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il Garante evidenzia che la fruizione di contributi può rivelare informazioni ulteriori sugli interessati, ad esempio elementi relativi alla loro situazione economica, e valorizza quindi la scelta normativa di circoscrivere il perimetro informativo.

In tale prospettiva, il parere richiama espressamente i principi di:

  • minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR;
  • privacy by design e by default, ai sensi dell’art. 25 GDPR.

Limiti di trattamento e basi giuridiche

Il Garante precisa che i dati raccolti nell’ambito del Sistema TS non possono essere utilizzati per trattamenti diversi da quelli previsti dall’ordinamento. Richiama, a tal fine, i principi di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e b), GDPR, nonché le basi giuridiche dell’art. 6, parr. 1, lett. c) ed e), 3 e 4, e le regole dell’art. 9 GDPR, considerate la natura delle informazioni trattate.

Conclusioni

All’esito dell’istruttoria, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto del MEF - Ragioniere generale dello Stato di modifica del d.m. 19 ottobre 2020, con riferimento alla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema TS. Il parere è dunque positivo, senza condizioni ulteriori esplicitate nel testo fornito.

Punti principali

Oggetto dello schema e contesto normativo

Il parere riguarda uno schema di decreto del MEF - Ragioniere generale dello Stato che modifica il d.m. 19 ottobre 2020 sulla trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie. L’intervento si colloca nel quadro dell’art. 3 del d.lgs. 175/2014, relativo alla dichiarazione dei redditi precompilata e alla consultazione, da parte dei cittadini, dei dati delle proprie spese sanitarie presenti nel Sistema TS.

Modifiche introdotte per bonus vista e bonus psicologo

Lo schema prevede che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, i dati dei documenti fiscali trasmessi al Sistema TS comprendano anche le informazioni relative agli eventuali contributi riconosciuti dalla normativa vigente riportate sui documenti fiscali. Inoltre, il campo "AA = Altre spese" del tracciato record viene esteso a includere i contributi riconosciuti dalla normativa vigente riportati nei documenti fiscali e il novero dei soggetti abilitati a trasmettere tali dati viene ampliato includendo anche gli psicologi.

Valutazioni privacy del Garante

Il Garante osserva che lo schema introduce misure volte a limitare le tipologie di informazioni oggetto della trasmissione al Sistema TS, evitando di veicolare dati non necessari all’elaborazione della dichiarazione precompilata. In particolare, viene evidenziato il rischio che la fruizione dei contributi possa rivelare informazioni ulteriori sugli interessati, come i requisiti economici, e si richiama il rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e di privacy by design e by default di cui agli artt. 5, par. 1, lett. c), e 25 GDPR.

Limiti di utilizzo dei dati del Sistema TS

L’Autorità ribadisce che le informazioni raccolte nel Sistema TS non possono essere trattate per finalità diverse da quelle previste dall’ordinamento. Vengono richiamati i principi di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione della finalità, nonché l’art. 6, parr. 1, lett. c) ed e), 3 e 4, e l’art. 9 GDPR, in ragione della natura dei dati trattati, anche di possibile natura particolare.

Esito del parere

Alla luce delle considerazioni svolte, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR.

Come è indicizzato

Materiesanità digitalefiscalità e tributibasi giuridiche del trattamentominimizzazione dei datiprivacy by design e by default

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.