Parere del Garante n. 413 del 15/12/2022
Parere su uno schema di disegno di legge volto a novellare la l.r. 16 aprile 1985, n. 33, recante “Norme per la tutela dell’ambiente” - 15 dicembre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante si esprime sullo schema di disegno di legge della Regione Veneto che intende novellare la legge regionale n. 33/1985 introducendo un nuovo art. 58-ter per disciplinare un sistema informativo volontario di rilevazione e monitoraggio delle percorrenze chilometriche dei veicoli in relazione alle emissioni, nell’ambito del progetto "MoVe In". Il parere è favorevole, ma con due osservazioni: la clausola di conformità prevista dal comma 5 va riferita all’intera disciplina del Regolamento GDPR e non alle sole misure di sicurezza; inoltre, nei provvedimenti attuativi devono essere indicate le misure a tutela degli interessati già individuate nello schema di delibera della Regione Lombardia oggetto del parere del 10 dicembre 2020.
Parere favorevole con osservazioni sullo schema di disegno di legge della Regione Veneto che introduce l'art. 58-ter nella l.r. 33/1985 per il sistema informativo MoVe In di monitoraggio delle percorrenze veicolari e delle emissioni.
Parere sullo schema di disegno di legge della Regione Veneto relativo al progetto MoVe In
La Regione Veneto ha richiesto il parere del Garante su uno schema di disegno di legge volto a novellare la l.r. 16 aprile 1985, n. 33, recante "Norme per la tutela dell’ambiente", introducendo l’art. 58-ter. La disposizione intende disciplinare un sistema informativo ad adesione volontaria per la rilevazione e il monitoraggio delle percorrenze chilometriche dei veicoli, in relazione alle rispettive emissioni, nell’ambito del progetto "MoVe In".
Quadro normativo di riferimento
Il Garante richiama l’art. 57, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679 e l’art. 154, comma 5, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, quale base per il parere richiesto su atti normativi regionali incidenti sul trattamento di dati personali. Il parere si colloca inoltre nel solco del precedente parere del 10 dicembre 2020 reso sullo schema di delibera della Regione Lombardia relativo al progetto MoVe In.
Contenuto della disciplina proposta
Il nuovo art. 58-ter prevede l’istituzione di un sistema informativo idoneo a rilevare e monitorare le percorrenze chilometriche dei mezzi di trasporto soggetti a limitazioni del traffico, correlando tali percorrenze alle emissioni. La disciplina consente l’installazione, su base volontaria, di dispositivi telematici mobili sui veicoli più inquinanti per monitorare gli stili di guida e i chilometri percorsi, così da modulare le percorrenze in funzione del potenziale inquinante del veicolo e dei tratti stradali interessati.
Trattamento dei dati personali e finalità ambientali
Il comma 5 del proposto articolo legittima la Regione a trattare esclusivamente i dati personali necessari a verificare il rispetto dei chilometri percorribili definiti in sede di adesione al sistema, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento e dal Codice privacy. Il trattamento è funzionale al perseguimento degli obiettivi del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera e, quindi, a finalità di contenimento dell’inquinamento derivante dal traffico veicolare.
Rimessione dei dettagli applicativi alla Giunta regionale
Il comma 6 demanda alla Giunta regionale la specificazione dei tipi di dati, delle operazioni eseguibili, delle modalità di elaborazione e delle misure adeguate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati, anche alla luce dell’impiego di nuove tecnologie. La stessa norma rinvia alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati la disciplina degli aspetti connessi all’utilizzo di tali tecnologie, alla profilazione degli utenti e alle decisioni automatizzate. È inoltre prevista la possibilità per la Regione di avvalersi di sistemi già operanti presso altre amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati, effettuata tramite soggetti che garantiscano il rispetto delle disposizioni richiamate.
Valutazioni del Garante
Il Garante osserva che la Regione Veneto ha aderito al progetto MoVe In e si è impegnata ad adottare le misure indicate nel precedente parere del 2020, ritenendo invariate le criticità rispetto al progetto già valutato. Viene richiamato che, in quel parere, erano già stati autorizzati i trattamenti effettuati dalla Regione Lombardia, dal Comune di Milano, dalla Regione Piemonte e anche quelli di altre regioni del bacino padano e dei comuni situati in tali regioni, purché nel rispetto dei presupposti dell’art. 2-ter del Codice e previa stipula di un accordo con Regione Lombardia, oltre che delle misure individuate a tutela degli interessati.
Osservazioni e prescrizioni operative
Il Garante formula due osservazioni volte a migliorare il testo e la sua attuazione:
- la clausola di conformità del comma 5 deve essere riferita alla complessiva disciplina del GDPR e non alle sole misure di sicurezza;
- nei provvedimenti attuativi previsti dal comma 6 devono essere espressamente indicate le misure di tutela degli interessati già individuate nello schema di delibera della Regione Lombardia oggetto del parere del 10 dicembre 2020.
Conclusione
Il parere è favorevole. Il Garante non ravvisa ostacoli all’approvazione dello schema di disegno di legge, ma richiede che il testo sia coordinato con il quadro del Regolamento (UE) 2016/679 e che la successiva disciplina attuativa dia esplicita evidenza alle misure di garanzia già validate nel precedente parere sul progetto MoVe In.
Punti principali
Oggetto del quesito e contesto del progetto MoVe In
La Regione Veneto ha chiesto un parere su uno schema di disegno di legge volto a modificare la l.r. 16 aprile 1985, n. 33, inserendo l’art. 58-ter per disciplinare un sistema informativo, ad adesione volontaria, finalizzato alla rilevazione e al monitoraggio delle percorrenze chilometriche dei mezzi di trasporto e delle correlate emissioni. L’intervento è connesso all’adesione della Regione al progetto "MoVe In" (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti), già oggetto di valutazione del Garante con il parere del 10 dicembre 2020 reso sullo schema di delibera della Regione Lombardia.
Trattamenti di dati personali previsti
Lo schema disciplina il trattamento dei dati personali funzionali alle misure di contenimento dell’inquinamento da traffico veicolare. È prevista l’istituzione di un sistema informativo idoneo a rilevare e monitorare le percorrenze dei veicoli soggetti a limitazioni, con correlazione alle rispettive emissioni. È inoltre consentita l’installazione volontaria di dispositivi telematici mobili sui veicoli più inquinanti per monitorare gli stili di guida e i chilometri percorsi, anche al fine di condizionare le percorrenze al potenziale inquinante del mezzo e localizzare i tratti stradali percorsi.
Contenuto del comma 5 e profili di conformità al GDPR
Il comma 5 legittima la Regione a trattare esclusivamente i dati personali necessari a verificare il rispetto dei chilometri percorribili definiti in sede di adesione all’uso dei dispositivi telematici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento e dal Codice privacy. Il Garante osserva tuttavia che la clausola di conformità dovrebbe riferirsi all’intera disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e non alle sole misure di sicurezza, per un migliore coordinamento normativo.
Provvedimenti attuativi, misure di tutela e trasparenza
Il comma 6 demanda alla Giunta regionale la specificazione dei tipi di dati, delle operazioni eseguibili, delle modalità di elaborazione e delle misure adeguate al rischio, rinviando a valutazione di impatto gli aspetti relativi a nuove tecnologie, profilazione e decisioni automatizzate. Il Garante ritiene opportuno, in applicazione del principio di trasparenza, che le misure a tutela degli interessati già individuate nello schema di delibera della Regione Lombardia del 2020 siano esplicitamente indicate nei provvedimenti attuativi adottati dalla Regione Veneto.
Esito del parere
Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di disegno di legge regionale, formulando due osservazioni: una di coordinamento sulla clausola di conformità del comma 5 e una di integrazione dei provvedimenti attuativi del comma 6 con le misure di garanzia già individuate nel precedente parere del 10 dicembre 2020.
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