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Decreto dirigenziale n. 199 del 22/04/2026

Definizione delle procedure attuative, ai sensi dell’articolo 2 del Direttore Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acque interne n. 62 del 18 aprile 2025, della vigilanza e della verifica del corso formativo e della prova di idoneità finale per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 novembre 2024, oltre alle modalità di presentazione dell’istanza per il conseguimento di tale categoria di patente

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina in modo organico le procedure di vigilanza e verifica sul corso formativo e sulla prova di idoneità finale per il conseguimento della patente nautica categoria D, tipo D1. Definisce ambito di applicazione, ruoli degli UMC, degli ispettori ed esaminatori, modalità di controllo in presenza e da remoto, verbalizzazione, gestione delle irregolarità e schema dell’istanza di ammissione alla prova. Il provvedimento sostituisce integralmente il precedente D.D. 3 febbraio 2026, n. 31 e si coordina con il D.M. 27 novembre 2024, n. 146/2008 e con i successivi atti attuativi citati.

modalità di vigilanza e verifica del corso formativo e della prova di idoneità finale per la patente nautica categoria D, tipo D1

Patente nautica categoria D, tipo D1: vigilanza, verifica e istanza di ammissione

Il decreto della Direzione generale per la motorizzazione disciplina le modalità operative di vigilanza e verifica del corso formativo e della prova di idoneità finale per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1. L’atto si inserisce nel quadro del codice della nautica da diporto, del D.M. 29 luglio 2008, n. 146, del D.M. 27 novembre 2024 e degli ulteriori provvedimenti richiamati, e sostituisce integralmente il precedente D.D. 3 febbraio 2026, n. 31.

Base normativa e finalità

Il decreto richiama, tra le principali fonti, l’articolo 39, comma 6, lettera d), del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, l’articolo 29-bis del D.M. 29 luglio 2008, n. 146, l’articolo 7 del D.M. 27 novembre 2024 e la disciplina introdotta dalla legge 25 novembre 2024, n. 177 e dal decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito dalla legge 18 luglio 2025, n. 105. La finalità è rendere uniforme sul territorio nazionale l’attività di controllo sul corso e sulla prova, assicurando tracciabilità, regolarità procedimentale e corretta gestione degli esiti.

Ambito di applicazione e soggetti coinvolti

Le disposizioni si applicano:

  • agli Uffici della Motorizzazione civile, quali autorità competenti al rilascio della patente nautica categoria D, tipo D1 e soggetti incaricati della vigilanza;
  • agli enti erogatori, cioè scuole nautiche, consorzi tra scuole nautiche e centri di istruzione per la nautica.

Sono previsti ruoli distinti per il personale incaricato della vigilanza sul corso formativo e per l’esaminatore che verifica la prova finale. L’Allegato A costituisce la procedura operativa di riferimento, mentre gli Allegati B, C, D ed E contengono i modelli di verbale, registro e istanza.

Principi e organizzazione della vigilanza

Le attività di vigilanza e verifica sono svolte dagli UMC territorialmente competenti e sono finalizzate a garantire:

  • la conformità delle attività formative ed esaminative alle norme vigenti;
  • l’identificazione certa dei candidati e la verifica della loro effettiva partecipazione;
  • la regolarità della prova di idoneità finale;
  • la completa documentazione del procedimento.

Gli UMC individuano e incaricano il personale abilitato, curano la verbalizzazione e i seguiti amministrativi, mentre il responsabile del procedimento assicura coordinamento, controllo della documentazione e adozione degli atti conseguenti. Le attività in presenza presso i locali del richiedente sono remunerate secondo la normativa vigente.

Corso formativo: struttura, durata e frequenza

Il corso si articola in una fase di insegnamento teorico e in una fase di esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovra a motore. Per i candidati iscritti a scuole nautiche, consorzi o centri di istruzione, è richiesta la frequenza integrale del corso teorico.

Le principali regole sono:

  • durata minima della teoria: 5 ore complessive;
  • lezioni frontali in presenza obbligatorie;
  • durata massima di ciascuna lezione: 2 ore giornaliere;
  • durata minima delle esercitazioni pratiche: 5 ore non consecutive;
  • recupero delle ore di assenza secondo le medesime modalità del corso ordinario;
  • recuperi da riprogrammare e documentare entro e non oltre 30 giorni dalla fine del corso.

L’ente erogatore annota le assenze nel registro teorico di cui all’Allegato D e rilascia, al termine positivo delle esercitazioni, l’attestazione prevista dal D.M. 27 novembre 2024.

Vigilanza sul corso: modalità operative e controlli

L’Allegato A detta le modalità dettagliate di vigilanza. Gli UMC ricevono dagli enti erogatori la comunicazione di avvio del corso almeno 3 giorni lavorativi prima dell’inizio, con sede, calendario, programma, elenco partecipanti, responsabile del corso e link per il collegamento da remoto. Le eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente via PEC, con regole specifiche sui termini di trasmissione.

La vigilanza può avvenire:

  • in presenza presso la sede del corso;
  • da remoto, mediante collegamento ipertestuale attivo per tutta la lezione, senza necessità di autorizzazione preventiva dell’ente.

Gli ispettori verificano, tra l’altro, identità dei candidati, presenza effettiva, coerenza tra calendario comunicato e svolgimento reale, corretta tenuta dei registri, contenuti didattici erogati e disponibilità del responsabile del corso e dei docenti. È previsto un margine di tolleranza di 15 minuti per l’accesso tardivo alla lezione teorica; oltre tale limite il candidato è considerato assente. Tale tolleranza non si applica alla prova finale.

Prova di idoneità finale: requisiti, istanza e limiti

Il candidato presenta istanza all’UMC territorialmente competente, direttamente o tramite scuola nautica, utilizzando esclusivamente il modello di cui all’Allegato E. L’istanza deve essere corredata da:

  • due fotografie formato ICAO;
  • certificazione medica attestante l’idoneità psico-fisica;
  • estremi del pagamento tramite PagoPA.

La prova è subordinata all’esibizione dell’attestazione delle esercitazioni pratiche. Presso la sessione non possono essere ammessi più di 12 candidati. Il decreto distingue anche i codici tariffari PagoPA: N069 e N160 se la prova si svolge presso scuola nautica, N162 se si svolge presso UMC.

Sono vietati telefoni, smartwatch, auricolari, tablet, appunti e altri dispositivi idonei a memorizzare o trasmettere informazioni. Sono ammessi solo gli ausili espressamente consentiti, come calcolatrice non programmabile, fogli bianchi forniti dall’ente, documento di identità, occhiali o ausili medici non idonei alla trasmissione di dati.

Esiti, assenze, nuova prova e archiviazione

Se il candidato non supera la prova finale, può sostenerne una nuova decorsi almeno 30 giorni, senza ulteriori oneri e senza dover ripetere il corso formativo. In caso di nuovo esito negativo o di duplice assenza, la domanda è archiviata. Rimane comunque possibile presentare una nuova istanza entro 1 anno dalla data dell’attestazione delle esercitazioni pratiche, senza rifare il corso; decorso tale termine, corso ed esercitazioni devono essere ripetuti.

Verbalizzazione, irregolarità e provvedimenti conseguenti

Il decreto impone la verbalizzazione delle attività mediante modelli allegati. Il verbale del corso formativo riporta dati dei partecipanti, verifiche svolte e irregolarità riscontrate; quello della prova finale riporta candidati, esiti individuali, eventuali esclusioni e anomalie.

In caso di irregolarità, l’UMC può:

  • contestare formalmente i rilievi all’ente;
  • attivare il preavviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990, con termine di 10 giorni per le osservazioni;
  • trasmettere atti ad altre amministrazioni o all’autorità giudiziaria, se emergono profili penali;
  • adottare diffide, sospensioni, annullamenti degli esiti, esclusione del candidato o, se il titolo è già stato rilasciato, revoca o annullamento della patente.

Le responsabilità sono imputate alla parte di attività di competenza di ciascun soggetto coinvolto nel procedimento.

Efficacia e abrogazione

Il decreto acquista efficacia dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con la sua entrata in vigore è integralmente abrogato il D.D. 3 febbraio 2026, n. 31.

Allegati e modelli operativi

Gli allegati hanno funzione sostanziale nell’attuazione della disciplina:

  • Allegato A: istruzioni operative per vigilanza e verifica;
  • Allegato B: verbale di vigilanza sul corso formativo;
  • Allegato C: verbale della prova di idoneità finale;
  • Allegato D: registro del corso teorico;
  • Allegato E: modulo di richiesta per l’istanza di conseguimento della patente nautica categoria D, tipo D1.

L’Allegato E contiene anche la disciplina dichiarativa per i minori, la delega per i candidati privatisti e l’informativa privacy, che richiama il GDPR e il d.lgs. 196/2003, specificando titolare, responsabili, categorie di dati trattati, finalità, diritti dell’interessato e assenza di decisioni automatizzate.

Punti principali

Oggetto, finalità e ambito soggettivo

Il decreto disciplina le modalità di vigilanza e di verifica del corso formativo e della prova di idoneità finale per la patente nautica categoria D, tipo D1, nonché le modalità di presentazione dell’istanza. Si applica agli Uffici della Motorizzazione civile, quali autorità competenti al rilascio, e agli enti erogatori del corso e della prova, cioè scuole nautiche, consorzi tra scuole nautiche e centri di istruzione per la nautica.

Organizzazione della vigilanza e controlli

Le attività sono svolte dagli UMC territorialmente competenti, con personale abilitato incaricato dal responsabile del procedimento. La vigilanza mira a garantire conformità normativa, identificazione dei candidati, regolarità della prova e completezza documentale, potendo essere effettuata anche con modalità documentali e da remoto. Le attività in presenza presso il soggetto richiedente sono remunerate secondo la normativa vigente.

Corso formativo e requisiti di frequenza

Il corso si compone di una fase teorica e di esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovra a motore. La teoria deve durare almeno 5 ore complessive in presenza, con lezioni frontali non superiori a 2 ore giornaliere; le esercitazioni pratiche devono durare almeno 5 ore non consecutive. Le assenze vanno recuperate entro 30 giorni dalla fine del corso, con annotazione su registro dedicato; al termine delle esercitazioni pratiche l’ente rilascia l’attestazione prevista.

Istanza, documenti e regole della prova finale

Per l’ammissione alla prova il candidato presenta istanza all’UMC, direttamente o tramite scuola nautica, utilizzando il modello allegato. L’istanza deve essere corredata da due foto formato ICAO, certificazione medica, estremi del pagamento PagoPA e, in prova, dall’attestazione delle esercitazioni pratiche. Sono previsti specifici codici tariffari PagoPA a seconda che la prova si svolga presso scuola nautica o UMC.

Esiti, irregolarità e abrogazione del precedente decreto

Sono previsti verbali standardizzati per vigilanza sul corso, prova di idoneità e registro teorico, oltre a regole sul contraddittorio, preavviso di rigetto, segnalazioni ad altre autorità e possibili provvedimenti fino ad annullamento, sospensione o revoca del titolo. Il decreto entra in efficacia dalla pubblicazione sul sito MIT e abroga integralmente il D.D. 3 febbraio 2026, n. 31.

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