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Sentenza

Sentenza n. 3874/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202406705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale e conseguente rigetto della domanda di equo indennizzo, unitamente ai pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il militare ha impugnato il decreto ministeriale che, recependo i pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio, aveva escluso la dipendenza dal servizio dell’infermità conseguente all’asportazione di un meningioma e negato l’equo indennizzo. In primo grado ha dedotto violazione dell’art. 3 l. 241/1990, eccesso di potere per motivazione erronea, insufficiente, incongrua e contraddittoria, difetto di istruttoria, illogicità, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. Ha valorizzato la partecipazione a otto missioni internazionali in Iraq e Afghanistan, le mansioni di tecnico meccanico di aeromobili e mitragliere di bordo, l’attività di volo, la permanenza in aree interessate da pregresse azioni belliche e residuati di armamenti, nonché la possibile esposizione a uranio impoverito, nanoparticelle di metalli pesanti, polveri sottili, fumi, sostanze tossiche, campi elettromagnetici e vaccinazioni. In appello ha censurato la sentenza del TAR per insufficiente e illogica motivazione, difetto di istruttoria, violazione dell’art. 115 c.p.c. e mancata applicazione del quadro normativo speciale. Ha sostenuto che, una volta dimostrati il servizio in particolari contesti operativi, l’esposizione al rischio e la natura tumorale della patologia, l’art. 603 del codice dell’ordinamento militare stabilisse una presunzione relativa del nesso causale, superabile dall’Amministrazione soltanto mediante la prova di una specifica eziologia extralavorativa. Ha chiesto anche l’acquisizione di documentazione bioptica e una consulenza tecnica o verificazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha applicato i principi delle sentenze dell’Adunanza plenaria nn. 12, 13, 14 e 15 del 7 ottobre 2025, secondo cui, per le patologie tumorali contratte da militari impiegati in missioni o altri contesti operativi tipizzati dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare, il militare deve provare il servizio svolto, le particolari condizioni ambientali od operative e il carattere tumorale della patologia; assolto tale onere, grava sull’Amministrazione una presunzione relativa del nesso causale, superabile solo con la dimostrazione di una specifica eziologia extralavorativa, valutata secondo il criterio del più probabile che non. Nel caso concreto il militare aveva dimostrato la partecipazione a numerose missioni internazionali, per un periodo complessivamente significativo, lo svolgimento di attività non meramente amministrative, l’attività di volo e la permanenza effettiva nei teatri operativi. La patologia derivava dall’asportazione di una massa tumorale, circostanza riconosciuta dallo stesso Comitato. I pareri negativi, tuttavia, si erano limitati a negare in astratto la correlazione causale, richiamando l’assenza di studi scientifici conclusivi, la mancata dimostrazione di contatto diretto con munizionamento all’uranio impoverito, dati generali sull’innocuità o limitata pericolosità di alcuni fattori e possibili cause alternative solo astrattamente indicate. Non era stata individuata alcuna concreta e individualizzata eziologia extralavorativa idonea a spiegare la patologia con maggiore probabilità rispetto alla riconducibilità al servizio. Il giudice ha quindi ritenuto viziati per eccesso di potere i pareri e il decreto che li aveva recepiti, annullando il decreto ministeriale e i due pareri del Comitato. Le richieste istruttorie sono state dichiarate assorbite. I Ministeri sono stati condannati alle spese del doppio grado, liquidate in complessivi € 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 603 d.lgs. 66/2010

    La disposizione, come interpretata dall’Adunanza plenaria, tipizza un rischio professionale specifico per determinate patologie tumorali contratte in particolari condizioni ambientali od operative. Dopo che il militare ha provato il servizio tipizzato, le condizioni di rischio e la natura tumorale della patologia, grava sull’Amministrazione la prova contraria di una specifica eziologia extralavorativa.

  • artt. 1078 e 1079 d.P.R. 90/2010

    La disciplina regolamentare integra il quadro speciale relativo all’accertamento della dipendenza da causa di servizio per il personale impiegato nei contesti operativi rilevanti.

  • d.P.R. 461/2001

    Disciplina generale del procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per l’equo indennizzo, innovata nel caso delle patologie tumorali considerate dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione del diniego e dei pareri presupposti; la motivazione è stata ritenuta inadeguata perché non ha individuato una concreta eziologia extralavorativa alternativa.

  • art. 104 c.p.a.

    Invocato per l’acquisizione in appello dei risultati dell’esame bioptico; la relativa istanza è rimasta assorbita in ragione dell’accoglimento dell’appello.

Massime di principio

  • Quando un militare dimostra di avere svolto una delle attività tipizzate dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare, in particolari condizioni ambientali od operative idonee ad aumentare il rischio di malattia, e dimostra che la patologia successivamente manifestatasi ha natura tumorale ed è espressiva di quel rischio, opera una presunzione relativa del nesso causale a suo favore.
  • La presunzione relativa prevista per le patologie tumorali dei militari impiegati nei contesti operativi tipizzati dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare può essere superata dall’Amministrazione soltanto mediante la specifica dimostrazione, secondo il criterio del più probabile che non, di una genesi extralavorativa della patologia; non è sufficiente negare genericamente il nesso causale o richiamare l’assenza di studi scientifici conclusivi.
  • Sono viziati per eccesso di potere i pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio che, per negare il beneficio economico, si fondino esclusivamente sull’assenza di evidenze scientifiche certe della correlazione tra esposizione e neoplasia, senza applicare la rimodulazione dell’onere probatorio prevista dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare.
  • Ai fini dell’integrazione del rischio professionale tipizzato non è sempre necessaria la prova di un contatto diretto con uno specifico agente, quale il munizionamento all’uranio impoverito, quando siano dimostrati la permanenza effettiva e non meramente marginale nei teatri operativi, lo svolgimento di mansioni sul campo e le particolari condizioni ambientali od operative. La mancata esposizione concreta può rilevare solo quando sia positivamente dimostrata la radicale estraneità del servizio al rischio tipizzato.
  • Il parere negativo dell’organo tecnico deve confrontarsi con le circostanze individuali del caso e indicare una concreta causa extralavorativa alternativa; il mero richiamo astratto a fattori di rischio generali, non riferiti al militare interessato, non assolve l’onere probatorio dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoRapporto di impiego non privatizzato
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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